Ordinanza n. 542/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/12/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 561/1988
- art. 7r.d. 2316/1923
- art. 2legge 180/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 7,
della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della
magistratura militare), dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto
19 ottobre 1923, n. 2316 (Modificazioni all'ordinamento della
giustizia militare), e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180
(Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), promosso
con ordinanza emessa il 23 novembre 1999 dal giudice per le indagini
preliminari del tribunale militare di Torino nel procedimento penale
a carico di A. A., iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale
militare di Torino, con ordinanza emessa il 23 novembre 1999, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
3 e 7, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del
Consiglio della magistratura militare), dell'art. 7, secondo comma,
del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316 (Modificazioni
all'ordinamento della giustizia militare), e dell'art. 2 della legge
7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare
di pace), in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo
comma, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, della
Costituzione;
che il giudice rimettente, premesso di dover decidere in
ordine ad una richiesta di decreto penale di condanna, dichiara di
dubitare "della propria legittimazione giurisdizionale cioè, della
propria potestà di decidere con provvedimento di esercizio di
giurisdizione", in ragione delle norme impugnate, da cui deriverebbe
la sua illegittima costituzione e la carenza di adeguate garanzie in
ordine all'esercizio della potestà giurisdizionale;
che, a suo avviso, le norme impugnate, prevedendo una
magistratura militare separata da quella ordinaria, contrasterebbero
con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, dal quale non si
evincerebbe alcun elemento idoneo a radicare il convincimento che i
tribunali militari debbano essere composti da magistrati militari,
anziché ordinari, ma soltanto la volontà di consentire la
sopravvivenza dei tribunali militari in tempo di pace, quale
giurisdizione "eccezionalissima", limitata sia oggettivamente che
soggettivamente;
che l'art. 7, secondo comma, del regio decreto n. 2316 del
1923 e l'art. 1 della legge n. 561 del 1988, ponendo la magistratura
militare alle dipendenze del Ministro della difesa, anche sotto il
profilo disciplinare, determinerebbero una effettiva caduta di
indipendenza della stessa e un'elisione delle garanzie che dovrebbero
tutelarla ai fini dell'imparziale esercizio della giurisdizione, in
violazione degli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 107
della Costituzione, non essendo tollerabile che dell'azione
disciplinare sia titolare il responsabile del dicastero su cui si
esercita la giurisdizione, anche perché, ad avviso del giudice
rimettente, tale dicastero sarebbe privo delle articolazioni
necessarie per conoscere le effettive modalità di esercizio della
giurisdizione;
che, inoltre, l'inquadramento dei magistrati militari nel
personale civile della difesa comporterebbe l'inesistenza di
qualsiasi controllo del Consiglio della magistratura militare in
ordine all'attività ed all'attribuzione di competenze, dovendo i
provvedimenti di nomina e di assegnazione di funzioni e di sedi
essere richiesti al Ministro della difesa, anziché al Ministro della
giustizia, come discenderebbe dall'equiparazione dei magistrati
militari a quelli ordinari, prevista dall'art. 1 della legge n. 180
del 1981;
che, in virtù di tale equiparazione, l'art. 1 della legge
n. 561 del 1988 contrasterebbe anche con l'art. 107 della
Costituzione, non potendo il legislatore ordinario derogare alle
norme che attribuiscono al Consiglio superiore della magistratura le
garanzie circa l'assegnazione, la nomina e l'inamovibilità dei
magistrati;
che, in subordine, il giudice rimettente censura le medesime
norme per violazione dell'art. 108, secondo comma, della
Costituzione, in quanto introdurrebbero un sistema di provvedimenti
riguardanti lo status dei magistrati militari facenti capo al
Ministro della difesa, responsabile del dicastero oggetto degli
accertamenti penali;
che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha sostenuto l'infondatezza
della questione di legittimità costituzionale.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale
militare di Torino ha ad oggetto l'art. 2 della legge n. 180 del
1981, il quale prevede che i tribunali militari sono formati da
magistrati militari, nonché l'art. 7, secondo comma, del regio
decreto n. 2316 del 1923, che pone la magistratura militare alle
dipendenze del Ministero della difesa, e l'art. 1, commi 3 e 7, della
legge n. 561 del 1988, che assegna al Consiglio della magistratura
militare le medesime attribuzioni spettanti al Consiglio superiore
della magistratura nei confronti dei magistrati ordinari, disponendo
che l'azione disciplinare è esercitata dal Ministro della difesa;
che l'esistenza di una magistratura militare distinta ed
autonoma dalla magistratura ordinaria, ed assoggettata ad una
specifica disciplina ordinamentale, non contrasta con l'art. 103,
terzo comma, della Costituzione, il quale configura i tribunali
militari in tempo di pace come giurisdizione speciale,
caratterizzata, al pari delle altre previste dai primi due commi
dell'art. 103, non solo da una competenza rigorosamente circoscritta,
nella specie avente ad oggetto i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate (cfr. sentenza n. 429 del 1992), ma
anche da un'articolazione organizzativa differenziata, non
riconducibile a quella della magistratura ordinaria (cfr. sentenze
n. 52 del 1998, n. 71 del 1995);
che tale differenziazione organizzativa non pregiudica di per
sé il corretto esercizio della funzione giurisdizionale e non
contrasta quindi con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione,
in quanto gli artt. 102 e 103 espressamente riconoscono l'esistenza
di modi diversi di esercizio di tale funzione, identificabili nella
magistratura ordinaria e nelle altre magistrature, le quali, in
coerenza con tali aspetti differenziati, conservano peculiarità di
ordinamento quanto alla rispettiva organizzazione ed alle relative
garanzie costituzionali (cfr. sentenze n. 278 del 1987, n. 1 del
1978);
che non è pertinente il richiamo agli artt. 104, primo
comma, e 107 della Costituzione, i quali riguardano esclusivamente la
magistratura ordinaria, in quanto le garanzie di indipendenza dei
giudici delle giurisdizioni speciali sono stabilite con legge
ordinaria, a norma dell'art. 108, secondo comma, della Costituzione
(cfr. sentenze n. 266 del 1988, n. 67 del 1984);
che le censure sollevate dal giudice rimettente non risultano
fondate neppure in riferimento a quest'ultima disposizione, invocata
in via subordinata, in quanto, a seguito delle modifiche introdotte
nell'ordinamento giudiziario militare di pace dalla legge n. 180 del
1981 e dalla legge n. 561 del 1988, le garanzie di indipendenza dei
magistrati militari sono assimilate a quelle previste per i
magistrati ordinari (cfr. sentenze n. 392 del 2000, n. 52 del 1998,
n. 71 del 1995);
che, in particolare, non può considerarsi lesiva
dell'indipendenza della magistratura militare l'attribuzione
dell'azione disciplinare e dei provvedimenti relativi allo status dei
magistrati al Ministro della difesa, anziché al Ministro della
giustizia, tenuto conto da un lato che i compiti di quest'ultimo si
riferiscono esclusivamente alla magistratura ordinaria (cfr.
ordinanza n. 262 del 1993), dall'altro lato che l'art. 1, comma 3,
della legge n. 561 del 1988 assegna al Consiglio della magistratura
militare le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore
della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i provvedimenti
disciplinari (cfr. sentenza n. 52 del 1998).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 7, della legge
30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della
magistratura militare), dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto
19 ottobre 1923, n. 2316 (Modificazioni all'ordinamento della
giustizia militare), e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180
(Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), sollevata,
in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, 104,
primo comma, 107 e 108, secondo comma, della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:542 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte