Ordinanza n. 395/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/11/1994 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2r.d.l. 1404/1934
- art. 50r.d. 12/1941
usata come parametro
citata
- art. 108Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del R.D.L. 20
luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni (Istituzione e
funzionamento del Tribunale per i minorenni) e dell'art. 50 del R.D.
30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), promosso con
ordinanza emessa il 22 aprile 1994 dal Tribunale per i minorenni di
Trento nel procedimento di opposizione alla dichiarazione dello stato
di adottabilità delle minori S.R. e S.R., iscritta al n. 421 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 29 prima serie speciale dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento avente ad oggetto
l'opposizione avverso il decreto con il quale era stato dichiarato lo
stato di adottabilità di due minori, il Tribunale per i minorenni di
Trento, con ordinanza del 22 aprile 1994 (R.O. n. 421 del 1994), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30, secondo comma,
31 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni (Istituzione e funzionamento del Tribunale per
i minorenni) e dell'art. 50 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento Giudiziario);
che, secondo l'ordinanza di rimessione, le norme impugnate,
determinando in numero pari i componenti del collegio del Tribunale
per i minorenni senza prevedere alcun meccanismo risolutore in caso
di parità di voti, non consentirebbero (al di fuori dell'ambito di
competenza penale) di pervenire ad alcuna decisione sulla richiesta
di giustizia avanzata, in contrasto con l'art. 24, in connessione con
il diritto ad una sollecita risposta giudiziale (art. 97), con il
principio di eguaglianza (art. 3) e con la particolare tutela dei
diritti del minore e della famiglia (artt. 29, 30 secondo comma, 31);
che il giudice a quo ripercorre l'iter argomentativo
dell'identica questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale
per i minorenni di Torino con l'ord. 27 febbraio 1984, (R. O. n. 826
del 1984) e, richiamando la decisione di manifesta inammissibilità
della Corte (Ord. n. 590 del 1988), ripropone l'eccezione in
considerazione: a) di "un'ambiguità interpretativa" che sarebbe
desumibile da tale decisione della Corte, nella parte in cui si
afferma che all'organo giurisdizionale è consentito di
autodeterminare il proprio modus operandi; b) della lunga inerzia del
legislatore la quale potrebbe indurre la Corte a rivedere il
precedente orientamento;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata
manifestamente inammissibile.
Considerato che questa Corte, con l'ordinanza n. 590 del 1988, ha
già dichiarato l'identica questione manifestamente inammissibile,
ponendo a fondamento della decisione la riserva di legge sul
funzionamento degli organi giurisdizionali sancita dall'art. 108
della Costituzione e precisando, altresì, che è propria del
legislatore non solo la scelta "tra diverse forme di composizione"
dell'organo giurisdizionale (orientamento di recente riaffermato con
la sent. n. 10 del 1994), ma anche "tra i vari possibili meccanismi
di votazione";
che l'esistenza di una insindacabile discrezionalità
legislativa in questa materia va ribadita nel presente giudizio, pur
con il rilievo che le possibili disfunzioni riconducibili alla
composizione paritaria del collegio - illustrate nell'ordinanza di
remissione - rendono in ogni caso auspicabile un sollecito intervento
del legislatore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni (Istituzione e funzionamento del Tribunale per
i minorenni) e dell'art. 50 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,
(Ordinamento Giudiziario), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3,
24, 29, 30, secondo comma, 31 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
per i minorenni di Trento, con ordinanza del 22 aprile 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte