Ordinanza n. 367/2000
Altra decisione · depositata il 26/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice
di procedura penale promosso, in un procedimento di ricusazione, con
ordinanza emessa il 7 luglio 1999 dalla Corte di appello di Palermo,
iscritta al n. 617 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 - prima serie speciale -
dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000, il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 luglio 1999, la Corte di
appello di Palermo, chiamata a decidere sulla dichiarazione di
ricusazione presentata dalla parte civile nei confronti del
Presidente del Tribunale di Marsala, nell'ambito di un procedimento
penale per i reati di cui agli artt. 110, 113 e 449, secondo comma,
cod. pen., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma, e 101 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede quale causa di incompatibilità del giudice
l'ipotesi in cui "l'illecito da valutare penalmente sia stato oggetto
di un precedente giudizio in sede civile da parte del medesimo
magistrato";
che la Corte rimettente premette che il giudice ricusato
aveva fatto parte di altro collegio dello stesso Tribunale di Marsala
che aveva definito con sentenza il giudizio civile promosso da una
società di armamento, a responsabilità limitata, di cui era
amministratore unico uno degli attuali imputati, esprimendo in quella
sede in modo inequivoco il suo convincimento sui fatti divenuti poi
oggetto del procedimento penale e affermando, in particolare, che "le
violazioni commesse dall'armatore al massimo comportano una
contravvenzione depenalizzata";
che nel merito la rimettente osserva che la dichiarazione di
ricusazione non può essere accolta in quanto "la dedotta situazione
di incompatibilità, che ove sussistente si risolverebbe in una causa
di ricusazione", non è disciplinata da alcuna previsione di legge:
"non dall'art. 34 c.p.p. né dall'art. 36 lett. c) dello stesso
codice di rito che si riferisce a manifestazioni di giudizio espresse
fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie";
che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
di tale mancata previsione in quanto, potendo uno stesso fatto essere
oggetto di separati giudizi ai fini della responsabilità civile e
penale, il giudice che si sia pronunciato in sede civile su tale
fatto, e sia poi chiamato a valutarlo nuovamente in sede penale, si
trova in una posizione che menoma la sua terzietà;
che nella specie il pregiudizio sarebbe consistito nell'avere
il giudice ricusato sostanzialmente affermato nel procedimento civile
la "innocenza anche" ai fini penali del soggetto che poi era stato
chiamato a giudicare in sede penale;
che secondo la Corte rimettente la mancata previsione di una
causa di incompatibilità riconducibile alla ipotesi in questione è
in contrasto con l'art. 3, della Costituzione, data la "palese
violazione del principio di parità di trattamento di situazione
analoghe"; con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, stante
la violazione del diritto di difesa "pregiudicato da convinzioni
precostituite in ordine alla stessa materia del decidere"; e con
l'art. 101 della Costituzione, "posto a presidio dell'imparzialità
della funzione giudicante";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello
Stato, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di
intervento spiegato nel giudizio di costituzionalità promosso con
l'ordinanza iscritta al n. 396 del r.o. del 1999 (poi deciso con
sentenza n. 283 del 2000).
Considerato che la Corte di appello di Palermo dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede quale causa di
incompatibilità del giudice l'ipotesi in cui "l'illecito da valutare
penalmente sia stato oggetto di un precedente giudizio in sede civile
da parte del medesimo magistrato";
che con l'ordinanza n. 431 del 1999, successiva all'ordinanza
di rimessione, questa Corte ha dichiarato la manifesta
inammissibilità di analoga questione di costituzionalità, rilevando
che nell'ambito dei rapporti tra gli istituti apprestati dal codice
di rito a garanzia dell'imparzialità del giudice l'art. 34 del cod.
proc. pen. fa riferimento alle situazioni in cui i termini della
relazione di incompatibilità intercorrono all'interno del medesimo
procedimento, o comunque nell'ambito di una vicenda processuale
sostanzialmente unitaria riguardante la medesima regiudicanda, mentre
i casi in cui la funzione pregiudicante è espressa in un diverso
procedimento rientrano nella sfera di applicazione della astensione e
della ricusazione;
che già in precedenza, con le sentenze nn. 306, 307 e 308
del 1997, questa Corte aveva rilevato che le situazioni pregiudicanti
descritte dall'art. 34 c.p.p. sono tipicamente e preventivamente
individuate dal legislatore in base alla presunzione che esse
determinino l'incompatibilità ad esercitare ulteriori funzioni
giurisdizionali nel medesimo procedimento, mentre il pregiudizio
determinato da valutazioni sul merito della responsabilità penale
espresse in un diverso procedimento deve essere accertato in
concreto, caso per caso, facendo ricorso alla disciplina degli
istituti dell'astensione e della ricusazione, eventualmente integrata
da un intervento della Corte stessa;
che con la sentenza n. 283 del 2000 è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. pen. "nella
parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il
giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un
imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una
valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo
soggetto";
che, a seguito della mutata sfera di applicazione
dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., occorre restituire gli atti
all'autorità giudiziaria rimettente perché valuti se la questione
sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di
Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte