Ordinanza n. 347/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/10/1996 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2126Codice civile
- art. 57d.lgs. 29/1993
- art. 25d.lgs. 546/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza
emessa il 23 novembre 1995 dal T.A.R. per la Puglia - sezione
staccata di Lecce, sul ricorso proposto da Quarta Vittorio contro il
comune di Cellino San Marco ed altro, iscritta al n. 570 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro il comune di
Cellino San Marco da Vittorio Quarta, inquadrato come netturbino nel
terzo livello retributivo dal 1 luglio 1964 al 1 febbraio 1986, per
ottenere le differenze di trattamento economico spettantigli in
ragione delle mansioni superiori di autista svolte continuativamente
per vacanza di posto dal 1 gennaio 1975, il TAR per la Puglia -
sezione staccata di Lecce, con ordinanza del 23 novembre 1995, ha
sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, nella parte in cui vieta di corrispondere al dipendente
che svolge mansioni superiori il trattamento corrispondente;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata
(applicabile in via residuale in mancanza di specifica disciplina),
in quanto sancisce un principio generale di commisurazione del
trattamento retributivo del dipendente pubblico alla qualifica
funzionale, negando implicitamente rilevanza allo svolgimento di
mansioni estranee alla medesima, impedisce l'applicazione dell'art.
36 Cost., secondo cui la retribuzione deve essere proporzionata al
lavoro effettivamente prestato: donde la necessità di rimuovere tale
ostacolo con una dichiarazione di illegittimità costituzionale;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che lo stesso giudice rimettente precisa che la
disciplina dell'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957 si riferisce alla
situazione fisiologica degli uffici, cioè alla situazione normale
nella quale le mansioni svolte dall'impiegato coincidono con la sua
qualifica funzionale, sicché nel caso eccezionale di adibizione
temporanea del dipendente a mansioni superiori, corrispondenti a un
posto vacante, non si può argomentare a contrario una preclusione
all'adeguamento del trattamento economico secondo i princi'pi
ripetutamente enunciati da questa Corte in conformità degli artt. 36
della Costituzione e 2126 cod.civ., princi'pi recepiti dall'art. 57
del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'art. 25 del d.lgs.
23 dicembre 1993, n. 546 (cfr. sentenza n. 101 del 1995).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 36 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia -
sezione staccata di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo
della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:347 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte