Ordinanza n. 482/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 13/1963
usata come parametro
citata
- art. 38Costituzione
- art. 35Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge
6 gennaio 1963, n. 13 (Modifiche alla legge 30 dicembre 1959, n.
1236, concernente il trattamento giuridico ed economico degli
assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), promosso
con ordinanza emessa il 6 marzo 1981 dalla Corte dei Conti - Sezione
III giurisdizionale, iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 dell'anno
1983;
Visti l'atto di costituzione di Parisi Salvatore nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 6 marzo
1981, ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 10 della legge 6 gennaio 1963 n. 13
(concernente il trattamento pensionistico del personale delle
Ferrovie dello Stato), nella parte in cui, in violazione degli artt.
3 e 36 Cost., stabilisce che il riscatto del periodo di servizio reso
in qualità di "assuntore" è riconoscibile per intero fino ad un
massimo di venti anni anteriori al 1° gennaio 1958, salvo che non
risulti più favorevole l'applicazione dell'art. 31 della legge n.
1236 del 1959;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata viola la
proporzione tra la pensione, intesa come retribuzione differita, e la
quantità del lavoro prestato, allorquando esclude dall'ammissione a
riscatto - e, quindi, dalla valutabilità a fini pensionistici tutto
il servizio eccedente i venti anni anteriori alla data suddetta,
ancorché trattasi di servizio che sarebbe utile, come nella
fattispecie, a raggiungere il massimo del trattamento di quiescenza,
con conseguente diversità di trattamento, in ordine alla valutazione
degli anni di "assuntorato", fra chi ha prestato per lungo periodo il
relativo servizio e chi lo ha prestato al massimo per venti anni;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, costituendosi per
il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha concluso nel senso
dell'infondatezza della questione;
che la parte privata si è costituita spiegando conclusioni di
segno opposto e sollecitando la declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma impugnata con argomenti sostanzialmente
sovrapponibili a quelli svolti dal giudice a quo;
che la questione appare manifestamente infondata;
che, invero, in materia previdenziale, nel valutare il rispetto
del principio di proporzionalità del trattamento di quiescenza alla
qualità e quantità del lavoro prestato, deve aversi riguardo
altresì al precetto di cui all'art. 38 Cost., che è disposizione
speciale ed assorbente rispetto a quelle di cui agli artt. 35 e 36
Cost. (sent. n. 128/73) e non appare in contrasto con l'impugnata
disposizione limitativa della riscattabilità del servizio di
"assuntoria", la quale non preclude il diritto del lavoratore di
vedersi assicurati "mezzi adeguati" alle sue esigenze di vita, in
caso di vecchiaia;
che, inoltre, il servizio di "assuntoria", solo a far data
dall'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 venne
configurato come idoneo a consentire, ai relativi agenti,
l'attribuzione di uno stato giuridico parallelo a quello degli altri
dipendenti ferroviari, con elementi di novità e diversità rispetto
alla pregressa situazione, regolata da speciali capitolati;
che la diversa "qualità" del lavoro prestato anteriormente a
quella data giustifica l'assenza della previsione di una sua
automatica ricongiungibilità, a fini pensionistici, al servizio
successivamente prestato;
che la riscattabilità costituisce un beneficio
discrezionalmente accordato dal legislatore ed i limiti ad essa posti
trovano giustificazione sia nella necessità di riferirsi a
situazioni di non antichissima data e perciò più facilmente
documentabili, sia nella valutazione del quadro delle compatibilità
finanziarie, al fine di non dilatare eccessivamente ed in modo
indeterminato i riflessi onerosi che la suddetta concessione poteva
comportare a carico del bilancio dello Stato;
che il corretto esercizio della discrezionalità legislativa
vale anche ad escludere la dedotta violazione del principio di
eguaglianza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 della legge 6 gennaio 1963, n. 13,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte dei
Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:482 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte