Ordinanza n. 337/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2126Codice civile
- art. 29d.P.R. 761/1979
usata come parametro
citata
- art. 2103Codice civile
- art. 2129Codice civile
- art. 57d.P.R. 29/1993
- art. 2d.P.R. 29/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo
comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del
personale delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza
emessa il 19 marzo-25 giugno 1992 dal T.A.R. per l'Abruzzo - Sezione
distaccata di Pescara sul ricorso proposto da Antonarelli Michele
contro la U.L.S.S. n. 15 di Vasto, iscritta al n. 88 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti l'atto di costituzione della U.L.S.S. n. 15 di Vasto nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal dott. Michele
Antonarelli, aiuto ortopedico, contro la U.S.L. di Vasto per ottenere
la differenza di trattamento economico spettantegli in ragione delle
mansioni superiori di primario svolte dal 30 giugno 1986 fino al 29
novembre 1988, il T.A.R. per l'Abruzzo - Sezione distaccata di
Pescara, con ordinanza in data 19 marzo-25 giugno 1992 (pervenuta
alla Corte costituzionale il 15 febbraio 1993), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma,
del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, "quale risulta essere a seguito
della sua integrazione con l'art. 36 della Costituzione e 2126 cod.
civ." secondo l'interpretazione delineata da questa Corte con l'ord.
n. 908 del 1988 e le successive sentenze nn. 57 del 1989 e 296 del
1990;
che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione in esame,
così interpretata, contrasta: a) col principio di eguaglianza (art.
3 della Costituzione) e col diritto al lavoro garantito dall'art. 4
della Costituzione, perché rende possibili arbitrari favoritismi che
determinano situazioni di privilegio per alcuni, mediante
assegnazione di fatto a mansioni superiori, e impediscono agli altri
di concorrere a svolgere le stesse mansioni in condizioni di parità;
b) con l'art. 32 della Costituzione, perché il diritto fondamentale
alla salute esige che alle mansioni sanitarie siano adibiti soggetti
dotati di adeguata capacità professionale; c) con l'art. 36 della
Costituzione, in quanto applica il criterio di proporzionalità alla
quantità e qualità del lavoro prestato indipendentemente dal
presupposto della "verificata sussistenza nel dipendente delle
capacità proprie della qualifica superiore"; d) con l'art. 97 della
Costituzione, perché "il buon andamento e l'imparzialità degli
uffici pubblici sarebbero vanificati dall'indiscriminata applicazione
del principio dell'art. 2126 cod. civ."; e) con l'art. 98 della
Costituzione, perché "il dipendente non sarebbe più al servizio
esclusivo della Nazione, ma si servirebbe del posto pubblico per
personali fini di carriera";
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la U.S.L. di
Vasto chiedendo una declaratoria di illegittimità costituzionale
della norma de qua nei limiti indicati nell'ordinanza di rimessione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata manifestamente inammissibile o infondata;
Considerato che l'interpretazione dell'art. 29, secondo comma, del
d.P.R. n. 761 del 1979, elaborata dalle sentenze sopra citate e
accolta da una serie di decisioni dell'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato (n. 2 del 1991, nn. 1, 2, 5 del 1992), si è
consolidata nella giurisprudenza amministrativa;
che essa si fonda su alcuni punti fermi della giurisprudenza di
questa Corte, fissati dalla sentenza n. 236 del 1992 ed ora sanciti
dall'art. 57 del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione
dell'art. 2, lett. n), della legge di delega legislativa 23 ottobre
1992, n. 421, e precisamente: a) nell'ambito normativo dell'art. 36
della Costituzione sono compresi anche i rapporti di pubblico
impiego; b) l'art. 97 della Costituzione non è incompatibile col
riconoscimento all'impiegato trasferito temporaneamente a mansioni
superiori del diritto al trattamento economico corrispondente per il
periodo di assegnazione alle medesime, ma giustifica, unitamente
all'art. 98, primo comma, della Costituzione, talune limitazioni di
questo diritto; c) l'art. 98 della Costituzione è incompatibile
soltanto con l'integrazione nella disciplina del pubblico impiego
della regola privatistica (art. 2103 cod.civ.) di automatica
acquisizione della qualifica superiore quando l'assegnazione si
prolunghi oltre un certo periodo di tempo; d) l'accertamento della
capacità professionale mediante procedure concorsuali o altri modi
formali previsti dalla legge è un presupposto costitutivo
dell'inquadramento del dipendente nella corrispondente qualifica
funzionale, non un indice della qualità del lavoro prestato
necessario per l'applicabilità dell'art. 36 della Costituzione, né
a tal fine è indispensabile un provvedimento formale di conferimento
dell'incarico: in virtù dell'art. 2126 cod. civ., applicabile anche
ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici (art. 2129
cod.civ.), per far valere il diritto di cui sub b) è sufficiente che
il dipendente abbia svolto di fatto mansioni superiori alla qualifica
in conformità di una direttiva impartitagli, anche informalmente,
dal dirigente preposto all'unità organizzativa nella quale il
dipendente presta servizio;
che la possibilità di abuso del potere di assegnazione
temporanea del prestatore di lavoro a mansioni superiori impegna la
responsabilità disciplinare e patrimoniale del dirigente preposto
alla gestione dell'organizzazione del lavoro (ed eventualmente anche
la responsabilità penale ove si concretasse in un abuso d'ufficio
per recare ad altri un vantaggio, nel qual caso si prospetterebbe
pure il limite di applicabilità previsto dall'art. 2126 cod.civ.
qualora emergesse un disegno illecito di cui fosse partecipe lo
stesso lavoratore), ma non fornisce alcun argomento per censurare la
norma in esame come lesiva del principio di eguaglianza, del diritto
al lavoro, del diritto alla salute, dei principi di buon andamento e
di imparzialità dell'amministrazione e ancora del principio che
impone ai pubblici impiegati di operare al servizio esclusivo della
Nazione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie
locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte