Art. 42
[1]Effetti del nuovo matrimonio contratto dalla vedova
[2]La vedova del militare o del civile deceduto a causa della guerra che contragga nuove nozze perde il diritto a pensione se il coniuge fruisca o venga a fruire successivamente al matrimonio di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 70.10 Agli adempimenti derivanti dall'applicazione del comma precedente provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
10La Corte Costituzionale con sentenza 26-30 luglio 1993, n.361 (in G.U. 1a s.s. 4/8/1993, n.32) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, primo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca, o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dall'art. 70 della stessa legge."
Testo vigente dal 5 agosto 1993, tuttora in vigore · versione 13 su Normattiva