Ordinanza n. 325/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 42, primo
comma, e 55 (quest'ultimo per la sola parte attinente al vedovo di
donna deceduta a causa della guerra) del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 13
dicembre 1991 dalla Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale,
sul ricorso proposto da Teresa Papini, vedova Baldi, iscritta al n.
131 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 dicembre 1991 la Corte dei
conti - Sez. III Giurisdizionale per le pensioni di guerra - sul
ricorso proposto da Teresa Papini ved. Baldi ha sollevato d'ufficio,
in riferimento agli artt. 29, secondo comma e 30, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
42, primo comma, e 55 (quest'ultimo per la sola parte attinente al
vedovo di donna deceduta a causa della guerra) del d.P.R. 23 dicembre
1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra);
che con atto depositato il 7 aprile 1992 è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che per quanto attiene all'art. 42 del d.P.R. 23
dicembre 1978, n. 915, anzitutto viene dedotta la violazione
dell'art. 29 della Costituzione che, come già altre volte affermato
da questa Corte, salvaguarda essenzialmente i contenuti e gli scopi
etico-sociali della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio, senza riflessi immediati sulle pensioni le quali
ineriscono a momenti strettamente economici;
che analoghe considerazioni valgono nei confronti del successivo
art. 30 che ha per oggetto i doveri e i diritti dei genitori e dei
figli ma non tocca il tema delle situazioni giuridiche a contenuto
patrimoniale;
che pertanto la questione è da ritenersi manifestamente
infondata;
che per quanto attiene all'altra norma sospettata
d'illegittimità costituzionale (art. 55 del medesimo d.P.R. 23
dicembre 1978, n. 915) la questione è da ritenere manifestamente
inammissibile poiché ha per oggetto la pensione del vedovo
palesemente irrilevante ai fini del decidere;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre
1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra) sollevata, in riferimento agli artt. 29, secondo comma, e 30,
primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione III
giurisdizionale per le pensioni di guerra, con l'ordinanza in
epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 55 del medesimo d.P.R. 23
dicembre 1978, n. 915, pure sollevata, in riferimento agli artt. 29,
secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei
conti - Sezione III giurisdizionale per le pensioni di guerra - con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte