Ordinanza n. 58/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 153/1969
- art. 20d.P.R. 488/1968
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 legge 30
aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme
in materia di sicurezza sociale) promosso con ordinanza emessa il 4
aprile 1979 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra
Marzi Luigia e l'I.N.P.S. iscritta al n. 640 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318
dell'anno 1979;
Visti gli atti di costituzione di Marzi Luigia e dell'INPS nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 aprile 1979 dal Pretore di
Parma in funzione di giudice del lavoro è stata sollevata questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20 l. 30 aprile
1969 n.153 - che ha sostituito l'art. 20 d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488
- nella parte "in cui limita alla sola '...retribuzione percepita in
costanza di rapporto alle dipendenze di terzi...', il previsto
divieto di cumulo parziale (recte totale) delle '...quote eccedenti i
trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidità
liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria...' con
altri redditi personali del pensionato", in riferimento all'art. 3,
primo comma, Cost.;
che oggetto del giudizio a quo è la pretesa della ricorrente
Marzi Luigia di cumulare integralmente la pensione di vecchiaia,
della quale è titolare, con la retribuzione percetta in dipendenza
della prestazione di lavoro subordinato, pretesa che l'art. 20 l. n.
153 del 1969 consente solo nella misura del 50% delle quote eccedenti
i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e invalidità;
che il Pretore osserva come la norma non sarebbe "sorretta da
alcuna giustificazione apprezzabile sul piano della ragionevolezza" (
come tale in contrasto con il principio di uguaglianza ex art. 3
Cost.) in quanto "la disposizione impugnata non estende ad altri
redditi personali dei pensionati, aventi fonte diversa dal rapporto
di lavoro subordinato (quali i redditi da lavoro autonomo, da
attività professionali o commerciali, da capitali, da impresa, da
immobili etc.)", il suddetto cumulo con le pensioni a carico della
assicurazione generale obbligatoria, "in danno" soltanto dei titolari
di redditi da lavoro subordinato (oltre che di pensione);
che si è costituita in giudizio Luigia Marzi, nella cui memoria
si insiste per la dichiarazione di illegittimità costituzionale
della norma associandosi ai dubbi espressi nell'ordinanza di
rimessione;
che proprie deduzioni sono state depositate anche dall'INPS,
rilevandosi come "la inosservanza del principio ugualitaristico è
costituzionalmente sindacabile per violazione ingiustificata della
sfera giuridica del soggetto e non allorché il legislatore non
intende estendere, ad altre categorie, determinate misure restrittive
nel godimento di alcuni benefici";
che l'intervenuta Avvocatura generale dello Stato, per il
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta
infondatezza della questione in quanto già decisa dalla Corte (sent.
n. 30 del 1976);
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20 l. 30 aprile 1969 n. 153 (sostitutivo dell'art. 20
d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488) prospettata in riferimento all'art. 3
Cost. negli stessi termini e con identiche argomentazioni è stata
già oggetto di giudizio da parte di questa Corte, che con la
sentenza n. 30 del 1976 la dichiarò infondata (anche sotto altri
profili di assunta incostituzionalità ex artt. 4, 35, 36, 38 Cost.)
ravvisando differenti condizioni soggettive ed oggettive tra i
soggetti posti a confronto (pensionati aventi un ulteriore reddito da
lavoro dipendente da un lato e pensionati fruenti di altri redditi
personali dall'altro);
che il giudice a quo, ancorché a motivata conoscenza della
detta sentenza, non adduce valide ragioni atte a indurre questa Corte
a mutare il proprio orientamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20 l. 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) -
articolo che ha sostituito l'art. 20 d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 -
sollevata dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte