Ordinanza n. 321/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4-terd.P.R. 447/1988
usata come parametro
citata
- art. 326Codice di procedura penale
- art. 669-sexiesCodice di procedura civile
- art. 507Codice di procedura penale
- art. 34Codice di procedura penale
- art. 273Codice di procedura penale
- art. 422Codice di procedura penale
- art. 391-deciesCodice di procedura penale
- art. 233legge 397/2000
- art. 327-bislegge 397/2000
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 299, commi
3-ter e 4-ter del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 15 maggio 2000 dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Latina nel procedimento penale a carico di F. V.,
iscritta al n. 670 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Latina, con ordinanza del 15 maggio 2000, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 299, commi 3-ter e 4-ter del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il
giudice (per le indagini preliminari) chiamato a provvedere sulla
richiesta di revoca di una misura cautelare personale, allorché non
sia in grado di decidere allo stato degli atti disponibili, possa
acquisire informazioni e disporre accertamenti diversi e ulteriori
rispetto a quelli indicati dalla disposizione impugnata;
che il rimettente espone in punto di fatto che l'indagato,
sottoposto a custodia cautelare in carcere, ha chiesto la revoca
della misura coercitiva, sotto il profilo del venir meno degli indizi
che la sorreggono, adducendo elementi informativi nuovi a discarico -
costituiti da dichiarazioni di persone informate sui fatti, raccolte
e presentate a norma dell'art. 38 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale - e ha altresì chiesto, sempre sotto il
profilo del quadro indiziario, l'espletamento di un accertamento di
carattere tecnico, attinente alle tracce materiali del reato
contestato, da eseguirsi su cose sequestrate e pertanto fuori della
disponibilità dell'interessato;
che nella situazione sopra descritta - nella quale a)
sussiste un contrasto tra le dichiarazioni a carico prodotte
dall'accusa in funzione dell'adozione della misura e quelle a
discarico addotte dalla difesa nell'ambito del procedimento
incidentale sulla revoca della stessa misura, e b) manca una verifica
precisa circa le tracce materiali del reato che possono assumere
valore indiziario - si delinea, ad avviso del giudice a quo una
condizione di impossibilità di decisione allo stato degli atti:
secondo la disciplina vigente, infatti, il giudice può solamente
assumere l'interrogatorio dell'indagato, prima di provvedere
(art. 299, comma 3-ter), e, quando non sia in grado di decidere allo
stato degli atti, può disporre d'ufficio accertamenti esclusivamente
sulle condizioni di salute o su altre "condizioni o qualità
personali" dell'indagato (art. 299, comma 4-ter);
che la descritta disciplina non sarebbe perciò idonea a
soddisfare le esigenze del caso di specie: sia perché, da un lato,
anche a volere far rientrare nella limitata nozione di accertamenti
sulle "qualità personali" una indagine tecnica attinente alla
persona sottoposta al procedimento, non sarebbe possibile dare corso
al successivo, necessario, riscontro con le tracce materiali del
reato, e comunque resterebbero sicuramente esclusi l'audizione e il
confronto delle persone che hanno reso dichiarazioni tra loro in
contrasto; sia perché, dall'altro lato, non potrebbe neppure farsi
applicazione estensiva o analogica delle disposizioni censurate,
trattandosi di previsioni che fanno eccezione alla regola generale
secondo la quale il giudice deve decidere sempre allo stato degli
atti;
che, in tale quadro, la preclusione a svolgere le
integrazioni anzidette è censurata dal rimettente, che richiede una
pronuncia di incostituzionalità di tipo additivo sui commi 3-ter e
4-ter dell'art. 299 cod. proc. pen., nella parte in cui non è in
essi previsto che il giudice, quando non sia in grado di decidere
allo stato degli atti, possa disporre accertamenti ed acquisire
informazioni diversi da quelli previsti e fuori dei casi indicati;
pronuncia, precisa il giudice a quo che "non provocherebbe alcun
problema", perché l'esecuzione di detti accertamenti avverrebbe
"senza formalità" e nel termine di quindici giorni dalla richiesta
di revoca, sospendendo altresì il termine per la decisione (come
stabilito nello stesso comma 4-ter);
che, dopo avere svolto una ampia disamina del sistema
processuale vigente, in particolare sottolineando la distinzione tra
l'espletamento delle indagini finalizzate alle determinazioni circa
l'esercizio dell'azione penale (art. 326 cod. proc. pen.) e la
raccolta degli elementi che risultino indispensabili per le decisioni
sulle singole richieste delle parti che di volta in volta il giudice
sia chiamato a prendere (art. 328), e muovendo dalla premessa della
necessaria correlazione tra il potere-dovere di acquisire gli
elementi di volta in volta indispensabili alla decisione e
l'esercizio di una funzione di "giudizio", il rimettente deduce: a)
in primo luogo la violazione del principio di uguaglianza e di
ragionevolezza della legge (art. 3 della Costituzione), in quanto la
disciplina descritta, delimitando l'acquisizione d'ufficio di
elementi da parte del giudice per le indagini preliminari, ammette
integrazioni del materiale utile alla decisione nell'ambito dello
specifico sub-procedimento incidentale di cui all'art. 299 cod. proc.
pen. solo in alcuni, enumerati, casi e non anche in altri, come
quello di specie, che in nulla sostanzialmente differirebbero dai
primi, quanto a possibile rilievo, con una limitazione dei poteri
istruttori che appare ulteriormente ingiustificata se posta in
relazione con la disciplina dei provvedimenti cautelari del processo
civile (art. 669-sexies cod. proc. civ.) ovvero con il potere di
integrazione probatoria attribuito al giudice del dibattimento
dall'art. 507 cod. proc. pen; b) in secondo luogo, la violazione
dell'art. 111 della Costituzione (quale modificato dalla legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), in particolare del suo primo
comma che impone al legislatore di regolare il processo in modo da
garantirne lo svolgimento "giusto": se per processo deve intendersi
ogni momento della giurisdizione che sia caratterizzato dal
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, dinanzi a un
giudice "terzo", in vista di una decisione, tali connotati non
possono disconoscersi in relazione all'incidente relativo alla
libertà personale ex art. 299 cod. proc. pen., al pari ad esempio
dei giudizi di impugnazione nella medesima materia (artt. 309 e 311);
e se obiettivo essenziale del processo è la ricerca della verità,
come è stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la
conseguenza è che anche in sede di procedimento sulla revoca della
misura cautelare il giudice deve essere messo in condizione di
decidere, oltre che in base agli elementi e alle allegazioni forniti
dalle parti, anche attivandosi autonomamente, in modo da accertare,
"nei limiti della fase processuale in cui si trova", la rispondenza
dell'accusa al materiale probatorio, posto che le valutazioni in tema
di libertà personale e quelle sul merito della causa sarebbero
sostanzialmente le stesse, come avrebbe riconosciuto il legislatore -
sulla scorta delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza
costituzionale (sentenza n. 432 del 1995) - con la previsione
dell'incompatibilità tra la funzione di giudice per le indagini
preliminari e la partecipazione al giudizio di merito (art. 34, comma
2-bis cod. proc. pen.);
che la disciplina censurata, limitativa dei poteri di
autonoma iniziativa del giudice, presenta pertanto, per il
rimettente, una lacuna, che sacrifica ingiustificatamente le ragioni
della libertà dell'indagato a un "formale omaggio del principio di
supposta accusatorietà, nel timore erroneo di aprire spazi alla
creazione di un'ibrida figura di giudice investigatore"; un
sacrificio tanto meno giustificabile, conclude il giudice a quo alla
luce dei più recenti interventi sul codice (in particolare, della
legge 16 dicembre 1999, n. 479, che avrebbe raccolto la ripetuta
esortazione della giurisprudenza costituzionale a modificare
l'assetto del giudizio "allo stato degli atti" per antonomasia, cioè
il giudizio abbreviato, ammettendo in esso integrazioni probatorie
secondo una autonoma valutazione del giudice).
Considerato che il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Latina chiede a questa Corte un intervento additivo
sull'art. 299 cod. proc. pen., tale da consentirgli di svolgere
accertamenti e acquisire informazioni ulteriori rispetto al quadro
degli atti di carattere probatorio di cui dispone, assumendo la
necessità di una tale pronuncia alla stregua del principio di
uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), nonché
in relazione alla garanzia costituzionale del giusto processo
(art. 111 della Costituzione);
che, relativamente all'invocato principio di uguaglianza, la
censura non è sorretta dalla necessaria omogeneità dei termini
posti tra loro a raffronto, né nell'ambito della disciplina
contenuta nella medesima disposizione censurata (art. 299 cod. proc.
pen.), né in rapporto ad altre previsioni, relative ai poteri di
accertamento di cui il giudice dispone in altri momenti del processo
penale, cui l'ordinanza di rimessione fa richiamo;
che, quanto al primo punto, altra è la valutazione che il
giudice è chiamato a compiere nell'apprezzamento del materiale
probatorio, ai fini della verifica del presupposto indiziario
necessario per disporre o per mantenere ogni misura, ex art. 273,
comma 1, cod. proc. pen., altri sono gli "accertamenti" cui ha
riguardo il comma 4-ter dell'art. 299, i quali attengono a elementi
soggettivi (le condizioni di salute, o altre condizioni o qualità
personali dell'imputato, come le esigenze di lavoro o le condizioni
di indigenza e così via), del tutto esterni rispetto all'oggetto del
processo, rilevanti esclusivamente in vista della tutela di esigenze,
sanitarie o lavorative, ritenute dal legislatore meritevoli di
apprezzamento e che proprio per il loro carattere esterno rispetto al
merito della causa giustificano il connotato di "informalità" dei
relativi accertamenti, la cui peculiare configurazione normativa
risulta pertanto inestensibile alle determinazioni sull'an delle
misure cautelari;
che, quanto al secondo punto, per converso (esclusa, per
evidenti ragioni, la validità del raffronto con le determinazioni
cautelari nell'ambito del processo civile), è da osservare che la
decisione incidentale sulla libertà personale (che nella specie il
rimettente deve assumere) non è utilmente comparabile con il
giudizio dibattimentale - e oggi, dopo la novella recata dalla legge
n. 479 del 1999, con il giudizio abbreviato - giacché la
possibilità di integrazione probatoria (rispettivamente, art. 507 e
art. 422 cod. proc. pen.) che è data al giudice ai fini di decisioni
sul merito della causa che sono idonee a concludere quest'ultima, non
è suscettibile di meccanica estensione in relazione alle decisioni
che, di volta in volta, il giudice per le indagini preliminari deve
tempestivamente assumere sulle specifiche richieste che le parti gli
rivolgono (art. 328 cod. proc. pen.) e sulle quali egli provvede
secondo il criterio - che lo stesso rimettente richiama - della
decisione allo stato degli atti disponibili: i poteri di integrazione
probatoria previsti ai fini della pronuncia sul merito dell'accusa
non possono pertanto, in nome del principio della "ricerca della
verità" al quale il rimettente si richiama, essere estesi alle
pronunce cautelari de libertate per le quali vale il diverso criterio
della decisione sulla base del materiale raccolto e addotto dalle
parti [criterio che il legislatore ha di recente mostrato di
valorizzare: v. gli artt. 233, comma 1-bis, 327-bis e da 391-bis a
391-decies cod. proc. pen., quali introdotti dalla legge 7 dicembre
2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive)], in
connessione con il principio della domanda (sentenze n. 89 del 1998,
n. 4 del 1992) e nella logica del costante adeguamento dello status
libertatis dell'imputato alle risultanze del procedimento (citata
sentenza n. 89 del 1998);
che la richiesta di introdurre nuovi e ampi poteri di
accertamento liberamente attivabili dal giudice per le indagini
preliminari contrasta altresì con l'esigenza di evitare che il
"giudizio" cautelare finisca per duplicare quello sul merito della
causa, non potendosi ammettere la coesistenza di due pronunce sul
medesimo tema della colpevolezza, originate da concorrenti poteri di
accertamento di due giudici nell'ambito dello stesso processo (v. la
sentenza n. 71 del 1996);
che, più in generale, la prospettata esigenza di assimilare
pienamente la logica del giudizio cautelare a quella sul merito del
processo, oltre a essere, per i rilievi sopra detti, in
contraddizione con l'assetto del sistema processuale vigente, risulta
soluzione non costituzionalmente necessitata posto che, diversamente
da quanto assume il rimettente, la situazione derivante da lacune del
quadro probatorio o da contraddittorietà degli elementi disponibili
allo stato degli atti non si risolve nello stallo decisorio bensì
nel principio del favor libertatis in una linea direttiva che,
nell'alternativa tra l'accoglimento e il rigetto delle richieste
delle parti, fa prevalere in definitiva le ragioni della libertà
sulle esigenze cautelari (v., per una ipotesi analoga, l'ordinanza
n. 412 del 1999);
che, relativamente alla dedotta violazione delle garanzie del
giusto processo, nelle quali si compendiano il principio del
contraddittorio e i diritti di difesa dell'indagato, è sufficiente
rilevare che le modalità e i contenuti del contraddittorio sono
materia di spettanza del legislatore - nel limite qui non superato -
della ragionevolezza, e che una volta che non sia scelta
costituzionalmente imposta quella di modellare il procedimento
incidentale cautelare sullo schema del processo di merito, è
demandata al medesimo legislatore la configurazione degli strumenti e
dei poteri giudiziali di acquisizione di elementi ulteriori rispetto
a quelli disponibili (ordinanza n. 440 del 1997);
che, per quanto detto, la questione sollevata deve essere
dichiarata manifestamente infondata sotto tutti i profili dedotti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 299, commi 3-ter e 4-ter del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
111 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte