Ordinanza n. 448/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 660, quinto
comma, del codice di procedura civile e dell'art. 5 della legge 27
luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1997 dal pretore di
Catania, sezione distaccata di Acireale, nel procedimento civile
vertente tra Orazio D'Angelo e Carmela Cardillo, iscritta al n. 443
del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento di convalida di sfratto
per morosità, nel quale il conduttore comparendo all'udienza aveva
proposto opposizione sostenendo di aver pagato il canone dopo la
notificazione dell'intimazione per un ritardo dovuto ad una assenza
determinata da ragioni di salute, il pretore di Catania, sezione
distaccata di Acireale, con ordinanza emessa il 30 dicembre 1997, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 660, quinto comma, del codice di procedura civile
(come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, di conversione
in legge, con modificazioni, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432,
recante interventi urgenti sul processo civile), che, nel
procedimento per convalida di sfratto, prevede che le parti si
costituiscono in giudizio depositando in cancelleria l'intimazione
con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure
presentando tali atti al giudice in udienza. Questa disposizione,
che, derogando ai termini di costituzione previsti per l'ordinario
processo di cognizione senza che, ad avviso del rimettente, vi siano
ragioni di urgenza, consente la costituzione delle parti in udienza,
violerebbe il diritto di difendersi in giudizio (art. 24 della
Costituzione), rendendone più difficoltoso l'esercizio;
b) dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina
delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui prevede che
nelle locazioni ad uso di abitazione il mancato pagamento del canone,
decorsi venti giorni dalla scadenza, costituisce motivo di
risoluzione del contratto di locazione, così derogando alla regola
generale prevista dall'art. 1455 del codice civile, che consente di
valutare, ai fini della risoluzione del contratto, l'importanza
dell'inadempimento avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Ne
deriverebbe sia il contrasto con la funzione sociale che la
proprietà deve assolvere (art. 42 della Costituzione), sia la
violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione),
giacché il ritardo di oltre venti giorni nel pagamento del canone
costituirebbe inadempimento che determina la risoluzione del
contratto solo per le locazioni abitative, mentre per quelle non
abitative dovrebbe essere valutata la gravità dell'inadempimento,
anche se in entrambi i casi sarebbe possibile, in base all'art. 55
della legge n. 392 del 1978, sanare la morosità con il pagamento di
quanto dovuto alla prima udienza;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.
Considerato che, quanto alla prima questione, la norma che
consente alle parti, nello speciale procedimento di convalida dello
sfratto, di costituirsi anche in udienza (art. 660, quinto comma,
cod. proc. civ.), non viola il diritto di difendersi in giudizio,
giacché il contenuto della domanda ed i termini in cui essa è
proposta dal locatore sono già conosciuti dalla parte intimata con
la citazione che gli è stata notificata (art. 660, primo e terzo
comma, e art. 663, primo comma, cod. proc. civ.) ed il termine di
comparizione consente l'esercizio della difesa;
che, inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore
l'articolazione del processo, sempre con il limite della non
irrazionalità della disciplina (sentenza n. 94 del 1996; ordinanza
n. 305 del 1998); limite non valicato nell'ipotesi in esame,
considerando anche la particolare disciplina del procedimento per
convalida di sfratto, che attribuisce all'intimato la facoltà di
comparire personalmente in udienza per opporsi alla convalida (art.
660, sesto comma, cod. proc. civ.), e che in tale procedimento non
sono previste preclusioni o decadenze, le quali si verificano solo
nell'eventuale giudizio di cognizione che segue in caso di
opposizione (art. 667 cod. proc. civ.);
che la seconda questione di legittimità costituzionale -
relativa all'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte
in cui prevede che il ritardo nel pagamento del canone (trascorsi
venti giorni dalla scadenza) costituisce motivo di risoluzione del
contratto di locazione, senza che debba essere ulteriormente provata
la gravità dell'inadempimento (come altrimenti richiederebbe l'art.
1455 cod. civ.) - investe una regola operante per le locazioni di
immobili urbani ad uso abitativo in connessione con l'art. 55 della
stessa legge che, proprio con un riferimento esplicito all'art. 5 ed
all'inadempimento del conduttore, consente a quest'ultimo di sanare
la morosità in udienza o nel termine che il giudice gli assegna in
caso di comprovate condizioni di difficoltà, con l'effetto che il
pagamento esclude la risoluzione del contratto. Sicché il sistema,
per un verso, non attribuisce una ingiustificata posizione di
vantaggio al locatore, ma consente, anzi, al conduttore di adempiere
(in deroga all'art. 1453, terzo comma, cod. civ.) la propria
obbligazione anche quando in ragione del ritardo sia stata chiesta,
con l'intimazione dello sfratto, la risoluzione. Inoltre - se pure si
ritenga che la facoltà del conduttore di sanare la mora in giudizio
non si riferisca esclusivamente alle locazioni di immobili urbani ad
uso di abitazione, in ragione sia del richiamo testuale che l'art. 55
della legge n. 392 del 1978 opera all'art. 5 della stessa legge, che
disciplina appunto l'inadempimento del conduttore in tale tipo di
locazione, sia del riferimento al quadriennio che caratterizza la
durata legale di queste - comunque, ai fini della verifica di una
eventuale disparità di trattamento, la comparazione non può essere
effettuata prendendo in considerazione solo uno degli elementi che
differenziano le regole delle locazioni ad uso di abitazione da
quelle delle locazioni ad uso diverso, tanto più che per queste
ultime la valutazione della gravità dell'inadempimento in base alla
disciplina comune dei contratti (art. 1455 cod. civ.) può essere
rimessa all'autonomia contrattuale (art. 1456 cod. civ.), che solo
per le locazioni diverse da quelle abitative, non applicandosi
direttamente l'art. 5 della legge n. 392 del 1978, può disporre
clausole risolutive espresse con termini più gravosi per il
conduttore di quelli delineati da quest'ultima legge;
che, pertanto, non avendo con evidenza fondamento le censure
mosse dal rimettente, entrambe le questioni di legittimità
costituzionale sono manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza:
a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 660,
quinto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Catania,
sezione distaccata di Acireale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione, dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale,
con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:448 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte