Ordinanza n. 405/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 192Codice di procedura penale
- art. 371Codice di procedura penale
- art. 63Codice di procedura penale
- art. 335Codice di procedura penale
- art. 273Codice di procedura penale
- art. 111Costituzione
- art. 4Codice di procedura penale
- art. 5Codice di procedura penale
- art. 11legge 63/2001
- art. 192legge 63/2001
- art. 14legge 63/2001
- art. 1Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 273, comma 1-bis, e 192, commi 3 e 4, del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 2001
dal Tribunale di Catanzaro sull'istanza proposta da I. F., iscritta
al n. 934 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 48, dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 settembre 2001 il
Tribunale di Catanzaro ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 273, comma 1-bis e 192, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale, "nella parte in cui non prevedono che, in caso di accertata
sottoposizione a minaccia della persona informata dei fatti,
affinché non renda dichiarazioni ovvero dichiari il falso, il
giudice possa valutare le dichiarazioni precedentemente rese dalla
stessa senza applicare i predetti commi dell'art. 192 cod. proc.
pen.";
che il giudice a quo - chiamato a pronunciarsi sulla
richiesta di riesame dell'ordinanza con la quale era stata disposta
la custodia cautelare in carcere di una persona indagata per fatti di
estorsione in danno di un imprenditore - premette che con riguardo ad
uno degli episodi estorsivi, culminato nel versamento all'indagato di
una somma di denaro a mezzo di assegno bancario, la misura cautelare
si basava sulle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa
alla polizia giudiziaria: dichiarazioni che la stessa persona offesa
aveva peraltro smentito nel corso di una successiva audizione,
affermando che l'assegno in questione era stato emesso in pagamento
di crediti di lavoro di un proprio dipendente;
che, secondo il rimettente, ai fini dell'individuazione delle
regole di valutazione del materiale indiziario, il dichiarante
dovrebbe essere qualificato - quantunque non consti a suo carico
alcuna iscrizione nel registro delle notizie di reato - come persona
indagata di un reato collegato a quello per cui si procede, ai sensi
dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen; infatti, stante
la causale estorsiva originariamente attribuita alla dazione della
somma di denaro, avrebbe dovuto ipotizzarsi, in rapporto alle diverse
dichiarazioni successivamente rese dall'offeso, il reato di
favoreggiamento personale, e conseguentemente procedersi alle
"formalità" di cui agli artt. 63 e 335 cod. proc. pen.: obbligo,
questo, il cui inadempimento non potrebbe d'altra parte "ritorcersi
in pregiudizio dell'indagato";
che risulterebbe pertanto applicabile il comma 1-bis
dell'art. 273 cod. proc. pen. (aggiunto dall'art. 11 della legge 1
marzo 2001, n. 63), che, con il richiamo alle regole di valutazione
della prova di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.,
imporrebbe - ai fini della valutazione dell'esistenza dei gravi
indizi di colpevolezza, richiesti per l'adozione della misura
cautelare - dopo la verifica dell'attendibilità dell'accusatore, la
ricerca di un "riscontro esterno individualizzante" delle sue
dichiarazioni;
che nel caso di specie, mentre le iniziali dichiarazioni
accusatorie dell'offeso risulterebbero "intrinsecamente attendibili",
la sua successiva versione dei fatti si presenterebbe, per contro,
"del tutto inverosimile" e conseguente all'avvenuta intimidazione del
dichiarante mediante minaccia;
che le predette dichiarazioni accusatorie non troverebbero,
tuttavia, uno specifico "riscontro esterno", di modo che si
imporrebbe, alla luce del combinato disposto dei citati artt. 273,
comma 1-bis, e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., la revoca della
misura cautelare in atto per difetto dei gravi indizi di
colpevolezza;
che ad avviso del rimettente, peraltro, le norme denunciate
violerebbero l'art. 3 Cost., disciplinando in modo irragionevolmente
diverso una fattispecie del tutto analoga a quella prevista
dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen;
che l'ipotesi in questione sarebbe segnatamente quella della
persona offesa che, dopo aver reso dichiarazioni accusatorie nei
confronti di un soggetto, indicandolo come responsabile di un reato,
renda ulteriori dichiarazioni inconciliabili con le prime e
favorevoli all'indagato: dichiarazioni che comportano l'assunzione,
da parte della stessa persona offesa, della qualità di indagato di
reato collegato, ma che risultano successivamente frutto di
intimidazione;
che in simile situazione secondo il rimettente - mentre il
giudice del dibattimento, in forza del "meccanismo di salvezza" di
cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., potrebbe pervenire
all'affermazione della responsabilità dell'imputato sulla base delle
sole accuse iniziali, ritenute attendibili; il giudice della cautela
si troverebbe viceversa impossibilitato, in assenza di analogo
meccanismo, a valorizzare appieno le genuine dichiarazioni d'accusa
iniziali, nonostante l'accertata minaccia nei confronti del
testimone;
che siffatta disparità di trattamento - per cui, in
sostanza, nel contrasto fra dichiarazioni "di verità" e "di
intimidazione", il recupero pieno delle prime sarebbe consentito solo
nel dibattimento e non nel corso delle indagini preliminari - non
potrebbe d'altro canto trovare giustificazione nella diversità delle
fasi processuali in cui le vicende si svolgono: giacché, al
contrario, tale rilievo renderebbe ancor più evidente l'incongruenza
di un sistema che, in presenza dei medesimi elementi probatori, non
consente la cattura nell'un caso e permette la condanna nell'altro;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che il Tribunale rimettente sottopone a scrutinio di
costituzionalità il combinato disposto degli artt. 273, comma 1-bis,
e 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale, censurando come
contrario all'art. 3 Cost. il fatto che esso imponga, ai fini
dell'adozione delle misure cautelari personali, la ricerca di un
"riscontro esterno individualizzante" delle dichiarazioni accusatorie
rese da persona indagata (o imputata) in un procedimento connesso
ovvero per un reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2,
lettera b), cod. proc. pen.: e ciò anche quando risulti che il
dichiarante è stato sottoposto a minaccia, affinché non renda
dichiarazioni o dichiari il falso nel corso di una successiva
audizione;
che il supposto vulnus costituzionale deriverebbe
segnatamente dalla irragionevole disparità del trattamento in tal
modo riservato alla fattispecie in questione nel confronto con la
disciplina valevole per la fase dibattimentale: fase nella quale - ad
avviso del rimettente - il giudice potrebbe viceversa, tramite il
"meccanismo di salvaguardia" prefigurato dall'art. 500, comma 4, cod.
proc. pen., fondare, coeteris paribus, l'affermazione di
responsabilità dell'imputato sulle sole dichiarazioni accusatorie
iniziali del soggetto "intimidito", ancorché non corroborate dai
"riscontri" richiesti dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen;
che - a prescindere da ogni rilievo circa la validità
dell'assunto del rimettente, secondo cui nel procedimento a quo il
dichiarante-persona offesa andrebbe qualificato come indagato di
reato collegato (favoreggiamento personale), per il sol fatto di aver
reso alla polizia giudiziaria due versioni contrastanti dei fatti
(una accusatoria, reputata attendibile, e una successiva
"liberatoria", viceversa "inverosimile"), indipendentemente dalla
assunzione effettiva (e non meramente potenziale) della suddetta
"qualità" personale - si deve peraltro osservare come, nel formulare
l'anzidetta censura, il rimettente attribuisca alla previsione
dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 14
della legge 1 marzo 2001, n. 63) un significato inesatto, confondendo
in sostanza i due profili dell'acquisizione e della valutazione della
prova;
che la disposizione da ultimo citata - consentendo di
acquisire al fascicolo del dibattimento e di utilizzare come prova
dei fatti le dichiarazioni precedentemente rese dalla persona
esaminata, allorché vi siano elementi concreti per ritenere che essa
sia stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di
denaro o di altra utilità, affinché non renda dichiarazioni in
dibattimento o dichiari il falso - rimuove, in effetti, lo
sbarramento all'utilizzabilità dibattimentale di determinate
dichiarazioni rese fuori del contraddittorio delle parti: e lo
rimuove - in attuazione all'art. 111, quinto comma, Cost., aggiunto
dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 - a
fronte della circostanza che il contraddittorio (quello genuino) non
può nella contingenza instaurarsi, perché ostacolato da una
condotta illecita;
che ciò non significa affatto, tuttavia, che le
dichiarazioni accusatorie acquisite in forza dell'art. 500, comma 4,
cod. proc. pen. restino sottratte alle regole generali sulla
valutazione della prova, beneficiando di una sorta di regime
"privilegiato" di attendibilità;
che al contrario - qualora, in base alla previsione normativa
in parola, vengano acquisite dichiarazioni accusatorie rese da un
imputato in procedimento connesso o di reato collegato ex art. 371,
comma 2, lettera b), cod. proc. pen. (cfr. artt. 197-bis e 210, comma
5, cod. proc. pen.) - tali dichiarazioni restano pienamente soggette
alla regola dettata dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., alla
stregua della quale esse sono valutate "unitamente agli altri
elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", posto che la
lettera e la ratio dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., non
autorizzano una conclusione diversa;
che, di conseguenza - mentre è evidente che il "meccanismo
di recupero" di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., non
viene, né può venire, in considerazione ai fini dell'adozione e del
riesame delle misure cautelari personali nella fase delle indagini,
potendo il giudice utilizzare, a tali fini, il materiale probatorio
raccolto unilateralmente dal pubblico ministero, senza sbarramenti di
sorta - non è riscontrabile, in realtà, alcuna disparità di
trattamento tra fase delle indagini e dibattimento, in punto di
valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dall'indagato in
procedimento connesso o di reato collegato "coartato": restando
ferma, in entrambi i casi, l'applicabilità della regola di
valutazione de qua;
che la questione va dichiarata dunque manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 273, comma 1-bis e 192, commi
3 e 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte