Ordinanza n. 57/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/03/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice
di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n.
267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in
tema di valutazione delle prove), promosso con ordinanza emessa il 16
dicembre 1997 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di
L. S. ed altri, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il pretore di Roma ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, come
modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle
disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione
delle prove), nella parte in cui limita l'utilizzabilità ai fini
della decisione delle dichiarazioni rese da coimputati o imputati in
procedimento connesso che in dibattimento si avvalgono della facoltà
di non rispondere;
che la questione è stata sollevata nel corso di un procedimento
a carico di tre imputati, uno dei quali, citato per la prima volta a
comparire dopo l'entrata in vigore della legge per essere sottoposto
ad esame, si era avvalso in dibattimento della facoltà di non
rispondere;
che, ai fini della rilevanza, nell'ordinanza si precisa che a
seguito dell'esercizio della facoltà di non rispondere sono state
acquisite le dichiarazioni rese da tale soggetto nel corso delle
indagini al pubblico ministero e al giudice per le indagini
preliminari, le quali tuttavia non sono utilizzabili nei confronti
degli altri coimputati in mancanza del loro consenso;
che il rimettente, svolgendo argomentazioni relative sia alla
posizione del coimputato sia a quella dell'imputato in procedimento
connesso, lamenta che la norma impugnata introduce "regole legali di
valutazione della prova che si pongono in contrasto con i principi di
verità storica e di "non dispersione" dei mezzi di prova" affermati
da questa Corte con le sentenze nn. 254 e 255 del 1992;
che ad avviso del giudice a quo tale disciplina si pone in
contrasto con gli artt. 24, 111 e 112 della Costituzione, in quanto
non consente al giudice di conoscere fatti rilevanti ai fini della
decisione, precludendo così allo stesso di "supportare con una
corretta e adeguata motivazione la decisione medesima" e fa dipendere
il concreto esercizio dell'azione penale da scelte di convenienza o
da accordi più o meno espliciti delle parti;
che il rimettente ravvisa inoltre la violazione dell'art. 3 della
Costituzione sotto il profilo della irragionevole diversità di
disciplina riservata alle dichiarazioni rese da imputati in
procedimenti connessi rispetto a quella dettata per gli "altri mezzi
di prova";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni,
al contenuto dell'atto di intervento relativo al giudizio di
costituzionalità promosso con l'ordinanza del Tribunale di
Pordenone, iscritta al n. 32 del r.o. del 1998, il quale a sua volta
rinvia all'atto di intervento relativo ai giudizi di
costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787
del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998.
Considerato che il rimettente impugna genericamente l'art. 513 del
codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto
1997, n. 267, formulando censure al regime di utilizzazione delle
dichiarazioni in precedenza rese dal coimputato (comma 1) e
dall'imputato in procedimento connesso (comma 2);
che, tuttavia, l'unica posizione rilevante nel giudizio a quo
risulta essere quella del coimputato, disciplinata dal comma 1 della
norma impugnata;
che pertanto la questione prospettata in riferimento alla
posizione dell'imputato in procedimento connesso, regolata dal comma
2 dell'art. 513 cod. proc. pen., deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;
che, per quanto concerne la disciplina contenuta nel comma 1
della norma impugnata, successivamente alla emissione dell'ordinanza
di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso
sul quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla
legge n. 267 del 1997, dichiarando la illegittimità costituzionale
in parte qua tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo e
210 del codice di procedura penale;
che, per effetto di detta pronuncia, qualora il coimputato, che
abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la
responsabilità di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta
in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la
disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonché,
in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle
contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc.
pen;
che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente
affinché verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile
a seguito della sentenza n. 361 del 1998, la questione sollevata sia
tuttora rilevante.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di
procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e
112 Cost., dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe;
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma in relazione
alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1,
del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte