Ordinanza n. 494/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice
di procedura civile, in relazione agli artt. 116, 117 e 421, ultimo
comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa l'11
dicembre 1986 dal Pretore di Lecco nel procedimento civile vertente
tra Poletti Cinzica e Poletti Maria Bambina ed altro, iscritta al n.
146 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 19 prima serie speciale dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 11 dicembre 1986 il
pretore di Lecco ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c.
nella parte in cui non consente che le persone incapaci di
testimoniare a norma della stessa disposizione possano essere
liberamente interrogate sui fatti di causa, come invece previsto
dall'art. 421, ultimo comma, c.p.c.;
che il giudice a quo si duole in particolare di non poter
considerare come risposte a interrogatorio libero - quantomeno al
fine di trarne argomenti di prova in analogia con quanto stabilito
dal combinato disposto degli artt. 116, secondo comma, e 117 c.p.c. -
le deposizioni rese da alcuni testi escussi pur essendo incapaci di
testimoniare in quanto aventi nella causa un interesse che potrebbe
legittimarne la partecipazione al giudizio;
Considerato che la censura investe una scelta effettuata dal
legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale e che non
appare irragionevole che egli abbia ritenuto di non poter accordare
fiducia alle dichiarazioni rese da chi abbia nella causa un interesse
qualificato;
che l'esclusivo raffronto con la disciplina dettata per il
processo del lavoro, rispetto al quale sono peraltro previste
apposite cautele, non può essere fondatamente operato, attesa la sua
natura speciale;
che, pertanto, risulta manifesta la inammissibilità della
proposta questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c. sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di
Lecco con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg. ord. n. 146 del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:494 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte