Ordinanza n. 478/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 442legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità degli artt. 438, 439 e 452, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 25 gennaio 1990 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a
carico di Fornito Salvatore, iscritta al n. 382 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 25 gennaio
1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102,
107, ultimo comma, 108, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione,
questione di legittimità degli artt. 438, 439 e 452 del codice di
procedura penale, "nella parte in cui subordinano la celebrazione del
giudizio abbreviato all'assenso del P.M., senza possibilità, per il
giudice, di valutare ed eventualmente non tenere in considerazione il
dissenso del P.M.";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, riportandosi integralmente all'atto di intervento depositato
in relazione alla "del tutto identica" questione sollevata dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti con
ordinanza del 3 gennaio 1990 (R.O. n. 145 del 1990);
Considerato che, risultando l'ordinanza in esame pronunciata
nell'ambito di un giudizio direttissimo - rito in ordine al quale "il
ruolo esplicato dal pubblico ministero forma oggetto di autonoma
previsione da parte dell'art. 452, secondo comma" del codice di
procedura penale - la denuncia concernente gli artt. 438 e 439 dello
stesso codice si rivela inammissibile, non trattandosi di norme che
possano ricevere applicazione nel giudizio a quo (v. sentenza n. 183
del 1990; ordinanza n. 252 del 1990);
e che questa Corte, con l'appena ricordata sentenza n. 183 del
1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 452,
secondo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in
cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla
richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio
abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte
in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo
concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,
possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice
di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo
con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il
pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di
trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Pretore di Milano
con l'ordinanza in epigrafe.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità degli artt. 438 e 439 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 107, ultimo
comma, 108, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, dal Pretore
di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:478 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte