Ordinanza n. 372/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1983 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone), promosso con ordinanza emessa il
17 febbraio 1979 dal Giudice conciliatore di Molfetta nel procedimento
civile vertente tra De Florio Susanna e Cirillo Giovanni, iscritta al
n. 417 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 324 del 24 novembre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che il giudice conciliatore di Molfetta, dopo aver
pronunciato in data 17 febbraio 1979 ordinanza provvisoria di rilascio
di immobile locato, ai sensi dell'art. 30 della legge 27 luglio 1978 n.
392, ha in pari data sollevato, in relazione agli artt.
3,4,23,24,35,57,70 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 57 della menzionata legge n. 392 del 1978, che dispone la
riduzione alla metà degli onorari difensivi per i giudizi avanti al
conciliatore;
che, il giudice a quo espressamente afferma che con la emananda
successiva sentenza da adottare all'esito del relativo procedimento
avrebbe potuto "eventualmente" condannare l'intimato anche alle spese
del giudizio e che avrebbe in tal caso dovuto operare la riduzione
prevista dalla norma impugnata e ritenuta contrastante con i citati
precetti costituzionali.
Considerato che, come risulta dalla stessa ordinanza, la questione è
stata sollevata in relazione ad una norma che, riguardando la misura
degli onorari da liquidarsi a carico del soccombente, poteva trovare
applicazione solo dopo la pronuncia di condanna alle spese, e non nella
mera eventualità di tale futura condanna;
che pertanto non sussiste il necessario vincolo di pregiudizialità
della questione di legittimità costituzionale in via incidentale di
cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 83.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978 n.
392 sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 23, 24, 35, 57, 70 Cost.
con ordinanza del giudice conciliatore di Molfetta del 17 febbraio
1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte