Ordinanza n. 349/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/11/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 36Costituzione
- art. 29d.P.R. 761/1979
citata
- art. 2126Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato), promossi con 3 ordinanze emesse il 28 giugno 2000 dal
Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di
Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. 133, 134 e 135 del registro
ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con tre distinte ordinanze (r.o. nn. 133, 134 e 135
del 2001), tutte emesse il 28 giugno 2000 e analogamente motivate in
diritto, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione
staccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato);
che i giudizi a quibus sono stati promossi da dipendenti di
ruolo del comune di Galatina per ottenere, previo annullamento della
negativa deliberazione della Giunta comunale, l'accertamento delle
mansioni superiori svolte ininterrottamente in un periodo
intercorrente tra il 1981 ed il 1998, nonché il riconoscimento dei
conseguenti benefici economici;
che il rimettente, premesso che i ricorrenti nei giudizi
principali hanno effettivamente espletato mansioni superiori a quelle
proprie della qualifica di inquadramento, "sulla base di precise
disposizioni del responsabile del servizio" e "per coprire una
carenza di posti previsti in pianta organica", osserva che, di
recente, la giurisprudenza amministrativa, nel rimeditare l'indirizzo
più favorevole al dipendente pubblico, ha optato per la tesi che
esclude la retribuibilità dello svolgimento di mansioni superiori
nel pubblico impiego;
che, le ordinanze, sul presupposto che debba trovare
applicazione nelle fattispecie oggetto di cognizione l'art. 33 del
d.P.R. n. 3 del 1957, ritengono che i proposti ricorsi dovrebbero
essere rigettati proprio alla luce del menzionato orientamento della
giurisprudenza amministrativa;
che, tuttavia, il giudice a quo ritiene che "sussistano
fortissimi dubbi in ordine alla compatibilità della disposizione con
la previsione dell'art. 36 della Costituzione" e ciò in virtù dei
principi affermati, più volte, dalla giurisprudenza costituzionale,
"nel senso opposto" rispetto al predetto indirizzo giurisprudenziale;
che, dunque, secondo il rimettente, "il divieto di retribuire
le mansioni superiori desumibile" dall'art. 33 del d.P.R. n. 3 del
1957 appare "in contrasto con l'esigenza, desumibile dall'art. 36
della Costituzione, ad una retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del lavoro prestato", giacché la disposizione denunciata,
"a differenza di altre previsioni normative (ad es. l'art. 29,
secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), viene ad
integrare una deroga assoluta e temporalmente indeterminata" al
suddetto principio costituzionale e costituisce, quindi, espressione
"non di un ragionevole bilanciamento di interessi, quanto della
volontà assoluta (... contraria alla previsione dell'art. 36 della
Costituzione) di escludere la retribuibilità delle mansioni
superiori";
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, il quale, anche con successive memorie, ha
chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato preliminarmente, che le ordinanze denunciano tutte la
stessa disposizione, prospettandone il contrasto con l'art. 36 della
Costituzione in base ad identiche censure, sicché i relativi giudizi
vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;
che, quanto al merito, va osservato che questa Corte è già
stata investita dello scrutinio di costituzionalità dell'art. 33 del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sotto il profilo dell'asserita
violazione dell'art. 36 della Costituzione e sulla scorta di
doglianze aventi tenore analogo alle censure attualmente dedotte;
che, in quella occasione, nel dichiarare la manifesta
infondatezza della sollevata questione, si è avuto modo di affermare
che il ricordato art. 33 si riferisce "alla situazione fisiologica
degli uffici", cioè alla normale situazione nella quale sussiste
coincidenza tra mansioni svolte dall'impiegato e la sua qualifica
funzionale, "sicché nel caso eccezionale di adibizione temporanea
del dipendente a mansioni superiori, corrispondenti a un posto
vacante, non si può argomentare a contrario una preclusione
all'adeguamento del trattamento economico secondo i principi
ripetutamente enunciati da questa Corte in conformità agli artt. 36
della Costituzione e 2126 cod. civ." (così ordinanza n. 347 del
1996; ma anche, sia pure in occasione dell'esame di diversa
fattispecie concernente il personale sanitario, ordinanza n. 289 del
1996);
che, dovendosi ribadire il già espresso orientamento, le
questioni vanno, pertanto, dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato), sollevate, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di
Lecce, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:349 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte