Ordinanza n. 357/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/11/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 48d.lgs. 314/1997
- art. 3d.lgs. 314/1997
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13-bis comma 1,
lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 2000 dalla
Commissione tributaria provinciale di Ravenna sul ricorso proposto da
Stellacci Pasquale contro la DRE per l'Emilia-Romagna - sezione di
Ravenna, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Ravenna,
con ordinanza emessa il 31 maggio 2000, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13-bis comma 1, lettera e), del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi), nella parte in cui non consente la detrazione
dall'imposta dovuta dal contribuente delle rette corrisposte per la
frequenza, da parte di un figlio minore dello stesso, di un asilo
nido comunale;
che la Commissione rimettente è investita dell'esame del
ricorso proposto da un contribuente avverso il silenzio rifiuto
opposto dall'amministrazione finanziaria alla sua istanza di
rimborso, ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'imposta pagata
in più in ragione dell'omessa detrazione di quanto corrisposto per
la frequenza dell'asilo comunale da parte della figlia minore;
che il giudice a quo ritiene non manifestamente infondata
l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente,
anche in considerazione della rilevante modifica apportata
all'art. 48 del d.P.R. n. 286 del 1986 dall'art. 3 del d.lgs. 2
settembre 1997, n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e
semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali
concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti
da parte dei datori di lavoro), che prevede l'irrilevanza, ai fini
della determinazione del reddito, delle somme di denaro erogate dal
datore di lavoro specificamente destinate a far fronte alle rette di
frequenza degli asili nido;
che ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata
violerebbe quindi gli artt. 3, 29, 30, 31, 34, 53 e 97 della
Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile o infondata
la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla
Commissione tributaria provinciale di Ravenna;
che, secondo l'Avvocatura, la norma impugnata è stata
inserita dal legislatore tributario al fine di favorire l'istruzione
secondaria e superiore in considerazione dell'importanza primaria del
diritto allo studio, mentre le spese per la frequenza degli asili
nido non realizzano quello scopo di diffusione della cultura che si
è inteso agevolare;
che, sempre secondo l'Avvocatura, non vi sarebbero
ingiustificate disparità di trattamento per effetto della
disposizione contenuta nell'art. 48, lettera f-bis), del d.P.R.
n. 286 citato, poiché con tale disposizione il legislatore ha
considerato le sole somme corrisposte dal datore di lavoro in
relazione alle particolari modalità di svolgimento delle prestazioni
di lavoro subordinato che possono rivelarsi incompatibili con gli
oneri di assistenza dei figli, ma non ha introdotto un principio di
generale non imponibilità delle somme corrisposte al lavoratore
dipendente per la frequenza di asili nido.
Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, la questione di legittimità costituzionale, per essere
ammissibile, deve essere sollevata con ordinanza che contenga una
puntuale e specifica motivazione in ordine alla rilevanza della
stessa nel giudizio a quo e agli altri elementi richiesti
dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che, nel caso di specie, l'ordinanza della Commissione
tributaria provinciale di Ravenna è del tutto carente di motivazione
sia sulla rilevanza della questione nel giudizio in corso davanti al
rimettente che in ordine ai parametri costituzionali, indicati in
modo generico e apodittico;
che perciò la questione sollevata risulta manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13-bis comma 1, lettera e) del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31, 34, 53 e 97 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte