Ordinanza n. 533/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge
3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), promosso con
ordinanza emessa l'8 gennaio 1986 dal Pretore di Montalto Marche nel
procedimento civile vertente tra Mercuri Irma e Ciaffoni Rosa,
iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Irma Mercuri
contro Rosa Ciaffoni in base a un rapporto di mezzadria intercorso
dal 1974 al 1983, per ottenere la condanna della convenuta
(concedente) al pagamento "della somma di lire 7.155.079 oltre
interessi e rivalutazione a titolo di indennità di mancato reddito
nonché differenze contabili risultanti da libretti colonici", il
Pretore di Montalto Marche, con ordinanza in data 8 gennaio 1986,
pervenuta alla Corte costituzionale il 5 giugno 1990, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 3 maggio 1982,
n. 203, nella parte in cui al mezzadro, colono, compartecipante o
soccidario che non può ottenere, o comunque non richiede, la
conversione del rapporto in affitto riconosce un aumento della quota
di prodotti e utili a lui spettante pari al sei per cento della
produzione lorda vendibile;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che, nella disciplina della mezzadria, in luogo della
regola di divisione a metà degli utili e dei prodotti stabilita
dall'art. 2141 cod. civ. si è affermato, già con la legge 4 agosto
1948, n. 1094, il principio che valorizza l'apporto di lavoro del
mezzadro e della sua famiglia come titolo all'assegnazione di una
quota maggiore di quella spettante al concedente;
che la determinazione del rapporto percentuale tra le due quote
appartiene alla discrezionalità del legislatore;
che l'aumento del sei per cento della quota spettante al
mezzadro, disposto dalla norma impugnata, non eccede il limite della
ragionevolezza, essendo concesso a compenso della mancata conversione
del contratto in affitto;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 37 della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme
sui contratti agrari"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e
44 della Costituzione, dal Pretore di Montalto Marche con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:533 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte