Ordinanza n. 416/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 35legge 253/1950
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge
23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni
di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 2000
dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso
proposto da Masetti Paolo contro il Comune di Campi Bisenzio ed
altri, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione di Masetti Paolo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2002 il Giudice relatore
Fernanda Contri;
Udito l'avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Toscana
ha sollevato, per violazione degli artt. 2, 24, 41, 42 e 113 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 35 della legge
23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni
di immobili urbani), nella parte in cui attribuisce al comune il
potere di autorizzare l'esecuzione degli sfratti dai locali adibiti
ad uso di farmacia, senza prevedere un limite temporale all'efficacia
del provvedimento che nega l'autorizzazione o, in subordine, senza
prevedere un indennizzo per l'ingiusta compressione del diritto del
locatore;
che il Tribunale amministrativo regionale Toscana è
investito dell'esame del ricorso proposto dal locatore di un immobile
adibito ad esercizio di farmacia per il quale, alla scadenza del
contratto, era stata pronunciata ordinanza di rilascio, con
successivo diniego del comune dell'autorizzazione prevista
dall'art. 35 della legge n. 253 del 1953, motivato in relazione alla
ritenuta pubblica utilità della farmacia in questione;
che, ad avviso del Tribunale amministrativo regionale
Toscana, la norma impugnata non attribuisce alla pubblica
amministrazione la facoltà di graduare o differire l'esecuzione del
rilascio arbitrariamente ma in ragione del pubblico interesse sotteso
alla presenza delle farmacie sul territorio ed il potere
autorizzatorio in questione riveste carattere eccezionale, secondo
quanto indicato dalla Corte con la sentenza n. 579 del 1987;
che, come osserva il collegio rimettente, le motivazioni
poste nel caso di specie a fondamento del rifiuto di autorizzazione
all'esecuzione dello sfratto integrano una adeguata motivazione del
provvedimento ma, nel contempo, si sostanziano in un rinvio sine die
dell'autorizzazione, che determina di fatto la compressione senza
limiti di tempo del diritto del proprietario dell'immobile a favore
del conduttore;
che, come rileva ancora il giudice a quo, il potere
autorizzatorio di cui si discute, dalla legge originariamente
attribuito al prefetto, è stato ora trasferito ai comuni anziché
alla regione, cui è riservata la competenza in ordine alla razionale
distribuzione delle farmacie sul territorio;
che il Tribunale amministrativo regionale rimettente, "in
relazione a tali considerazioni", dubita della legittimità
costituzionale della norma impugnata in riferimento agli artt. 2, 24,
41, 42 e 113 della Costituzione;
che è intervenuto nel presente giudizio il ricorrente nel
giudizio a quo, chiedendo alla Corte di voler dichiarare la questione
fondata;
che, secondo la parte privata, la disposizione impugnata
costituisce "un palese anacronismo normativo", emanato in un momento
storico del tutto diverso da quello attuale, mentre analoga tutela
non viene prevista per altri immobili che hanno un'utilizzazione
rilevante per il pubblico interesse, quali caserme dei carabinieri,
scuole, uffici postali;
che la parte rileva ancora che la facoltà di graduare o
differire l'esecuzione dello sfratto dai locali adibiti a farmacia
opera una degradazione del diritto soggettivo del locatore senza un
adeguato bilanciamento dello stesso con il contrapposto interesse
degli utenti del servizio farmaceutico, creando un'ingerenza del
potere amministrativo nell'attività giurisdizionale che sarebbe
tollerabile solo in relazione ad esigenze eccezionali e temporanee,
non rimesse ad un potere discrezionale praticamente insindacabile;
che, richiamate le sentenze della Corte n. 321 del 1998 e
n. 179 del 1999, la parte rileva come il sospetto di
incostituzionalità della norma impugnata sia del tutto fondato e
possa portare la Corte a rivedere la propria decisione di non
fondatezza di cui alla sentenza n. 579 del 1987;
che è intervenuto nel giudizio di legittimità
costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o, in
subordine, infondata;
che, come osserva preliminarmente l'Avvocatura, l'ordinanza
di rimessione omette di motivare in relazione ai parametri di
costituzionalità invocati, carenza ancor più evidente in presenza
di un precedente specifico della Corte, la sentenza n. 579 del 1987,
che ha già ritenuto legittima la disposizione impugnata;
che, come rileva ancora la difesa erariale, la questione è
comunque infondata, dal momento che la ratio della norma è quella di
tutelare l'interesse pubblico sotteso alla localizzazione delle
farmacie, interesse che ha durata potenzialmente indeterminata, e che
- anche secondo la più recente giurisprudenza della Corte di
cassazione (sentenza 9 ottobre 1998, n. 10032) - le vicende relative
alla esecuzione dello sfratto degli immobili adibiti a farmacia non
incidono sugli aspetti civilistici del rapporto locativo e non
precludono perciò l'applicabilità dell'art. 1591 cod. civ. per
quanto riguarda il risarcimento del danno subito dal locatore a causa
del ritardo nel rilascio dell'immobile.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana dubita della legittimità costituzionale dell'art. 35 della
legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e
sublocazioni di immobili urbani), nella parte in cui attribuisce al
comune il potere di autorizzare l'esecuzione degli sfratti dai locali
adibiti ad uso di farmacia senza prevedere un limite temporale al
provvedimento negativo emesso dalla pubblica amministrazione o, in
subordine, senza prevedere un indennizzo per l'ingiusta compressione
del diritto dei locatori, per violazione degli artt. 2, 24, 41, 42 e
113 della Costituzione;
che l'ordinanza di rimessione, pur se indica i parametri
costituzionali che il giudice a quo ritiene violati dalla
disposizione oggetto di censura, omette qualsiasi specifica
motivazione in ordine agli stessi;
che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente
affermato (cfr., fra le molte, la sentenza n. 384 del 1999 e le
ordinanze n. 166 e n. 275 del 2000) che le ordinanze di rimessione
devono contenere le ragioni della presunta violazione delle norme
costituzionali invocate dal rimettente, come prescrive il primo comma
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non essendo
sufficiente la semplice indicazione delle stesse;
che la rilevata carenza di motivazione determina la manifesta
inammissibilità della questione oggi sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950,
n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili
urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 24, 41, 42 e 113
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della
Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:416 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte