Ordinanza n. 328/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 421/1992
- art. 2legge 75/1993
- art. 2legge 16/1993
usata come parametro
citata
- art. 5d.lgs. 504/1992
- art. 3legge 421/1992
- art. 24legge 421/1992
- art. 55legge 421/1992
- art. 2d.lgs. 504/1992
- art. 5legge 75/1993
- art. 24legge 75/1993
- art. 55legge 75/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,
della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante
disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di
immobili di civile abitazione, di termini per la definizione
agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da
depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni
tributarie), e, in via derivata, dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza
degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
(Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza
e di finanza territoriale), dell'intero capo I del predetto decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 2 del decreto-legge
23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui
redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di
termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze
tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi
ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 novembre 1993 dal Tribunale
amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto
dall'Associazione Proprietà Edilizia di Perugia ed altro contro il
Comune di Foligno ed altro iscritta al n. 176 del registro ordinanze
1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15,
prima serie speciale, dell'anno 1994;
2) ordinanza emessa il 25 giugno 1993 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto
dall'Ufficio Tecnico Erariale di Venezia contro Bianchi Giulia
iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
Massimo Vari;
Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 novembre 1993 (R.O. n. 176
del 1994) il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 55, 70, 77, 92,
97, 101, 102, 104, 108, 113 della Costituzione, questione incidentale
di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24
marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia
di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile
abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni
e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli
interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie); in via
derivata dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n.
421); dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al
governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale) nonché dell'intero capo I del predetto decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
che, ad avviso del giudice remittente, l'art. 2, comma 1,
seconda parte, della legge 24 marzo 1993, n. 75 e, in via derivata,
l'art. 5, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992,
risulterebbero in contrasto con gli artt. 24, 55 e segg., 92 e segg.,
97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg., e 113 della Costituzione
per avere il legislatore "prevaricato il diritto di difesa dei
cittadini (contribuenti) nonché le prerogative del potere
giurisdizionale mediante la sanatoria con efficacia retroattiva di
una procedura amministrativa illegittima" e per avere del pari
prevaricato, in contrasto con gli artt. 3, 55 e segg., 70 e segg. e
97 della Costituzione, "le prerogative di autotutela della Pubblica
amministrazione", esclusiva titolare del "potere-dovere di
riesaminare i propri atti allo scopo di emendarli e di renderli
conformi alle leggi";
che, al tempo stesso, l'art. 4 della legge n. 421 del 1992 e
l'intero capo I (artt. 1-18) del decreto legislativo n. 504 del 1992,
prevederebbero "un'imposta comunale sugli immobili avente marcati
caratteri di patrimonialità perché basata su valori di redditività
dei medesimi assolutamente astratti e rivalutabili sulla base di
parametri non pertinenti e comunque non attendibili", in contrasto
con: l'art. 3 della Costituzione, per risultare i contribuenti
discriminati "a seconda che siano o meno proprietari di immobili", a
prescindere da "altre possibili fonti di capacità contributiva";
l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, per attestarsi questa
imposta "sullo stesso piano degli istituti ablatori" e senza
previsione di alcun ristoro; l'art. 53 della Costituzione, per
risultare violato il principio della capacità contributiva e
squilibrata "la stessa capacità di contribuzione a tutto danno del
contribuente proprietario di immobili, senza considerazione alcuna in
ordine alla pressione tributaria specifica che già opprime tali
cespiti rispetto ad altri esentati da tributi diretti";
che dette censure non risulterebbero sminuite, secondo
l'ordinanza, dalla disciplina di cui al decreto-legge n. 16 del 1993,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 75 del 1993, la quale,
intendendo comunque "dar corso all'imposizione sulle rendite
immobiliari (con forzature di scelta anche nei confronti del libero
dibattito parlamentare)" e, disattendendo la pronuncia del TAR del
Lazio concernente l'annullamento del decreto ministeriale 20 gennaio
1990, violerebbe il principio della divisione dei poteri, in
contrasto con gli artt. 70, 77, 101, 102, 104 e segg. della
Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per una declaratoria di non fondatezza, atteso che
l'ordinanza di rimessione è identica a quelle sulle quali la Corte
si è già pronunciata con la sentenza n. 263 del 1994;
che con ordinanza emessa il 25 giugno 1993 (R.O. n. 271 del
1994), la Commissione tributaria di secondo grado di Venezia ha
sollevato, in riferimento agli artt. 70, 77, secondo comma, 24, 101,
102, 104, 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del già menzionato decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24
marzo 1993, n. 75, nella parte in cui dispone che "fino alla data del
31 dicembre 1993 restano in vigore e continuano ad applicarsi le
tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del
decreto ministeriale 20 gennaio 1990";
che, secondo il giudice remittente, le tariffe relative al
centro storico di Venezia risulterebbero "enormemente più elevate
rispetto a quelle stabilite per i centri storici similari delle
città di Palermo, di Napoli e di Firenze", conseguendone la non
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
"delle tabelle relative al Comune di Venezia (considerato nelle sue
varie costituenti) in riferimento all'art. 3 della Costituzione";
che la legge 24 marzo 1993, n. 75, rappresenterebbe il momento
conclusivo di una vicenda nella quale il Governo, attraverso la
reiterazione di numerosi decreti-legge, avrebbe finito per
condizionare "le scelte del Parlamento", fino a far considerare
"ineluttabile" la conversione del decreto-legge n. 16 del 1993, per
"l'irreversibilità delle situazioni nel frattempo intervenute";
che, in particolare, la norma denunciata contrasterebbe con:
gli artt. 3 e 53 della Costituzione, non risultando conforme
né al criterio della capacità contributiva né a quello di
progressività una tassazione delle rendite immobiliari fondata
"sulla ipotesi di fruttuosità del valore capitale dell'immobile
costruito in base a criteri di tipo patrimoniale", abbandonati, con
palese "intrinseca irrazionalità", dalla medesima norma per i
periodi successivi al 1994;
gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, perché, per effetto
del carattere transitorio della tabella, si differiscono "al periodo
d'imposta successivo all'entrata in vigore dei nuovi estimi le
possibilità recuperatorie del contribuente e il correlativo
contenzioso", realizzandosi "concretamente, medio tempore, una
tassazione avulsa dalla capacità contributiva e ripristinatoria di
una forma di solve et repete, assolutamente incompatibile col sistema
istituzionale vigente";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la infondatezza della questione, atteso che la stessa è
stata decisa con la sentenza n. 263 del 1994 e che "nessun nuovo
profilo di illegittimità viene prospettato";
Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con
unica pronuncia, concernendo questioni tra loro connesse;
che le questioni, salvo un nuovo profilo prospettato
nell'ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di
Venezia, con riguardo alle tabelle censuarie, sono per il resto
identiche ovvero analoghe a quelle sollevate con altre due ordinanze
in data 10 novembre 1993 del Tribunale amministrativo regionale
dell'Umbria (R.O. n. 31 del 1994 e R.O. n. 33 del 1994) nonché con
altra ordinanza in data 13 maggio 1993 della stessa Commissione
tributaria di secondo grado di Venezia (R.O. n. 656 del 1993), in
ordine alle quali questa Corte si è già pronunziata con sentenza n.
263 del 1994, dichiarando le questioni stesse in parte non fondate e
in parte inammissibili;
che, per i profili o argomenti che hanno formato oggetto di
esame in tale precedente sentenza, le questioni proposte vanno, in
conformità ad essa, dichiarate in parte manifestamente infondate e
in parte manifestamente inammissibili;
che la questione sollevata dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Venezia in riferimento alle tabelle delle tariffe
d'estimo relative al Comune di Venezia, per asserito contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, concerne, a parte ogni altra
considerazione, risultati applicativi di un uniforme criterio di
determinazione delle tariffe stesse e quindi non è tale da
configurare il lamentato vizio di legittimità costituzionale;
che pertanto anche detta ultima questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421 (Delega al governo per la razionalizzazione e la
revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale) nonché dell'intero
capo I del predetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con
l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24
marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia
di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile
abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni
e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli
interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie) e
dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97
e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione,
dal medesimo Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con
l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui
trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la
definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti
derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre
disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, della legge
24 marzo 1994, n. 75 sollevata, in riferimento agli artt. 70, 101,
102, 104 e 77, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Venezia con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo
1994, n. 75, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte