Ordinanza n. 355/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1999 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice
di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 14
novembre 1997 dal Tribunale di Nola, iscritta al n. 557 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che con ordinanza in data 14 novembre 1997 il Tribunale di
Nola ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 61 del codice di procedura penale del 1930, nella parte in
cui non prevede l'incompatibilità del giudice che abbia pronunciato
o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di alcuni imputati,
nella quale abbia incidentalmente valutato le posizioni di altri
coimputati attualmente sottoposti al suo giudizio;
che il remittente, in un procedimento che prosegue, ex art. 241
del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), con
l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, riferisce di avere
già giudicato, previa separazione dei processi, con il rito
abbreviato, ai sensi dell'art. 247 delle citate disposizioni
transitorie, alcuni soggetti "imputati degli stessi reati dei quali
sono chiamati a rispondere gli imputati del presente procedimento", e
di avere già incidentalmente valutato la responsabilità penale di
questi ultimi per i fatti loro ascritti;
che il giudice a quo richiama la sentenza n. 371 del 1996, con la
quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti
di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a
pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti,
nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua
responsabilità penale sia già stata comunque valutata;
che, ad avviso del remittente, l'art. 34 cod. proc. pen., nel
testo risultante a seguito della citata sentenza di questa Corte, non
potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, poiché l'art. 245
disp. trans. non lo menziona tra le disposizioni del nuovo codice di
procedura penale applicabili ai procedimenti che proseguono secondo
le norme del vecchio rito;
che il Tribunale di Nola ritiene pertanto di dover sollevare
questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 cod. proc.
pen. del 1930, concernente le incompatibilità determinate da atti
compiuti nello stesso procedimento, sollecitando una sentenza
additiva nei termini sopra precisati;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, non
essendo comparabili le discipline dell'incompatibilità previste dal
vecchio e dal nuovo codice di procedura penale, attese le differenze
di impianto complessivo dei due codici e i diversi principi che
rispettivamente li ispirano.
Considerato che il remittente muove dal presupposto che nel caso di
specie non sia applicabile l'art. 34 cod. proc. pen., nel testo
risultante dalla sentenza n. 371 del 1996, in quanto questa
disposizione non è espressamente inclusa, dall'art. 245, disp.
trans., tra quelle del nuovo codice applicabili ai procedimenti che
proseguono con le norme del codice del 1930;
che tale presupposto è erroneo poiché l'indicazione degli
articoli di immediata applicazione contenuta nell'art. 245 delle
disposizioni transitorie non esaurisce tutti gli aspetti conseguenti,
presupposti o comunque connessi all'anticipazione del nuovo istituto
del giudizio abbreviato;
che, in particolare, l'art. 247 disp. trans., nel prevedere
l'applicabilità del giudizio abbreviato nei procedimenti che
proseguono con le norme del rito previgente, non si è limitato ad
operare un innesto del nuovo istituto nel vecchio sistema
processuale, ma ha dato corso ad una parziale anticipazione del nuovo
codice, con gli adattamenti resi necessari dalle diverse
caratteristiche di quello del 1930, ma anche con l'inevitabile
effetto di trascinamento delle garanzie dotate di cogenza
costituzionale - come le incompatibilità che riguardano la terzietà
del giudice - le quali, sebbene abbiano nel nuovo ordinamento
processuale carattere generale, non sono scorporabili dai singoli
particolari istituti che concorrono a definire come indefettibile
tratto caratterizzante;
che tra le disposizioni che l'anticipazione del nuovo codice reca
con sé nel giudizio abbreviato vi è indubbiamente anche l'art. 34
cod. proc. pen., nel testo che risulta dalla giurisprudenza di questa
Corte, espressiva della garanzia costituzionale del giusto processo e
che comprende i principi affermati dalla sentenza n. 371 del 1996;
che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice di procedura
penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Nola con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte