Ordinanza n. 41/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1976 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 e
della tabella all. 4, voce n. 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1973 dal tribunale di La Spezia
nel procedimento civile vertente tra Bacchione Giuseppe e l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta
al n. 121 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 133 del 22 maggio 1974;
2) ordinanza emessa il 27 febbraio 1975 dal pretore di Alba nel
procedimento civile vertente tra Mollo Giovanni Battista e l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta
al n. 185 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975;
3) ordinanza emessa il 13 febbraio 1975 dal pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Canossi Giuseppe e l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta
al n. 321 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.
Visti gli atti di costituzione di Bacchione Giuseppe e dell'INAIL;
udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella
allegato 4, voce n. 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non
fondata da questa Corte con sentenza n. 206 del 1974, e dichiarata
manifestamente infondata con le ordinanze nn. 88 e 205 del 1975;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono
addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4, voce n. 38, del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe
in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione e già decisa
con la sentenza 27 giugno 1974, n. 206.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte