Ordinanza n. 353/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 185Codice penale
- art. 507Codice di procedura penale
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 538 del codice
di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 3 agosto 1998
(n. 4 ordinanze), il 26 gennaio 1998, l'11 dicembre 1997 ed il 15
dicembre 1998 dal pretore di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn.
750, 751, 764, 765, 776 e 777 del registro ordinanze 1998 ed al n.
218 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 42 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1998 e
n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1999.;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno il giudice relatore
Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il pretore di Brescia, dopo aver dichiarato chiuso il
dibattimento, rilevato che la prova, ai fini dell'accoglimento "della
domanda civile", è rappresentata esclusivamente dalle dichiarazioni
della persona danneggiata dal reato costituita parte civile, ha, con
ordinanza dell'11 dicembre 1997 (r.o. n. 777 del 1998 pervenuta alla
Corte costituzionale il 7 ottobre 1998), denunciato, in riferimento
agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 538 del
codice di procedura penale, il quale prescrive che, accertata la
responsabilità penale dell'imputato, il giudice penale, in presenza
dell'azione civile esercitata nel processo penale, deve statuire
positivamente sulle domande civili, quali che siano i mezzi di prova
su cui la responsabilità penale è fondata e che "automaticamente"
consentono l'accoglimento della pretesa civile, censurando, altresì,
con riferimento ai medesimi parametri costituzionali ma senza
riprodurre la denuncia nel dispositivo - l'art. 651 dello stesso
codice, che attribuisce efficacia di cosa giudicata alla sentenza
penale di condanna nei giudizi civili relativamente all'accertamento
della sussistenza del fatto, alla sua illiceità ed alla
riferibilità al condannato anche quando tale sentenza sia fondata
sull'unica prova costituita dalle dichiarazioni della persona offesa
costituita parte civile;
che, secondo il rimettente, quando "la giurisdizione venga
esercitata su richiesta di parte e al fine di tutelare un diritto
soggettivo", le parti devono trovarsi in posizione di assoluta
parità soprattutto con riferimento al diritto alla prova; con la
conseguenza, da un lato, che alle parti stesse devono essere
attribuiti gli stessi poteri e, dall'altro lato, che alle loro
dichiarazioni deve essere attribuito il medesimo valore probatorio,
una regola vulnerata, appunto, dall'art. 538 del codice di proceduta
penale, con conseguente lesione del diritto di difesa di una di esse,
perché viene a porre "l'attore-parte civile in posizione prevalente
rispetto al convenuto attribuendo alle sue dichiarazioni, con
riferimento all'accertamento della responsabilità civile, valore
probatorio maggiore (essendo la sua una testimonianza) rispetto a
quelle del convenuto-imputato (le cui dichiarazioni sono acquisibili
solo mediante l'esame della parte)";
che, ancora, la testimonianza della parte civile sarebbe, ai fini
del giudizio sulla domanda civile, "inammissibile e inutilizzabile",
derivandone in caso contrario la compromissione dei parametri
invocati, e senza che rilevino, in proposito, le decisioni di questa
Corte che hanno ritenuto legittimo il regime della testimonianza
della parte civile, venendo qui in considerazione non gli effetti
penali ma gli effetti civili della sentenza penale;
che, d'altro canto, che il regime, così come strutturato,
produca conseguenze lesive del principio di eguaglianza emerge
univocamente solo dal rilievo che la diversità di disciplina quanto
alla valenza da attribuire alle dichiarazioni della parte civile si
fonda esclusivamente sulla forma processuale (processo civile o
processo penale) demandata alla libera scelta della stessa parte
civile, in grado così di produrre, quanto agli interessi civili,
conseguenze in peius nei confronti dell'imputato;
che il raffronto allo scopo di verificare la compromissione, da
parte delle norme denunciate, dei parametri costituzionali invocati,
andrebbe effettuato con quei precetti del codice di procedura civile
che (come l'art. 246, il quale sancisce l'incapacità a testimoniare
delle persone aventi nella causa un interesse che potrebbe
legittimare la loro partecipazione al giudizio) assumono valore
costituzionale "per la loro intrinseca connessione con la situazione
tutelata e soprattutto in quanto trovano i loro referenti proprio"
nell'art. 24 della Costituzione, tanto da profilarsi come
espressione del "diritto processuale "comune" delle posizioni
soggettive tutelabili in sede civile";
che, in conclusione, i principi processuali dettati dal codice di
procedura civile, principi che non introducono "limitazioni ma,
stante la loro connotazione e i loro referenti costituzionali", sono
necessari al fine di "garantire parità di trattamento a situazioni
identiche (trattasi pur sempre di connotare le forme di tutela di un
diritto soggettivo sia esso azionato in sede civilistica sia esso
azionato in sede penale), nonché, identità delle possibilità
difensive dell'imputato-convenuto. Situazioni lese proprio
dall'attuale disciplina";
che tutto ciò comporterebbe pure l'illegittimità costituzionale
dell'art. 651 del codice di procedura penale "allorché (peraltro
reiterando il meccanismo delineato già dall'art. 538 CPP)
attribuisca efficacia di cosa giudicata alla sentenza penale di
condanna nei giudizi civili almeno per quanto afferisce
all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità e
alla sua riferibilità all'imputato", restando preclusa al giudice
civile la possibilità di escludere l'efficacia della sentenza di
condanna anche se essa si fondi esclusivamente sulle dichiarazioni
della parte civile costituita, "chiaramente inammissibili e
inutilizzabili nel giudizio civile";
che le medesime questioni lo stesso pretore di Brescia ha
sollevato, con altre sei ordinanze, tutte riproduttive della prima,
pronunciate il 26 gennaio 1998 (r.o. n. 776 del 1998), il 3 agosto
1998 (quattro ordinanze, precisamente r.o. nn. 750, 751, 764 e 765
del 1998) ed il 15 dicembre 1998 (r.o. n. 218 del 1999);
che in quattro dei sei giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate
inammissibili o, comunque, non fondate;
che, secondo l'atto di intervento, l'inammissibilità deriverebbe
dalla utilizzazione, ad opera del giudice a quo, di un modulo
prestampato, senza motivare specificamente sul punto riguardante
l'esistenza, quale unica prova a carico dell'imputato, delle
dichiarazioni della parte civile, mentre la non fondatezza
deriverebbe dall'erroneo presupposto interpretativo a base delle
ordinanze di rimessione: il ritenere, cioè, inscindibile la
decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del
danno rispetto a quella per la liquidazione del danno, senza
considerare che se, alla stregua dell'art. 185 del codice penale, il
giudice penale deve decidere sulla domanda civile, tale dovere
riguarda soltanto l'an, mentre sul quantum il giudice penale è
tenuto a provvedervi solo quando ritiene che siano state acquisite le
prove necessarie, altrimenti essendo tenuto a pronunciare soltanto
una condanna generica.
Considerato che il giudice a quo solleva questioni assolutamente
identiche e che i giudizi vanno, perciò, riuniti;
che le ordinanze di rimessione, redatte, oltre tutto, su moduli
prestampati, senza differenziare le singole posizioni sottoposte al
vaglio del rimettente, non consentono di individuare l'esistenza del
necessario requisito della rilevanza, mancando ogni precisazione
circa l'effettiva forza probatoria delle dichiarazioni della parte
civile ai fini del riconoscimento della responsabilità degli
imputati per il fatto o i fatti di reato a ciascuno di essi
addebitati, fatti, peraltro, neppure di volta in volta specificati,
per di più omettendosi di fare applicazione, sia pure ai soli fini
di esprimere un giudizio in punto di rilevanza, dei criteri di
valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 1, del codice di
procedura penale, e di indicare se - relativamente alla statuizione
sulla domanda civile esercitata nel processo penale - la "funzione
decisoria" di tali dichiarazioni concerna il solo an debeatur ovvero
anche il quantum debeatur, relativamente al quale potrebbero
risultare applicabili, gli artt. 116 e seguenti del codice di
procedura civile, oltre che l'art. 246 dello stesso codice,
direttamente chiamato in causa dal giudice a quo - insieme ad altre
disposizioni del codice di rito civile - ma in una prospettiva per
molti aspetti contraddittoria perché funzionale a regole di
valutazione - come l'inutilizzabilità - proprie del processo penale;
che, inoltre, risulta mancante il minimo cenno alle
caratteristiche del danno (patrimoniale o non patrimoniale, ovvero
l'uno e l'altro congiuntamente) oggetto della pretesa civile
concretamente esercitata nel processo penale, tanto da indurre a
dubitare che il rimettente abbia tenuto adeguatamente presenti,
nonostante la precisa conformazione prescrittiva di entrambe le norme
denunciate, le rispettive tipologie;
che non appare certo assolvere il dovere imposto dall'art. 23,
secondo comma, prima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'affermazione che in ordine alla "rilevanza della questione è
sufficiente rilevare che, nella specie, non solo la responsabilità
penale si fonda sulle dichiarazioni della parte civile, ma anche la
correlata responsabilità civile è fondata esclusivamente sulle
suddette dichiarazioni", considerando che in ordine alla
attendibilità di simili dichiarazioni nessun giudizio risulta
formulato;
che, agli stessi fini, va rilevato che le ordinanze di rimessione
si sottraggono ad ogni richiamo all'impossibilità di far ricorso -
in una situazione in cui all'assenza di qualsivoglia riferimento
all'imputazione fa da riscontro l'assoluto silenzio sul fatto
concretamente sottoposto al giudizio del rimettente - all'esercizio
dei poteri di acquisizione di ufficio dei mezzi di prova, a norma
dell'art. 507 del codice di procedura penale;
che una tale carenza motivazionale, mentre non consente di
ritenere che i giudizi a quibus possano essere definiti facendo
necessariamente applicazione del disposto dell'art. 538 del codice di
procedura penale, rende ambigua anche la richiesta rivolta a questa
Corte, attestata, nel dispositivo, alla mera denuncia di
illegittimità "dell'art. 538 c.p.p. ai sensi di cui in
motivazione", così da eludere, pure sotto tale profilo, le regole in
tema di rilevanza: sia per eccesso, coinvolgendosi la disposizione
ora ricordata nel suo integrale contesto e senza alcuna indicazione
circa il tipo di richiesta avanzata dalla parte civile e circa i
soggetti nei cui confronti l'azione civile risulta esercitata in sede
penale, sia per difetto - così confermando l'insanabile ambiguità
del petitum - nessuna denuncia essendo stata proposta relativamente
alla legittimità costituzionale dell'art. 539, comma 1, del codice
di procedura penale, norma cruciale al fine di dissolvere le
perplessità del rimettente in ordine alla legittimità dell'art. 538
dello stesso codice, per essere la liquidazione del danno, in caso di
condanna generica, rimessa al giudice civile, secondo le regole
proprie di tale processo;
che, infine, la denuncia dell'art. 651 del codice di procedura
penale, che ha valenza comunque conseguenziale a quella avente ad
oggetto la pronuncia del giudice penale sugli interessi civili (oltre
a concernere una norma che potrebbe trovare applicazione
esclusivamente nel giudizio civile; v., ex plurimis, sentenza n. 443
del 1990), non risulta neppure riprodotta nel dispositivo delle
ordinanze di rimessione, tanto da rivelare come essa sia stata
proposta subordinatamente all'accoglimento della prima questione; pur
dovendosi rimarcare, a proposito di tale censura che, stando a talune
argomentazioni delle ordinanze di rimessione, sembrerebbe contestato
nel suo insieme il regime dei rapporti tra giudicato penale ed azione
civile di danno da reato, il che accentua ulteriormente l'ambiguità
del contenuto delle ordinanze;
che le questioni devono, conseguentemente, essere dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 538 e 651 del
codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, dal pretore di Brescia, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte