Ordinanza n. 51/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1971 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 207,
lett. b, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi
sulle imposte dirette), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 luglio 1969 dal pretore di San Giovanni
in Fiore nel procedimento civile vertente tra Marano Serafina e
l'Esattoria delle imposte di San Giovanni in Fiore, iscritta al n. 414
del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 311 del 10 dicembre 1969;
2) ordinanza emessa l'11 marzo 1970 dal pretore di Siena nel
procedimento civile vertente tra Cortesi Silvano e l'Esattoria comunale
di Siena, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Giuseppe Chiarelli.
Ritenuto che il pretore di San Giovanni in Fiore, con ordinanza del
30 luglio 1969, ha proposto questione di legittimità costituzionale
della norma di cui all'art. 207, lett. b, del d.P.R. 29 gennaio 1958,
n. 645, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47 e 113 della
Costituzione;
che la questione di legittimità costituzionale della stessa norma
è stata proposta dal pretore di Siena, con ordinanza dell'11 marzo
1970, in riferimento agli artt. 42, 3, 24, 29, primo comma, 30, primo
comma, 113 della Costituzione;
che nel giudizio introdotto con la menzionata ordinanza del pretore
di San Giovanni in Fiore si è costituito, con atto 23 ottobre 1969, il
Presidente del Consiglio dei ministri;
che le cause possono essere decise con unica pronuncia.
Considerato che questa Corte, con sentenze n. 42 e n. 93 del 1964,
n. 129 del 1968, n. 107 del 1969, ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale della predetta norma, in
riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30, 42 e 113 della Costituzione;
che le ragioni ivi esposte sono valide per escludere la fondatezza
della censura anche in riferimento all'art. 47 della Costituzione;
che pertanto non sussistono motivi per discostarsi dalle ricordate
decisioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lettera
b, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle
imposte dirette), proposta, con le ordinanze citate in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 24, 29, primo comma, 30, primo comma, 42, 47
e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte