Corte costituzionale

Ordinanza n. 548/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/05/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa) in relazione agli artt. 1, 42 e 43 del codice

penale e 14 delle preleggi, promosso con ordinanza emessa il 27

aprile 1983 dal Pretore di Fermo, iscritta al n. 630 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza emessa il 27

aprile 1983 (reg. ord. n. 630/85) ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n.

267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa) in relazione agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14

preleggi, nella parte in cui secondo l'orientamento consolidato della

Cassazione, il reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta delle

scritture contabili, viene soggettivamente punito non a titolo di

dolo ma a titolo o di semplice colpa o indifferentemente sia a titolo

di dolo sia di colpa, con riferimento agli artt. 3, 25, secondo

comma, 27, primo comma, 101, secondo comma e 111, secondo comma,

Cost.;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata;

Considerato che identica questione, sollevata dal medesimo Pretore

di Fermo con ordinanza identicamente motivata, è stata dichiarata

manifestamente inammissibile con ordinanza n. 636 del 1987, in quanto

il Pretore censura in realtà solo una certa interpretazione che

della disposizione impugnata dà la Corte di Cassazione e che egli

esplicitamente afferma di non condividere mentre compete al giudice a

quo e non a questa Corte interpretare la disposizione impugnata nel

modo che lo stesso giudice ritiene corretto;

che per le stesse ragioni anche la presente questione deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in

relazione agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14 preleggi, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101,

secondo comma e 111, secondo comma, Cost., dal Pretore di Fermo con

ordinanza del 27 aprile 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:548 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte