Ordinanza n. 370/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 3,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
18 settembre 2001 dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Venezia, iscritta al n. 929 del registro ordinanze 2001
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie
speciale, n. 47 dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 18 settembre 2001, il
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia -
chiamato a delibare una richiesta di archiviazione avanzata in un
procedimento penale per i reati di cui agli artt. 612 e 594 cod.
pen., nel quale risultava originariamente indagata una "persona da
identificare" - ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 410, comma 3, del codice di procedura penale in riferimento
agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione;
che, secondo quanto premette il giudice rimettente, la
richiesta di archiviazione del pubblico ministero - avanzata "senza
svolgere alcuna indagine e senza nemmeno iscrivere nel registro di
cui all'art. 335 cod. proc. pen. il nominativo della denunziata", e
perciò non condivisibile - era stata peraltro oggetto di opposizione
del querelante: con conseguente necessità di procedere alla
fissazione di un'apposita udienza in camera di consiglio, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 410, comma 3, e 409, comma 2, cod.
proc. pen., previa richiesta al pubblico ministero di iscrizione del
nominativo dell'indagato nel registro di cui all'art. 335
cod. proc. pen., in violazione di numerosi parametri costituzionali;
che sarebbe violato, in primo luogo, il principio della
ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost., in
quanto la fissazione dell'udienza ex art. 410, comma 3,
cod. proc. pen., si risolverebbe "in una assolutamente inutile
perdita di tempo", essendo scontato il suo esito, e cioè
l'indicazione all'organo dell'accusa di effettuare ulteriori
indagini;
che sarebbe leso, altresì, l'art. 3 Cost., risultando la
fattispecie disciplinata in modo irragionevolmente diverso rispetto
all'ipotesi - "sostanzialmente eguale" - della richiesta di proroga
delle indagini preliminari avanzata dal pubblico ministero: ipotesi
nella quale l'art. 406 cod. proc. pen. non prevederebbe
l'obbligatoria fissazione di un'udienza in camera di consiglio, ma
solo la notifica della richiesta alle parti interessate, con
contestuale avviso della facoltà di presentare memorie, consentendo
così al giudice di provvedere "de plano", sulla scorta di un
semplice "contraddittorio cartolare";
che risulterebbe inoltre violato, sotto un duplice profilo,
l'art. 97 Cost.: da un lato, in quanto l'"inutile lungaggine della
procedura lamentata" pregiudicherebbe il buon andamento della
pubblica amministrazione; dall'altro lato, poiché, nella pratica
impossibilità di approfondire, con la fissazione di apposita
udienza, tutte le richieste di archiviazione avanzate dall'organo
della accusa, verrebbero ad essere privilegiati solo taluni
procedimenti, ritenuti meritevoli di approfondimento per la loro
"importanza", ad insindacabile giudizio del giudice: con conseguente
compromissione del principio di imparzialità dell'amministrazione;
che da ciò discenderebbe altresì la violazione del
principio della soggezione del giudice esclusivamente alla legge, di
cui all'art. 101, secondo comma, Cost., in quanto - in presenza di
un' inerzia investigativa del pubblico ministero - il giudice
obbedirebbe "alla convenienza o peggio ancora alla immotivata
discrezionalità" nella trattazione, con udienza, solo di talune
richieste di archiviazione: con conseguente lesione anche del
principio dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale, di cui
all'art. 112 Cost., venendo comunque ad affermarsi la volontà del
pubblico ministero di non esercitare l'azione penale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per
l'infondatezza della questione.
Considerato che il giudice rimettente, nel dubitare della
legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 3, cod. proc.
pen. in riferimento ai vari parametri costituzionali evocati,
prospetta censure sostanzialmente identiche a quelle già in
precedenza scrutinate da questa Corte con la ordinanza n. 408 del
2001;
che, in particolare, il giudice a quo fonda i propri dubbi
sull'assunto della superfluità della fissazione di un'apposita
udienza in camera di consiglio, prevista dalla norma impugnata
nell'ipotesi di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata
dalla persona offesa: udienza che, ad avviso del rimettente, si
risolverebbe in un intollerabile aggravio nell'organizzazione degli
uffici giudiziari ed in un fattore di dilatazione dei tempi di
definizione dei procedimenti, anche in rapporto ai conseguenti avvisi
ed adempimenti;
che tuttavia, come già evidenziato da questa Corte (v. la
richiamata ordinanza n. 408 del 2001), tale premessa fondante appare
"centrata più che su di una intrinseca incompatibilità
costituzionale del dispositivo processuale censurato, sulle
conseguenze di mero fatto che esso è in grado di generare, sul piano
dell'organizzazione del lavoro";
che, in tale prospettiva, si rivela dunque insussistente la
pretesa violazione del principio della ragionevole durata del
processo di cui all'art. 111 Cost., in quanto essa viene collegata
alla peculiare e contingente situazione dell'ufficio giudiziario in
cui opera il rimettente - situazione che impedirebbe la sollecita
fissazione dell'udienza in questione - piuttosto che essere dedotta
quale conseguenza astratta e generale dell'applicazione della norma
impugnata;
che, del pari, si rivelano manifestamente insussistenti le
dedotte violazioni dell'art. 97 Cost., posto che il principio di buon
andamento della pubblica amministrazione - pur concernendo anche gli
organi dell'amministrazione della giustizia - secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (v. ordinanze n. 204 del 2001 e n. 490
del 2000), si riferisce esclusivamente alle leggi relative
all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al funzionamento di questi
ultimi sotto l'aspetto amministrativo, risultando del tutto estraneo
all'esercizio della funzione giurisdizionale;
che appare priva di fondamento altresì la dedotta violazione
dell'art. 101 Cost., considerato che il meccanismo procedurale
conseguente al mancato accoglimento della richiesta di archiviazione
- soprattutto in caso di opposizione della persona offesa - non
implica, in sé, alcuna elusione del principio di soggezione del
giudice solo alla legge, risultandone, anzi, piena espressione;
che, infine, appare infondata la denuncia di violazione
dell'art. 3 Cost., avuto riguardo non solo alla palese eterogeneità
dei due moduli posti a confronto, ma anche e soprattutto alla
mancanza di quelle "divergenze" sulle quali il rimettente fonda le
proprie doglianze;
che - come già evidenziato nella più volte richiamata
ordinanza n. 408 del 2001 - "quanto al primo aspetto, basta infatti
osservare che, mentre nella procedura della proroga delle indagini
preliminari la verifica del giudice, concentrandosi sul tema della
durata delle indagini, è limitata ad un riscontro di legittimità
dei presupposti per autorizzare la proroga stessa; nel procedimento
di archiviazione il giudice, attraverso l'esame di profili di merito,
è invece chiamato ad una declaratoria che, previo controllo della
richiesta dell'accusa, chiude la fase delle indagini e lo stesso
procedimento, "evitando il processo superfluo senza eludere il
principio di obbligatorietà" (v. sentenza n. 88 del 1991)";
che, quanto al secondo profilo, occorre rammentare come - nel
caso in cui il giudice ritenga, allo stato degli atti, di non poter
concedere la proroga richiesta - il modello evocato quale tertium
comparationis divenga del tutto coincidente con quello oggetto della
censura, essendo ugualmente previste la fissazione dell'udienza
camerale e l'effettuazione degli avvisi a norma dell'art. 406, comma
5, cod. proc. pen;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 3, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101,
111 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:370 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte