Art. 57
Testo vigente dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 2027 · versione 7 su Normattiva
Testo vigente dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 2027 · versione 7 su Normattiva
3 versioni dal 1978
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - CONTROVERSIE LOCATIZIE DEVOLUTE ALLA COMPETENZA DEL CONCILIATORE - RIDUZIONE DEGLI ONORARI DI AVVOCATO E PROCURATORE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 36/1980 e O. n. 116/1980.
AVVOCATO E PROCURATORE - RIDUZIONE A META' DEGLI ONERI DIFENSIVI PER I GIUDIZI IN MATERIA DI LOCAZIONI AVANTI AL CONCILIATORE - QUESTIONE SOLLEVATA NELLA EVENTUALITA' DI UNA NON ANCORA PRONUNCIATA CONDANNA DEL SOCCOMBENTE ALLE SPESE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 23, 24, 35, 57 e 70 Cost., dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui dispone la riduzione a meta' degli onorari difensivi per i giudizi innanzi al conciliatore, in quanto la questione stessa e' stata sollevata in relazione ad una norma che, riguardando la misura degli onorari da liquidarsi a carico del soccombente, puo' trovare applicazione solo dopo la pronuncia - non ancora emessa - di condanna alle spese.
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - EQUO CANONE - SPESE GIUDIZIALI - RIDUZIONE A META' DEGLI ONORARI D'AVVOCATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nella determinazione degli onorari dei professionisti, e` legittimo tener conto di particolari finalita` sociali non in contrasto con la Costituzione. Finalita` che nella specie sono ravvisabili nella peculiare natura delle controversie, caratterizzate da limiti della materia e dall'incidenza della stessa in un settore particolarmente delicato della vita sociale. L'osservanza dei principi di cui agli artt. 35 e 36 Cost. nei confronti dei professionisti, va commisurata, inoltre, all'attivita` complessiva da essi dispiegata, indipendentemente dai singoli rapporti e dalle singole prestazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost. - dell'art. 57 L. 27 luglio 1978 n. 392 nella parte in cui detta norma prevede la riduzione alla meta` degli onorari di avvocato e procuratore nelle controversie locatizie devolute alla competenza del conciliatore). - cfr. S.n. 75/1964.
LOCAZIONI - CONTROVERSIE LOCATIZIE DEVOLUTE ALLA COMPETENZA DEL CONCILIATORE - RIDUZIONE DEGLI ONORARI DI AVVOCATO E PROCURATORE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 36/1980.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 23, 24, 35, 57, 70 Cost. con ordinanza del giudice conciliatore di Molfetta del 17 febbraio 1979. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il…
ECLI:IT:COST:1983:372 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza del giudice conciliatore di La Spezia del 1 dicembre 1980. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983. F.to: L…
ECLI:IT:COST:1983:346 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sollevata con l'ordinanza in epigrafe in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione e già decisa da questa Corte con la sentenza n. 36 del 20 marzo 1980. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…
ECLI:IT:COST:1980:116 · leggi il testo integrale
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevate in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 41, 42, 47 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA…
ECLI:IT:COST:1980:36 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art57 · fonte su Normattiva