Ordinanza n. 454/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18
giugno 1998 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale
a carico di B. A. ed altro, iscritta al n. 821 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,
prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di Harry Richter in proprio e in
qualità di legale rappresentante della "ICI Italia" S.p.a;
Udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Udito l'avvocato Perla Sciretti per Harry Richter.
Ritenuto che la Corte di appello di Venezia ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di
applicazione della pena su richiesta delle parti anche nel giudizio
di appello, quando in esso si proceda alla rinnovazione del
dibattimento a norma dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen;
che il rimettente premette che nel giudizio di primo grado il
pretore, dopo aver dichiarato la contumacia di un imputato, in
accoglimento dell'eccezione preliminare della difesa di altro
imputato, a cui aveva aderito la difesa del contumace, aveva
pronunciato in limine litis, prima dell'apertura del dibattimento,
sentenza di non doversi procedere ai sensi degli artt. 129 e 529 cod.
proc. pen. per mancanza di valida querela;
che avverso la sentenza aveva proposto appello il pubblico
ministero e che la Corte di appello, nella prima udienza del giudizio
di impugnazione, ritenuta la validità dell'atto di querela, si era
riservata di disporre la rinnovazione del dibattimento a norma
dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., previo esame delle eccezioni
preliminari delle parti;
che alla successiva udienza la difesa dell'imputato rimasto
contumace aveva depositato procura speciale con richiesta di
applicazione della pena, sulla quale ilprocuratore generale aveva
espresso il proprio consenso, mentre la parte civile si era opposta,
osservando che l'imputato era decaduto dalla facoltà di chiedere il
patteggiamento, in quanto l'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. ne
prevede l'esercizio sino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado;
che il giudice rimettente rileva che la formulazione letterale
dell'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. non consente interpretazioni
estensive e, comunque, preclude la possibilità di chiedere
l'applicazione della pena nel giudizio di appello, anche quando
l'istruzione dibattimentale venga svolta per la prima volta in tale
fase ai sensi dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen;
che pertanto la richiesta di applicazione della pena formulata
per la prima volta nel giudizio di appello doveva ritenersi tardiva;
che la preclusione di cui all'art. 446, comma 1, cod. proc. pen.
impedirebbe all'imputato di usufruire dei vantaggi connessi
all'istituto dell'applicazione della pena solo perché nella fase
degli atti introduttivi al dibattimento il giudice di primo grado ha
emesso una erronea sentenza di proscioglimento;
che in tale situazione - in cui, ad avviso del rimettente, il
mancato esercizio della facoltà di chiedere l'applicazione della
pena non è addebitabile in alcun modo "ad errata scelta processuale
dell'imputato o a sua colposa inerzia", avendo questi esercitato il
diritto di proporre questioni preliminari circa la procedibilità
dell'azione penale prima della richiesta di cui all'art. 444, comma
1, cod. proc. pen. - verrebbe a determinarsi una ingiustificata
compressione del diritto di difesa, derivante da "un evento non
evitabile ed esterno alla volontà del prevenuto" (al riguardo, il
rimettente richiama la sentenza di questa Corte n. 101 del 1993),
nonché una irragionevole disparità di trattamento nei confronti di
quegli imputati ai quali sia precluso in appello, a seguito della
rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 604, comma 6, cod.
proc. pen., di usufruire dei benefici del patteggiamento;
che si è costituito nel presente giudizio Harry Ricther, in
proprio e in qualità di legale rappresentante della "ICI Italia"
S.p.a., parte civile nel procedimento penale davanti alla Corte di
appello di Venezia, rappresentato e difeso dagli avvocati Corso Bovio
e Perla Sciretti, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata;
che, in particolare, la parte costituita rileva che all'esordio
del dibattimento di primo grado - e, dunque, entro il termine per
proporre richiesta di applicazione della pena - il difensore e
procuratore speciale dell'imputato contumace aveva "ritenuto di
concentrare la difesa sull'obiettivo processuale" della sentenza di
improcedibilità per difetto di valida querela, senza coltivare la
possibilità di presentare anche richiesta di patteggiamento;
richiesta che non avrebbe comunque precluso alla difesa di
sollecitare anche la pronuncia di una sentenza di non luogo a
procedere per difetto di valida querela, ai sensi degli artt. 129 e
444, comma 2, cod. proc. pen;
che, pertanto, la sentenza additiva richiesta dal giudice
rimettente in realtà mirerebbe a porre rimedio ad una omissione
della difesa dell'imputato, mediante l'introduzione di un istituto
che verrebbe ad ampliare la disciplina del cosiddetto patteggiamento
in appello previsto dall'art. 599 cod. proc. pen.
Considerato che la Corte di appello di Venezia ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, cod.
proc. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di
formulare richiesta di applicazione della pena anche nel giudizio di
appello quando in esso si proceda alla rinnovazione del dibattimento
a norma dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., in quanto la
disciplina censurata comporterebbe una ingiustificata compressione
del diritto di difesa, in violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
che il giudice rimettente, nel prospettare la questione di
legittimità costituzionale, muove dal presupposto che l'omessa
presentazione della richiesta di applicazione della pena entro il
termine previsto dalla norma censurata sia conseguenza di "un evento
non evitabile ed esterno alla volontà del prevenuto", rappresentato
dalla sentenza di non doversi procedere per difetto di querela emessa
dal pretore nella fase degli atti introduttivi al dibattimento di
primo grado, poi ritenuta errata dal giudice di appello;
che tale presupposto non trova riscontro nella vicenda
processuale su cui si è innestata la presente questione di
legittimità costituzionale;
che infatti, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, la
sentenza di non doversi procedere, pronunciata ex artt. 129 e 529
cod. proc. pen. in limine litis e cioè prima della formale
dichiarazione di apertura del dibattimento, era stata sollecitata al
pretore, subito dopo la costituzione del rapporto processuale, dalla
difesa di entrambi gli imputati;
che l'anticipazione dell'epilogo dibattimentale e il conseguente
superamento del termine ultimo entro cui doveva essere presentata la
richiesta di applicazione della pena sono dipesi dal fatto che in
primo grado il difensore dell'imputato rimasto contumace aveva
aderito all'eccezione preliminare relativa alla regolarità dell'atto
di querela proposta dal difensore del coimputato, senza esercitare la
facoltà di presentare contestualmente, e in subordine, tempestiva
richiesta di patteggiamento;
che pertanto l'omessa presentazione della richiesta di
applicazione della pena entro il termine di cui all'art. 446, comma
1, cod. proc. pen. è dipesa dalla scelta difensiva, liberamente
esercitata, di sollecitare in via esclusiva la richiesta di
proscioglimento anticipato per un supposto vizio dell'atto di
querela;
che non è quindi conferente il richiamo alla sentenza di questa
Corte n. 101 del 1993, che si riferisce ad un caso in cui
l'inosservanza del termine per presentare la richiesta di
applicazione della pena era stata effettivamente "determinata da un
evento non evitabile dall'interessato", e cioè dal suo legittimo e
assoluto impedimento, del quale era pervenuta in ritardo notizia, a
presenziare all'udienza dibattimentale;
che ove l'imputato, se presente al dibattimento di primo grado, o
il suo difensore, se munito di procura speciale, avesse esercitato,
subordinatamente alla richiesta di proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen., la facoltà di presentare tempestivamente richiesta di
applicazione della pena, il giudice di appello avrebbe potuto, in
applicazione dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., pronunciare
sentenza di patteggiamento in riforma della sentenza di
proscioglimento di primo grado;
che, di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:454 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte