Corte costituzionale

Ordinanza n. 395/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/11/1994 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2r.d.l. 1404/1934
  • art. 50r.d. 12/1941

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del R.D.L. 20

luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni (Istituzione e

funzionamento del Tribunale per i minorenni) e dell'art. 50 del R.D.

30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), promosso con

ordinanza emessa il 22 aprile 1994 dal Tribunale per i minorenni di

Trento nel procedimento di opposizione alla dichiarazione dello stato

di adottabilità delle minori S.R. e S.R., iscritta al n. 421 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 29 prima serie speciale dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento avente ad oggetto

l'opposizione avverso il decreto con il quale era stato dichiarato lo

stato di adottabilità di due minori, il Tribunale per i minorenni di

Trento, con ordinanza del 22 aprile 1994 (R.O. n. 421 del 1994), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30, secondo comma,

31 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni (Istituzione e funzionamento del Tribunale per

i minorenni) e dell'art. 50 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12

(Ordinamento Giudiziario);

che, secondo l'ordinanza di rimessione, le norme impugnate,

determinando in numero pari i componenti del collegio del Tribunale

per i minorenni senza prevedere alcun meccanismo risolutore in caso

di parità di voti, non consentirebbero (al di fuori dell'ambito di

competenza penale) di pervenire ad alcuna decisione sulla richiesta

di giustizia avanzata, in contrasto con l'art. 24, in connessione con

il diritto ad una sollecita risposta giudiziale (art. 97), con il

principio di eguaglianza (art. 3) e con la particolare tutela dei

diritti del minore e della famiglia (artt. 29, 30 secondo comma, 31);

che il giudice a quo ripercorre l'iter argomentativo

dell'identica questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale

per i minorenni di Torino con l'ord. 27 febbraio 1984, (R. O. n. 826

del 1984) e, richiamando la decisione di manifesta inammissibilità

della Corte (Ord. n. 590 del 1988), ripropone l'eccezione in

considerazione: a) di "un'ambiguità interpretativa" che sarebbe

desumibile da tale decisione della Corte, nella parte in cui si

afferma che all'organo giurisdizionale è consentito di

autodeterminare il proprio modus operandi; b) della lunga inerzia del

legislatore la quale potrebbe indurre la Corte a rivedere il

precedente orientamento;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata

manifestamente inammissibile.

Considerato che questa Corte, con l'ordinanza n. 590 del 1988, ha

già dichiarato l'identica questione manifestamente inammissibile,

ponendo a fondamento della decisione la riserva di legge sul

funzionamento degli organi giurisdizionali sancita dall'art. 108

della Costituzione e precisando, altresì, che è propria del

legislatore non solo la scelta "tra diverse forme di composizione"

dell'organo giurisdizionale (orientamento di recente riaffermato con

la sent. n. 10 del 1994), ma anche "tra i vari possibili meccanismi

di votazione";

che l'esistenza di una insindacabile discrezionalità

legislativa in questa materia va ribadita nel presente giudizio, pur

con il rilievo che le possibili disfunzioni riconducibili alla

composizione paritaria del collegio - illustrate nell'ordinanza di

remissione - rendono in ogni caso auspicabile un sollecito intervento

del legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni (Istituzione e funzionamento del Tribunale per

i minorenni) e dell'art. 50 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,

(Ordinamento Giudiziario), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3,

24, 29, 30, secondo comma, 31 e 97 della Costituzione, dal Tribunale

per i minorenni di Trento, con ordinanza del 22 aprile 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte