Ordinanza n. 44/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/02/1982 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, comma
terzo e quarto, 8, u.c., e 22, comma terzo, della legge 22 maggio 1978,
n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza
emessa il 14 ottobre 1980 dalla Sezione istruttoria della Corte
d'appello di Firenze, nel procedimento penale a carico di Dei Amerigo
ed altri, iscritta al n. 868 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 17 febbraio 1981.
Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 ottobre 1980 la Sezione
istruttoria della Corte d'appello di Firenze nel procedimento penale a
carico di Dei Amerigo ed altri, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4, 5, terzo e quarto comma, 8, ultimo
comma, e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme
sull'interruzione volontaria della gravidanza e per la tutela sociale
della maternità"), in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, 31,
secondo comma, e 32, primo comma, Cost., deducendo che l'apposito
regime dell'interruzione volontaria della gravidanza infratrimestrale,
dettato nella norma censurata con riguardo ai fatti commessi prima
dell'entrata in vigore della legge n. 194 del 1978, vulnera i precetti
costituzionali, dai quali si assume sia sotto vario riguardo tutelato
il diritto alla vita del concepito: con l'ulteriore risultato di
disattendere le prescrizioni circa la liceità penale dell'aborto, che
sarebbero contenute nella sentenza n. 27/75 di questa Corte;
considerato che questa Corte ha con sentenza n. 108 del 1981
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22, terzo comma, della norma censurata, sotto gli stessi
profili che vengono in considerazione nel presente giudizio:
un'eventuale pronunzia di accoglimento implicherebbe invero
l'estensione a caso di specie dell'autonomo e distinto regime previsto,
nel contesto dell'art. 22, terzo comma, per l'aborto commesso oltre i
primi tre mesi di gravidanza, e così, in definitiva, l'insorgenza di
una regola incriminatrice nuova, la cui produzione in forza dell'art.
25, secondo comma, Cost., è invece riservata al legislatore;
che la Corte non ravvisa ragioni per modificare la propria
giurisprudenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 4, 5, terzo e quarto comma, 8, ultimo comma, e 22, terzo
comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, 31, secondo
comma, e 32, primo comma, Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte