Ordinanza n. 353/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 498/1992
- art. 6-bislegge 9/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2 e
3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in
materia di finanza pubblica), così come sostituito dall'art. 6-bis,
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in
materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con
modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, promosso con
ordinanza emessa il 26 ottobre 1993 dal Pretore di Brescia nel
procedimento civile vertente tra la Casa di Riposo di Calcinato e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 653 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente fra la
Casa di Riposo di Calcinato e l'I.N.P.S., il Pretore di Brescia, con
ordinanza emessa il 26 ottobre 1993, pervenuta alla Corte
costituzionale il 19 ottobre 1994, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 4, 24, 35, 38 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge 23
dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza
pubblica) così come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e
socio-assistenziale), convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui con l'escludere, per i
contratti qualificati d'opera o per prestazioni professionali
stipulati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi, la
configurabilità di un rapporto di natura subordinata, impedisce al
giudice l'accertamento della loro reale natura;
che nel giudizio avanti a questa Corte si è costituito
l'I.N.P.S. concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che questione sostanzialmente identica è stata già
decisa, con pronuncia di non fondatezza nei sensi di cui in
motivazione, con la sent. n. 115 del 1994, sul rilievo che "il tenore
delle disposizioni impugnate non impone affatto la lettura che di
essa danno i giudici rimettenti" in quanto la norma di cui all'art.
13, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 si limita ad
escludere che ai contratti d'opera e di prestazione professionale da
essa considerati siano estensibili gli obblighi previdenziali e
assistenziali previsti per il lavoro subordinato, senza perciò
escludere che il giudice possa qualificare diversamente il contratto
nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro, in contrasto con il titolo
contrattuale, abbia di fatto assunto i contenuti e le modalità di
svolgimento proprie del rapporto di lavoro subordinato;
che, pertanto, essendo venuto meno il presupposto interpretativo
sul quale il giudice rimettente fonda le proprie censure, la
questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre
1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica),
così come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e
socio-assistenziale), convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 18 marzo 1993, n. 67, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
4, 24, 35, 38, 41 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte