Ordinanza n. 40/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431 e 566
del codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi
con ordinanze emesse in data 23 ottobre 1997 dal pretore di Roma,
sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, 4 giugno 1997, 31
gennaio, 5, 11 e 20 febbraio, 1 aprile, 13 e 6 marzo, 29 maggio, 10,
20 e 24 aprile, 20 e 27 maggio, 4 aprile, 16 febbraio (n. 2
ordinanze), 4 e 14 aprile e 27 maggio 1998 dal pretore di Roma,
sezione distaccata di Tivoli, rispettivamente iscritte ai nn. 198,
216, 284, 288, 303, 412, da 612 a 617, da 650 a 652 e da 659 a 664
del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 13, 14, 17, 18, 24, 37, 38 e 39, prima serie
speciale, dell'anno 1998;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ventuno ordinanze il pretore di Roma, sezione
distaccata di Castelnuovo di Porto, e il pretore di Roma, sezione
distaccata di Tivoli, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e 138 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale);
che con la ordinanza del 4 giugno 1997 (r.o. n. 216 del 1998) il
giudice rimettente ha sollevato la questione nel corso di un
dibattimento instaurato con rito direttissimo dopo che, nello stesso
giudizio, aveva provveduto alla convalida dell'arresto;
che con le ordinanze in data 23 ottobre 1997 del pretore di Roma,
sezione distaccata di Castelnuovo di Porto (r.o. n. 198 del 1998), e
31 gennaio, 5, 11 e 20 febbraio, 1 aprile, 13 e 6 marzo, 29 maggio,
10, 20 e 24 aprile, 20 e 27 maggio, 4 aprile, 16 febbraio, 4 e 14
aprile e 27 maggio 1998, del pretore di Roma, sezione distaccata di
Tivoli (r.o. nn. 284, 288, 303, 412, da 612 a 617, da 650 a 652, da
659 a 664 del 1998), i giudici rimettenti hanno sollevato la
questione nella fase della convalida dell'arresto preliminare al
giudizio direttissimo;
che, a prescindere dalla fase processuale in cui le questioni
sono state sollevate, il contenuto delle ordinanze di rimessione è
identico;
che, ad avviso dei rimettenti, le norme censurate violerebbero i
principi costituzionali sopra richiamati, nella parte in cui non
prescrivono che la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia
giudiziaria procedente e le dichiarazioni dell'imputato vengano
assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme
dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel
dibattimento, nonché nella parte in cui non prevedono l'inserimento
di tali atti, acquisiti nelle forme indicate, nel fascicolo per il
dibattimento;
che, ad avviso dei rimettenti, il principio affermato dalla Corte
costituzionale nelle numerose decisioni in tema di incompatibilità
ex art. 34 cod. proc. pen. - secondo cui "una valutazione di
contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa" anticipa il
giudizio -, combinato con quanto affermato dalla stessa Corte
(sentenza n. 177 del 1996) in riferimento al giudizio direttissimo
avanti al pretore, allorché ha escluso che la decisione sulla
convalida dell'arresto e sulla applicazione della misura cautelare
determini l'incompatibilità del giudice chiamato a celebrare il
dibattimento con il rito direttissimo, dovrebbe comportare che
l'acquisizione degli elementi di valutazione nella fase della
convalida avvenga nel rispetto delle forme e con le garanzie proprie
della fase del giudizio: in particolare per quanto "concerne i
qualificanti momenti della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale
o agente di polizia giudiziaria procedente e della dichiarazione
dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 cod. proc. pen., viene
'sentito' ai fini della convalida";
che infatti, secondo i giudici a quibus, solamente rispettando le
forme previste per il dibattimento potrebbe essere garantita la
compatibilità di tali momenti con i parametri costituzionali di cui
agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e
27, secondo comma, della Costituzione, così salvaguardandosi anche
"l'aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio";
che nell'ordinanza r.o. n. 216 del 1998 il rimettente, premesso
di avere già provveduto al giudizio di convalida e all'applicazione
della misura cautelare, motiva sulla rilevanza osservando che il
giudizio "si trova proprio nella fase dibattimentale conseguente alla
convalida (...), dove trovano applicazione le norme censurate";
che nelle successive ordinanze i rimettenti, tenendo conto di
quanto rilevato dalla Corte nella ordinanza n. 301 del 1997, con cui
erano state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza
questioni analoghe in quanto sollevate nel corso del dibattimento,
motivano sulla rilevanza osservando che la questione viene ora
sollevata nella fase della convalida, dove trovano diretta
applicazione le norme censurate;
che nei vari giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate manifestamente
inammissibili per difetto di rilevanza.
Considerato che, in relazione all'identico contenuto del merito
delle ordinanze, deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;
che la questione sollevata con l'ordinanza r.o. n. 216 del 1998
è irrilevante per i medesimi motivi evidenziati da questa Corte con
l'ordinanza n. 301 del 1997 (e successivamente con le ordinanze n.
401 del 1997 e nn. 59 e 171 del 1998), poiché anche la questione
oggetto del presente giudizio, ancorché volta a modificare le
modalità di assunzione degli atti raccolti durante la fase della
convalida dell'arresto, è stata sollevata nel corso del
dibattimento, dopo che il giudice aveva già provveduto sia sulla
convalida dell'arresto, sia sulla richiesta di applicazione della
misura cautelare: in un momento, dunque, nel quale il giudice a quo
aveva oramai esaurito la sua cognizione in relazione alle
disposizioni oggetto di censura;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
che, con riferimento alle altre ordinanze, identica questione è
stata già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 286
del 1998, con la quale questa Corte, rifacendosi alla propria
costante giurisprudenza in tema di incompatibilità (in particolare,
sentenze nn. 131, 177 e 155 del 1996), ha ribadito che la funzione
giudicante deve ritenersi pregiudicata solo se la precedente
valutazione di merito è stata espressa in una diversa fase del
procedimento e che non è configurabile una menomazione
dell'imparzialità del giudice che adotta decisioni preordinate al
proprio giudizio o rispetto ad esso incidentali, attratte nella
competenza per la cognizione del merito;
che anche nelle ordinanze oggetto del presente giudizio di
costituzionalità i rimettenti, pur mostrando di prendere atto della
ricordata giurisprudenza costituzionale, in realtà se ne discostano
apertamente quando rilevano che l'imparzialità del giudice sarebbe
rispettata solo se nella fase della convalida la relazione
dell'ufficiale di polizia giudiziaria e le dichiarazioni
dell'arrestato venissero assunte con le forme proprie del
dibattimento;
che, così argomentando, i rimettenti da un lato suppongono che
vi sia, nella sostanza, incompatibilità tra la funzione di giudizio
e la convalida dell'arresto nell'ambito del giudizio direttissimo,
dall'altro assumono che il pregiudizio per la funzione giudicante
verrebbe meno ove il pretore della convalida assumesse gli atti di
cui all'art. 566, comma 3, cod. proc. pen. con le modalità previste
per l'assunzione della prova in dibattimento: dando così
incomprensibilmente rilievo a un dato meramente formale, che non
incide sulla natura della funzione esercitata;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
sollevata con le ordinanze r.o. nn. 198, 284, 288, 303, 412, da 612 a
617, da 650 a 652, da 659 a 664 del 1998 deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del
codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale), sollevata in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27,
secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione
distaccata di Tivoli, con l'ordinanza del 4 giugno 1997 (r.o. n. 216
del 1998);
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura
penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di
Castelnuovo di Porto, con ordinanza del 23 ottobre 1997 e dal pretore
di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con ordinanze del 31 gennaio,
5, 11, 20 febbraio, 1 aprile, 13 e 6 marzo, 29 maggio, 10, 20 e 24
aprile, 20 e 27 maggio, 4 aprile, 16 febbraio, 4 e 14 aprile e 27
maggio 1998 (r.o. nn. 198, 284, 288, 303, 412, da 612 a 617, da 650 a
652, da 659 a 664 del 1998).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte