Ordinanza n. 36/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/02/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34 - e 34,
comma 2 - 2 e 279 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 24 marzo 1998 dalla Corte d'appello di Torino,
nel procedimento penale a carico di Francesco Bergamo ed altri,
iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 24 marzo 1998, la Corte
d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,
25, 27 e 101 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede che il giudice, investito del giudizio
direttissimo, non possa partecipare al dibattimento nel caso in cui,
nella fase anteriore allo stesso, abbia emesso, dopo aver convalidato
l'arresto, ordinanza di custodia cautelare personale (questione,
questa, già sollevata davanti al giudice di primo grado, che l'aveva
dichiarata manifestamente infondata); inoltre, con una diversa
prospettazione, della stessa disposizione, nella parte in cui non
prevede, nella medesima situazione, che il giudice non possa
partecipare alla celebrazione del dibattimento con rito abbreviato,
richiesto e concesso nel corso dello stesso giudizio direttissimo;
b) degli artt. 34, 2 e 279 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevedono che la competenza del giudice per le
indagini preliminari in merito alle misure cautelari si estenda fino
alla fase degli atti preliminari al dibattimento, finché il
dibattimento stesso non sia stato aperto e, comunque, fino a quando
il giudice non possa più essere sostituito nella sua composizione
personale;
che la Corte d'appello ritiene che quando la decisione del
tribunale in merito alla custodia cautelare sia intervenuta nella
fase preliminare al processo con rito direttissimo, ossia prima
dell'apertura del dibattimento, non varrebbe la considerazione, posta
a base della decisione di infondatezza di analoga questione (sentenza
n. 177 del 1996), della unicità della fase processuale e dell'essere
il giudice che ha adottato il provvedimento cautelare già investito
di un giudizio del quale non può essere spogliato;
che, ad avviso dello stesso giudice rimettente, la trasformazione
del rito, da direttissimo ad abbreviato, amplierebbe la distanza tra
la fase preliminare del processo, nella quale è stata applicata la
misura cautelare, ed il giudizio, nel quale sarebbero utilizzabili
gli stessi atti di polizia giudiziaria e di indagine presi in esame
per l'emissione della misura cautelare; inoltre la situazione sarebbe
analoga a quella del giudice per le indagini preliminari che procede
al giudizio abbreviato dopo aver emesso ordinanza di custodia
cautelare, per il quale la mancata previsione dell'incompatibilità
è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 155
del 1996);
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
Considerato che le questioni di legittimità costituzionale
riguardano, con diverse prospettazioni, l'incompatibilità del
giudice che, investito del giudizio direttissimo, ha convalidato
l'arresto ed emesso un provvedimento di custodia cautelare nei
confronti dell'imputato e prosegue il giudizio, eventualmente con la
trasformazione del rito nelle forme del giudizio abbreviato;
che la giurisprudenza di legittimità esclude che le cause di
incompatibilità determinino la nullità del provvedimento adottato
dal giudice ritenuto incompatibile: difatti esse non incidono sui
requisiti di capacità del giudice mentre costituiscono motivo di
ricusazione da far valere con la apposita procedura, nei termini da
essa previsti, e non con l'impugnazione della sentenza;
che l'ordinanza di rimessione non motiva sulla rilevanza delle
questioni, sollevate in un giudizio di appello per una
incompatibilità che si sarebbe dovuta verificare nel giudizio di
primo grado, limitandosi ad affermare che la prima questione
corrisponde, nella sua duplice prospettazione, a un'eccezione
proposta dalla difesa degli imputati nei motivi di impugnazione della
sentenza di primo grado: l'ordinanza non chiarisce, difatti, quali
conseguenze ai fini del giudizio di appello deriverebbero, quanto
alla questione concernente l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., dal
riconoscimento di una causa di incompatibilità del giudice di primo
grado e, quanto alla questione riferita agli artt. 34, 2 e 279 cod.
proc. pen., dal superamento della pretesa incompatibilità attraverso
l'attribuzione ad altro giudice della competenza ad emettere misure
cautelari personali;
che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale e degli artt. 34, 2 e 279 del codice di procedura
penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101
della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte