Ordinanza n. 352/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
3,58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni degli immobili urbani) e dell'art. 657 cod. proc. civ.
(Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione), giudizi
promossi con le ordinanze emesse il 18 ottobre 1982 dal Pretore di
Menaggio, il 7 dicembre 1982 dal Pretore di Maddaloni (due ordinanze),
l'8 novembre 1982 dal Pretore di Bisceglie, il 15 dicembre 1982 dal
Pretore di Maddaloni (due ordinanze), il 7 dicembre 1982 dal Pretore di
Molfetta, il 10 dicembre 1982 dal Pretore di Menaggio, il 7 gennaio
1983 dal Pretore di Ruvo di Puglia, il 14 gennaio 1983 dal Pretore di
Sestri Ponente. il 23 novembre 1982 dal Pretore di Crema, il 16
dicembre 1982 dal Pretore di Napoli-Barra, il 20 dicembre, il 17
dicembre e il 30 novembre 1982 dal Pretore di Cirié, il 26 gennaio
1983 e il 2 febbraio 1983 (tre ordinanze) dal Pretore di Napoli-Barra,
il 31 gennaio 1983 dal Pretore di Maddaloni, il 10 gennaio 1983 (due
ordinanze) e il 2 febbraio 1983 dal Pretore di Napoli-Barra, l'11 e il
15 febbraio 1983 dal Pretore di Carrara, il 17 gennaio 1983 dal Pretore
di Cagliari (quattordici ordinanze), il 20 gennaio 1983 dal Pretore di
Carrara, il 15 febbraio 1983 dal Pretore di Iglesias, il 20 dicembre
1982 dal Pretore di Gallarate (quattro ordinanze), il 10 marzo 1983 dal
Pretore di Ruvo di Puglia, il 15 febbraio 1983 (quattro ordinanze), l'8
marzo e il 5 marzo 1983 dal Pretore di Carrara, il 18 febbraio 1983 dal
Pretore di Torre del Greco e il 5 marzo 1983 dal Pretore di Carrara,
rispettivamente iscritte al n. 841 del registro ordinanze 1982, ed ai
nn. 3,4, 46, 62, 63,77, 80, 129, 138, 157, 159, 167, 168, 169, 176,
177, 178, 179, 186, 204, 205, 207, 238, 239, da 245 a 258, 279, 282,
296, 297, 298, 299, 306, da 322 a 327, 343 e 403 del registro ordinanze
1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 108,
163, 170, 177, 184, 191, 198, 212, 219, 225, 232, 239, 246, 253 e 260
del 1983.
Visti l'atto di costituzione di Vitale Aldo e gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un processo civile tra Pianella Antonio e
Nodari Radames, avente per oggetto licenza per finita locazione il
Pretore di Menaggio, con ordinanza del 18 ottobre 1982 (reg. ord. n.
841/1982) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.
3 l. 27 luglio 1978 n. 392;
che il Pretore dubitava che la detta norma, in quanto permette al
locatore di determinare la cessazione del rapporto locativo senza dover
provare un suo interesse prevalente su quello del conduttore al
mantenimento del rapporto stesso, ledesse il "diritto all'abitazione"
di quest'ultimo, configurabile alla stregua delle seguenti norme della
Costituzione:
- art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nonché
l'adempimento dei doveri di solidarietà;
- art. 3, che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli
ostacoli all'eguaglianza dei cittadini;
- artt. 30 e 31, che tutelano la formazione della famiglia e
l'adempimento dei relativi compiti;
- artt. 41 e 42, che tutelano l'iniziativa economica privata e la
proprietà solo in funzione dell'utilità sociale, della sicurezza,
libertà e dignità umana;
che la stessa questione veniva sollevata con le seguenti ordinanze:
Pret. Maddaloni, 7 dicembre 1982, in causa Cirma c. del Monaco, reg.
ord. n. 3/1983; 7 dicembre 1982, De Sivo c. Della Peruta, reg. ord. n.
4/1983; 15 dicembre 1982, De Sivo c. Pascarella, r.o. n. 62/1983; 15
dicembre 1982, Raffone c. Di Lella, r.o. n. 63/1983; 31 gennaio 1983,
Prisco c. Turco, r.o. n. 186/1983; Pret. Bisceglie, 8 novembre 1982,
Gisondi c. Grillo, r.o. n. 46/1983; Pret. Molfetta, 7 dicembre 1982,
Simone c. Brillante, r.o. n. 77/1983; Pret. Menaggio, 10 dicembre
1982, Ostinelli c. Massimi, r.o. n. 80/1983; Pret. Ruvo di Puglia, 7
gennaio 1983, De Bartolo c. Binetti, r.o. n. 129/1983; 10 marzo 1983,
Bonadies c. Scarangela, r.o. n. 306/1983; Pret. Sestri Ponente, 14
gennaio 1983, Spoglianti c. Ionna, r.o. n. 138/1983; Pret. Crema, 23
novembre 1982, Piantelli c. Baronio, r.o. n. 157/1983; Pret.
Napoli-Barra, 16 dicembre 1982, Liguori c. Coppola, r.o. n. 159/1983;
26 gennaio 1983, Vitale c. Mango, r.o. n. 176/1983; 2 febbraio 1983,
Saliva c. Russo, r.o. n. 177/1983; 2 febbraio 1983, Leperino c.
Barometro, r.o. n. 178/1983; 2 febbraio 1983, Medaglia c. D'Ambrosio,
r.o. n. 179/1983; 10 gennaio 1983, Teti c. Formisano, r.o. n. 204/1983;
10 gennaio 1983, Borriello c. Damiano, r.o. n. 205/1983; 2 febbraio
1983, Amore c. Gata, r.o. n. 207/1983; Pret. Cirié, 20 dicembre 1982,
De Michela c. Dente, r.o. n. 167/1983; 17 dicembre 1982, Aimone Secat
c. Sartore, r.o. n. 168/1983; 30 novembre 1982, Fortuna c. Talliente,
r.o. n. 169/1983; Pret. Carrara, 11 febbraio 1983, Carlotto c.
Pellicciari, r.o. n. 238/1983; 15 febbraio 1983, Daini c. Petrini, r.o.
n. 239/1983, 20 gennaio 1983, Cassiago c. Colomani, r.o. n. 279/1983;
15 febbraio 1983, Baldi c. Vatteroni, r.o. n. 322/1983; 15 febbraio
1983, Vianello c. Galli, r.o. n. 323/1983; 15 febbraio 1983, Vianello
c. Pino, r.o. n. 324/1983; 15 febbraio 1983, Vianello c. Tenerini, r.o.
n. 325/1983; 8 marzo 1983, Di Guardo c. Cecchini, r.o. n. 326/1983; 5
marzo 1983, Mariotti Bertoli c. Matteucci, r.o. n. 327/1983; Pret.
Cagliari, 17 gennaio 1983, Cannas c. Calledda, r.o. n. 245/1983; 17
gennaio 1983, Cannas c. Solina, r.o. n. 246/1983; 17 gennaio 1983,
Cannas c. Busonera, r.o. n. 247/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c.
Speziga, r.o. n. 248/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Garau, r.o. n.
249/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Perra, r.o. n. 250/1983; 17
gennaio 1983, Cannas c. Cuccu, r.o. n. 251/1983; 17 gennaio 1983,
Cannas c. Matta, r.o. n. 252/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c.
Fulgheri, r.o. n. 253/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Ventura, r.o. n.
254/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Leone, r.o. n. 255/1983; 17
gennaio 1983, Cannas c. Fadda, r.o. n. 256/1983; 17 gennaio 1983,
Cannas c. Garau, r.o. n. 257/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Giordano,
r.o. n. 258/1983; Pret. Iglesias 15 febbraio 1983, s.p.a. Edilturist c.
Candida De Matteo, r.o. n. 282/1983; Pret. Gallarate 20 dicembre 1982,
Corbani c. Guazzoni r.o. n. 296/1983; 20 dicembre 1982, Garzonio c.
Casanova, r.o. n. 297/1983; 20 dicembre 1982, Immobiliare Severina c.
Lattuada, r.o. n. 298/1983; 20 dicembre 1982, Perboni c. Cini, r.o. n.
299/1983; Pret. Torre del Greco, 18 febbraio 1983, Aprea c. Buonocore,
r.o. n. 343/1983, Pret. Carrara, 5 marzo 1983, Rocchi c. Lucetti, r.o.
n. 403/1983;
che i Pretori di Maddaloni, di Bisceglie, di Sestri Ponente, di
Barra, di Cagliari, di Torre del Greco impugnavano anche l'art. 58 l.
cit., che disciplina la durata dei contratti di locazione in corso al
momento di entrata in vigore della legge stessa, e già soggetti a
proroga;
che il Pretore di Cagliari poneva l'art. 31 cit., in relazione
all'art. 1, impugnandone così il combinato disposto;
che l'art. 65 l. cit., il quale disciplina la durata dei contratti in
corso e non soggetti a proroga, veniva impugnato dai Pretori di
Maddaloni e di Carrara;
che, infine, il Pretore di Gallarate impugnava anche l'art. 657 cod.
proc. civ., il quale permette al locatore di conseguire la
disponibilità dell'immobile servendosi di un procedimento speciale,
senza dover provare una giusta causa di scioglimento del contratto;
che i Pretori di Crema e di Napoli-Barra indicavano, quale norma
costituzionale di riferimento, anche l'art. 32 Cost., concernente il
diritto alla salute (s'intende: del conduttore), mentre il Pretore di
Cagliari, Iglesias, Gallarate e Torre del Greco facevano riferimento
altresì all'art. 47 Cost., da cui - a loro dire - risultava
ulteriormente la tutela del "diritto all'abitazione";
che delle parti private si costituiva soltanto Vitale Aldo, nella
causa relativa all'ordinanza del Pretore di Napoli - Barra n. 176/1983,
chiedendo la dichiarazione di manifesta infondatezza delle questioni;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle cause
relative alle ordinanze n. 841/1982, 3, 4, 46, 62, 63, 157, 159 del
1983, sostenendo l'infondatezza di tutte le questioni, tranne che
nell'ultima causa, in cui, richiamando la sentenza n. 252/1983 della
Corte, chiedeva dichiararsi la manifesta infondatezza.
Considerato che tutti i giudizi debbono essere riuniti per la loro
identità o connessione;
che tutte le questioni sono state già decise dalla Corte con
sentenza 28 luglio 1983 n. 252 in cui si è rilevato che la previsione,
di cui agli artt. 1, 3, 58, 65 l. n. 392 del 1978, della locazione
abitativa come contratto a tempo determinato, con il conseguente
diritto del locatore di riottenere la disponibilità dell'immobile alla
scadenza del termine senza dover provare una giusta causa, non lede i
diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), della cui attuazione
l'interesse al bene primario dell'abitazione non è configurabile come
"presupposto";
che nella stessa sentenza si è ancora osservato come la detta
previsione non contrasti: col principio di eguaglianza, né tra
locatore e conduttore né tra conduttori di immobili abitativi e non,
stante l'eterogeneità delle situazioni considerate e la
discrezionalità del legislatore nel disciplinarle; con l'art. 31
Cost., avendo le norme impugnate un'attinenza soltanto indiretta col
regime della famiglia; con gli artt. 41 e 42 Cost. in quanto il limite
della funzione sociale, a cui sono soggette l'iniziativa economica e la
proprietà privata, è stato discrezionalmente apprezzato dal
legislatore ordinario senza che sia stato leso alcun altro principio
costituzionale; con l'art. 47 Cost., che è inteso a favorire
l'acquisto della proprietà dell'abitazione e non a tutelare il
conduttore;
che le osservazioni della citata sentenza relative all'art. 31 Cost.
valgono evidentemente anche con riguardo agli artt. 30 e 32, i quali,
tutelando rispettivamente lo status dei figli e dei genitori e il
diritto alla salute, attengono solo indirettamente alle norme
impugnate;
che sempre nella citata sentenza sono state dichiarate infondate le
questioni relative all'art. 657 cod. proc. civ. poiché le relative
censure non costituiscono che la ripetizione di quanto già dedotto sul
piano del diritto sostanziale.
Visti gli artt. 26 l. ll marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 3, 58, 65 l. 27 luglio 1978 n. 392 e 657
cod. proc. civ. sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, 32,
41, 42, 47 Cost. dai Pretori di Cirié, Gallarate, Menaggio, Maddaloni,
Bisceglie, Molfetta, Ruvo di Puglia, Sestri Ponente, Crema,
Napoli-Barra, Carrara, Cagliari, Iglesias e Torre del Greco con le
ordinanze indicate in epigrafe e già decise con sentenza del 28 luglio
1983 n. 252.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte