Ordinanza n. 53/1976
Altra decisione · depositata il 16/03/1976 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 e
della tabella allegato 4, voce 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 marzo 1975 dal pretore di Pistoia nel
procedimento civile vertente tra Trinci Ricciotti e l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta
al n. 258 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;
2) ordinanza emessa il 6 maggio 1975 dal pretore di Lecco nel
procedimento civile vertente tra Pirovano Ferdinando e l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta
al n. 281 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975.
Visti gli atti di costituzione di Trinci Ricciotti e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 38 della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella
allegato 4, voce n. 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non
fondata da questa Corte con sentenza n. 206 del 1974;
che con d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, sono state apportate
modificazioni ed integrazioni alla tabella allegato 4 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, con un nuovo elenco delle lavorazioni considerate
causa di ipoacusia e sordità da rumori (voce n. 44);
che di conseguenza si rende necessario che i giudici a quibus
riesaminino il proprio giudizio sulla rilevanza della proposta
questione di legittimità costituzionale, tenendo conto della nuova
normativa in vigore;
che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai pretori di Pistoia e di Lecco.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte