Ordinanza n. 551/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.lgs. 342/1999
usata come parametro
citata
- art. 1283Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze
emesse il 1° dicembre 1999 (n. 4 ordinanze) dal giudice istruttore
presso il tribunale di Vallo della Lucania, il 1° febbraio 2000 dal
giudice del tribunale di Treviso, l'8 marzo 2000 dal giudice del
tribunale di Vicenza, il 31 marzo 2000 (n. 2 ordinanze) dal giudice
unico del tribunale di Lanciano, il 24 gennaio 2000 dal tribunale di
Rovigo in composizione monocratica, il 2 maggio 2000 (n. 2 ordinanze)
dal giudice unico del tribunale di Lanciano e il 4 aprile 2000 dal
giudice del tribunale di Terni, rispettivamente iscritte ai nn. 274,
275, 276, 277, 308, 309, 365, 366, 399, 451, 452 e 481 del registro
ordinanze 2000, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 22, 24, 27, 28, 36 e 38, 1ª serie speciale, dell'anno
2000.
Visti gli atti di costituzione del Banco di Napoli S.p.a., di
Berton Erminio, della Banca Commerciale Italiana S.p.a., della Banca
Popolare di Milano S.r.l., dell'Unicredito Italiano S.p.a. ed altra e
della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000, il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di giudizi aventi ad oggetto la validità
di clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati tra banche
ed alcuni loro clienti, i giudici del tribunale di Vallo della
Lucania (con quattro ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 24, 41,
47, 70 e 76 della Costituzione: r.o. nn. 274, 275, 276 e 277 del
2000), del tribunale di Treviso (con unica ordinanza, in riferimento
agli artt. 3, 24, 41 e 76 della Costituzione: r.o. n. 308 del 2000),
del tribunale di Vicenza (con unica ordinanza, in riferimento
all'art. 76 della Costituzione: r.o. n. 309 del 2000), del tribunale
di Lanciano (con quattro ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 24,
76 e 104 della Costituzione: r.o. nn. 365, 366, 451 e 452 del 2000),
del tribunale di Rovigo (con unica ordinanza, in riferimento agli
artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione: r.o. n. 399 del 2000) e del
tribunale di Terni (con unica ordinanza, in riferimento all'art. 3
della Costituzione: r.o. n. 481 del 2000), hanno sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), in vigore dal 19 ottobre 1999
[erroneamente indicato come "art. 25, comma 2" e come "art. 120,
comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385" nell'ordinanza registrata al n. 399 del 2000], nella parte in
cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi
sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati
anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)
relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi
sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria [delibera poi emessa il
9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], sono valide
ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere
adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente -
al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa
previsti;
che nel giudizio registrato al n. 308 del 2000, si è
costituito il cliente della banca, da questa convenuto nel giudizio
principale, concludendo per l'accoglimento della sollevata questione;
che nei giudizi registrati ai nn. 274, 277, 308, 365, 366 e
451 del 2000, si sono costituite le banche, parti nei giudizi
principali, chiedendo la declaratoria di inammissibilità - per
irrilevanza - o di infondatezza delle sollevate questioni;
che in tutti i giudizi (ad eccezione di quello registrato al
n. 276 del 2000) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo dichiararsi inammissibili o comunque infondate le
sollevate questioni.
Considerato che i dodici giudizi, in quanto propongono questioni
analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge (i
menzionati errori materiali contenuti nell'ordinanza n. 399 del 2000,
non rendono incerta l'individuazione della norma effettivamente
denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che le eccezioni di inammissibilità basate su un possibile
diverso fondamento di legittimità delle clausole anatocistiche
bancarie, rispetto all'uso normativo di cui all'art. 1283 cod. civ.,
non sono pertinenti perché presuppongono una delimitazione del thema
decidendum diversa da quella prospettata dai rimettenti (la sola
rilevante in questa sede), i quali hanno chiaramente precisato che le
controversie sottoposte alla loro cognizione riguardano la validità
delle clausole anatocistiche bancarie alla stregua esclusivamente del
disposto dell'art. 1283 cod. civ., sulla cui portata precettiva
indubbiamente incide la norma denunciata;
che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze
di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell'art. 76 della
Costituzione;
che, pertanto, la norma denunciata non vive più
nell'ordinamento giuridico, e dunque la sollevata questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), sollevata, con le ordinanze indicate
in epigrafe, dal giudice istruttore presso il tribunale di Vallo
della Lucania, dal giudice del tribunale di Treviso, dal giudice del
tribunale di Vicenza, dal giudice unico del tribunale di Lanciano,
dal tribunale di Rovigo in composizione monocratica, dal giudice del
tribunale di Terni, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:551 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte