Ordinanza n. 468/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 87/1994
- art. 2legge 87/1994
- art. 3legge 87/1994
- art. 4legge 87/1994
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1,
lettera b), 2, comma 4, 3, comma 2 e 4 della legge 29 gennaio 1994,
n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale
nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti),
promossi con ordinanze emesse il 21 ottobre 1994 dal Consiglio di
Stato - sezione VI giurisdizionale, il 15 settembre 1994 dal Pretore
di Caltanissetta, il 22 febbraio 1995 dal Tribunale regionale di
giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di
Bolzano, rispettivamente iscritte ai nn. 315, 353 e 411 del registro
ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 23, 25 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 ottobre 1994, il
Consiglio di Stato, VI sezione, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994,
n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale
nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), per
contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo
comma, 103 e 113 della Costituzione, in quanto - disponendo
l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese
processuali - sottrae alla valutazione del giudice (interferendo con
la sua indipendenza) i profili relativi al rapporto sostanziale
dedotto in giudizio ed alle pronunce accessorie, nonché - escluso il
carattere innovativo della legge, promulgata solo a seguito della
sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale - in quanto viola
il diritto di difesa e di azione e la naturale precostituzione del
giudice;
che, con ordinanza emessa il 15 settembre 1994, il Pretore di
Caltanissetta ha anch'esso sollevato, in riferimento agli artt. 102,
primo comma, e 108 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del citato art. 4, alla stregua di motivazioni
sostanzialmente analoghe a quelle svolte in merito dal Consiglio di
Stato remittente, nonché dell'art. 2, comma 4, della stessa legge n.
87 del 1994, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione, a causa dell'illogica sperequazione del regime dei
crediti ivi disciplinati rispetto a quelli ordinari, con notevole
diminuzione del contenuto di una prestazione economica che deve
essere considerata quale retribuzione differita, e per la disparità
di trattamento tra collocati a riposo negli anni precedenti a quello
di entrata in vigore della legge censurata;
che, con altra ordinanza emessa il 22 febbraio 1995, il
Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per
la Provincia di Bolzano, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale: a) degli artt. 4 e 2, comma 4, della legge n. 87 del
1994, sulla base di considerazioni di uguale tenore rispetto a quelle
degli altri giudici a quibus, per contrasto con gli artt. 3, 24,
primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113 della
Costituzione; b) dell'art. 3, comma 2, della legge citata, per
violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non
esclude dall'obbligo della presentazione della relativa domanda in
via amministrativa quei dipendenti cessati dal servizio che abbiano
proposto ricorso in sede giurisdizionale al fine di ottenere il
computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo
del trattamento di fine servizio; c) dell'art. 1, comma 1, lettera
b), per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella
parte in cui stabilisce che il computo dell'indennità integrativa
speciale agli effetti dell'indennità di buonuscita sia effettuata
nella misura del 60%;
che, in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dai giudici remittenti siano dichiarate inammissibili
ovvero infondate;
Considerato che i giudizi, complessivamente concernenti la
medesima normativa, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che identiche questioni sono state già dichiarate non fondate
con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente infondate con
le ordinanze n. 207 e n. 324 del 1995, in ragione dell'affermato
carattere tendenzialmente satisfattivo - assunto dalla normativa de
qua - delle aspettative dei pubblici dipendenti ad un'estensione
della base di computo dell'indennità erogata in occasione della
cessazione dal servizio, fino a ricomprendervi l'indennità
integrativa speciale;
che, in particolare, in tali decisioni - con riferimento alla
questione di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente
l'asserita illegittimità della dichiarazione d'estinzione d'ufficio
dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha
sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa
di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori
dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la
sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle
suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del
1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora
immediatamente determinabili;
che, quindi, valutato il rapporto tra l'intervento normativo ed
il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato
accordato per via legislativa, è stata riconosciuta (e va qui
ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non
incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale
riservato "all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua
prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del
1995);
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in
quanto i giudici a quibus non offrono argomenti ulteriori o diversi
rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettera b), dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4
della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo
dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della
buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento, agli
artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 38, 102,
103, 108 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, dal Pretore di Caltanissetta e dal Tribunale regionale di giustizia
amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:468 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte