Ordinanza n. 400/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5
febbraio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Rimini, nel procedimento penale a carico di Spinola
Salvatore ed altro, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Rimini ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella
parte in cui non prevede che l'esecuzione della sentenza di
applicazione della pena rimanga sospesa durante il decorso dei
termini per l'estinzione del reato prevista dalla medesima
disposizione;
che, ad avviso del giudice rimettente, il principio di
ragionevolezza risulterebbe violato in quanto la norma censurata, pur
contemplando una causa di estinzione del reato sostanzialmente
analoga a quella disciplinata dall'art. 167 cod. pen., non prevede
che l'esecuzione della pena rimanga sospesa durante il periodo di
tempo necessario per la produzione degli effetti estintivi, con la
conseguenza illogica e irrazionale che ad "una promessa di estinzione
del reato per buona condotta" non si accompagna la correlativa
sospensione della pena per la durata del periodo di prova e che
l'estinzione del reato potrebbe intervenire dopo che la pena è stata
espiata, pur essendo normalmente l'estinzione della pena l'effetto
principale dell'estinzione del reato;
che la violazione dell'art. 76 Cost., con riferimento all'art. 2
della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, sarebbe ravvisabile
perché l'estinzione del reato quale effetto della sentenza di
applicazione della pena non trova fondamento nella direttiva n. 45
della legge in esame, ove è contenuto un generico richiamo alla
"disciplina, in rapporto ai diversi tipi di sanzioni applicate, degli
altri effetti della pronuncia";
che l'eccesso di delega risulterebbe, ad avviso del giudice
rimettente, anche dalle conseguenze "paradossali e aberranti", in
contrasto con le direttive contenute nella legge-delega n. 81 del
1987, derivanti dall'ipotetico confronto tra la situazione di due
soggetti, imputati in concorso tra loro del medesimo reato, nei cui
confronti venga pronunciata sentenza di applicazione della pena, non
accompagnata dalla sospensione condizionale a causa dei precedenti
penali ostativi: ove il primo sia immune da pendenze esecutive,
mentre il secondo si trovi per altri reati in espiazione di pena
detentiva di durata pari o superiore a cinque anni, ne deriverebbe la
conseguenza che il primo sconta effettivamente la pena, mentre nei
confronti del secondo, nonostante i precedenti penali più gravi,
l'estinzione del reato interverrebbe prima dell'inizio
dell'esecuzione della pena "patteggiata", per di più in un contesto,
quale quello carcerario, in cui le occasioni per commettere reati
sono meno frequenti o mancano del tutto;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale si basa
sull'analogia tra le cause di estinzione del reato rispettivamente
collegate alla sospensione condizionale della pena e alla
applicazione della pena su richiesta, in quanto entrambe subordinate
alla non commissione di reati negli identici termini stabiliti dagli
artt. 167 cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen., e sulla
conseguente supposta irrazionalità riscontrabile nella disciplina
dei due istituti, in quanto solo nel primo caso l'esecuzione della
pena rimane sospesa durante il decorso dei termini previsti dall'art.
163 cod. pen., mentre nel caso di applicazione della pena su
richiesta non accompagnata dalla concessione della sospensione
condizionale l'effetto estintivo del reato è indipendente
dall'esecuzione della pena;
che il giudice rimettente in sostanza vorrebbe che alla sentenza
di applicazione della pena si accompagnasse sempre la sospensione
condizionale della pena, sotto forma dell'inedito istituto della
"sospensione dell'esecuzione della sentenza", in modo che la sentenza
di applicazione della pena su richiesta verrebbe a trasformarsi in
una sorta di sentenza di non applicazione condizionale della pena;
che i presupposti da cui muove il rimettente sono palesemente
erronei, in quanto l'istituto della sospensione condizionale della
pena, che trova la sua specifica disciplina nel codice penale, si
basa sulla previsione che il colpevole si asterrà dal commettere
ulteriori reati, è sottoposto alla condizione che l'imputato non
abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva e può
essere subordinato all'adempimento di determinati obblighi (artt. 164
e 165 cod. pen.), mentre tale disciplina è del tutto estranea
all'effetto estintivo del reato che può prodursi a seguito
dell'applicazione della pena su richiesta;
che la diversità dei presupposti su cui si basano le due cause
di estinzione del reato operanti rispettivamente in caso di
sospensione condizionale della pena e di sentenza di applicazione
della pena trova conferma nella specifica disciplina che il codice di
procedura penale riserva ai rapporti tra sospensione condizionale e
patteggiamento: da un lato, a norma dell'art. 444, comma 3, cod.
proc. pen., la parte può subordinare la richiesta di applicazione
della pena alla concessione della sospensione condizionale;
dall'altro, ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'applicazione di
una pena pecuniaria o di una sanzione sostitutiva, ove sopravvenga
l'effetto estintivo del reato, non è comunque di ostacolo alla
concessione di una successiva sospensione della pena;
che anche l'art. 136 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura penale, nel disporre espressamente che l'estinzione del
reato non si verifica se la persona nei cui confronti è stata
applicata la pena si sottrae volontariamente alla sua esecuzione,
dimostra che la struttura dell'istituto dell'applicazione della pena
presuppone, salvo il caso in cui sia stata concessa la sospensione
condizionale, che la pena venga effettivamente eseguita;
che, ove si volesse seguire la prospettazione del giudice
rimettente, sarebbero prive di ogni logica e razionale
giustificazione le conseguenze che deriverebbero da una automatica e
generalizzata concessione della sospensione della esecuzione della
sentenza di applicazione della pena in relazione alla disciplina
sostanziale della sospensione condizionale della pena;
che maggior pregio non hanno le censure del rimettente in ordine
alla supposta illogicità della disciplina che pospone l'estinzione
del reato alla esecuzione della pena, in quanto l'estinzione del
reato può comportare comunque il venir meno di altri effetti penali
della condanna, ulteriori e diversi rispetto all'espiazione della
pena, così assicurando al soggetto cui è stata applicata la pena su
richiesta vantaggi congeniali alla natura premiale dell'istituto;
che priva di fondamento appare anche la censura relativa alla
disparità di trattamento che si verificherebbe tra chi, essendo in
espiazione di una pena detentiva pari o superiore a cinque anni,
ottiene il vantaggio di non scontare la pena inflitta con la sentenza
di cui all'art. 444 cod. proc. pen., e chi, essendo raggiunto in
libertà dalla medesima sentenza, è sottoposto all'esecuzione della
pena prima dell'intervento della causa di estinzione del reato:
invero - a tacere del rilievo che le pene inflitte con una o più
sentenze sono oggetto di cumulo giuridico, sicché esse perdono la
loro autonoma riferibilità ai rispettivi titoli esecutivi (artt. 76
e 80 cod. pen. e 663 cod. proc. pen.) - la supposta sperequazione
deriverebbe da una situazione di fatto, delineata per di più sulla
base di mere ipotesi comportamentali e non ricollegabile al contenuto
normativo della disposizione impugnata;
che, infine, la denuncia di violazione dell'art. 76 della
Costituzione per eccesso di delega, peraltro contraddittoria rispetto
alla questione configurata dal giudice a quo, non trova alcun
riscontro nella formulazione della direttiva n. 45 dell'art. 2 della
legge n. 81 del 1987, che lascia il legislatore delegato libero di
individuare gli "altri effetti" della sentenza di applicazione della
pena, specie se essi si innestano sulla natura premiale
dell'istituto;
che le considerazioni sinora svolte rendono evidente che non
sussiste alcuno dei profili di illegittimità prospettati dal giudice
rimettente;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari di Rimini, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:400 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte