Ordinanza n. 389/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità
e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con
ordinanza emessa il 16 novembre 1984 dal Pretore di San Donà di
Piave, iscritta al n. 1379 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso del giudizio civile per risarcimento danni
da lesione del "diritto alla paternità", instaurato da Giampiero
Boso nei confronti della moglie Ornella Bassi, il Pretore di San
Donà di Piave, con ordinanza del 16 novembre 1984 (R.O. n.
1379/1984), ha sollevato questione di legittimità dell'art. 5 della
legge 22 maggio 1978 n. 194 ("Norme per la tutela sociale della
maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"), in
riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione;
che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata, nella parte
in cui non riconosce rilevanza alla volontà del padre del concepito,
marito della donna che chiede di interrompere la gravidanza,
violerebbe il principio di uguaglianza tra i coniugi che gli artt. 29
e 30 Cost. pongono a base del matrimonio;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata
costituzione di parti private, mentre ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri concludendo per l'infondatezza
della questione;
Considerato che la norma impugnata è frutto della scelta
politico-legislativa - insindacabile da parte di questa Corte - di
lasciare la donna unica responsabile della decisione di interrompere
la gravidanza;
che tale scelta non può considerarsi irrazionale in quanto è
coerente al disegno dell'intera normativa e, in particolare,
all'incidenza, se non esclusiva sicuramente prevalente, dello stato
gravidico sulla salute sia fisica che psichica della donna;
che di conseguenza la proposta questione si appalesa
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 maggio 1978 n.
194, sollevata, in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost., dal Pretore
di San Donà di Piave con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte