Ordinanza n. 378/2001
Altra decisione · depositata il 28/11/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4,
in relazione al comma 1, del codice di procedura penale, e
dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni
urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale
23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito,
con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, promosso con
ordinanza emessa il 16 ottobre 2000 dal tribunale di Ragusa nel
procedimento penale a carico di A.C. ed altri, iscritta al n. 222 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 ottobre 2000 il tribunale
di Ragusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a)
dell'art. 210, comma 4, in relazione al comma 1, cod. proc. pen.,
nella parte in cui accorda al coimputato o all'imputato di reato
connesso la facoltà di non rispondere su fatti concernenti la
responsabilità di altri, per violazione degli artt. 3 e 112 della
Costituzione; b) dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2
(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto
processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio
2000, n. 35, nella parte in cui consente, a certe condizioni, la
valutazione delle dichiarazioni ivi contemplate solo se già
acquisite al fascicolo per il dibattimento, per violazione
dell'art. 3 della Costituzione;
che l'ordinanza premette che, nel corso di un procedimento
nei confronti di persone imputate dei reati di associazione per
delinquere, truffa in danno della Comunità europea ed altro, il
pubblico ministero aveva chiesto l'esame dibattimentale di una
persona coimputata dei medesimi reati, nei confronti della quale era
stata disposta la separazione del procedimento a seguito della
formulazione di richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod.
proc. pen.: persona la quale, peraltro, si era avvalsa della facoltà
di non rispondere;
che - sottolineato come l'art. 513 cod. proc. pen. debba
considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui consentiva
l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari dal coimputato che si sottrae all'esame dibattimentale -
il giudice a quo assume che l'art. 210 cod. proc. pen. determini,
sotto il profilo considerato, una irragionevole disparità di
trattamento fra il caso in cui la prova a carico dell'imputato sia
costituita dalle dichiarazioni di un coimputato o di un imputato in
procedimento connesso il quale accetti di sottoporsi ad esame,
concorrendo così all'affermazione di responsabilità della persona
da giudicare, ed il caso analogo in cui detto imputato o coimputato
si rifiuti di rispondere, determinandone così l'assoluzione;
che la medesima considerazione farebbe dubitare, altresì,
della legittimità costituzionale della disciplina transitoria
dettata, in attuazione dei principi del "giusto processo" di cui al
nuovo testo dell'art. 111 Cost., dall'art. 1 del d.l. n. 2 del 2000,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 2000, allorché
consente, nei processi in corso, a certe condizioni, la valutazione
delle dichiarazioni rese da persone che si sono sottratte all'esame
in contraddittorio, ma solo se le dichiarazioni stesse risultino già
acquisite al fascicolo per il dibattimento, e dunque in dipendenza di
una circostanza meramente "occasionale" (di fatto non verificatasi
nel procedimento a quo);
che l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. si porrebbe inoltre
in contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale,
sottraendo al pubblico ministero il potere di far entrare nel
processo fonti di prova legittimamente acquisite nella fase delle
indagini e che hanno sorretto l'esercizio di detta azione;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la
declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.
Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione è
intervenuta la legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale
e al codice di procedura penale in materia di formazione e
valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di
riforma dell'art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente
innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione
della prova in dibattimento, incidendo in senso limitativo, tra
l'altro, sul campo di applicazione dell'art. 210 cod. proc. pen., per
la parte in cui forma oggetto dell'odierna impugnativa;
che a fronte di tali modifiche normative, che investono anche
il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti
devono quindi essere restituiti al giudice rimettente perché
verifichi se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Ragusa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Santuosso
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:378 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte