Corte costituzionale

Ordinanza n. 586/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1988 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge

sull'ordinamento dello Stato Civile e degli artt. 6, 143-bis, 236,

237, secondo comma e 262, secondo comma, del codice civile, promossi

con 2 ordinanze emesse il 9 ottobre 1987 dal Tribunale di Lucca sui

ricorsi proposti da Ghiselli Franca e Gori Giuseppe ed altra,

iscritte ai nn. 780 e 781 del registro ordinanze 1987 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto

Ritenuto che il Tribunale di Lucca, con due ordinanze in data 9

ottobre 1987, ha sollevato "questione di legittimità costituzionale

degli artt. 73 della legge sull'ordinamento dello stato civile, 6,

143-bis, 236, 237, secondo comma, e 262, secondo comma, cod. civ. in

relazione agli artt. 2, 3 e 29 Cost., nella parte in cui non

prevedono la facoltà per la madre di trasmettere il proprio cognome

ai figli legittimi e per questi di assumere anche il cognome

materno";

che le disposizioni denunziate (incluso in esse per errore

manifesto anche l'art. 262, secondo comma, cod. civ.), le quali

prevedono che ai figli legittimi "debba imporsi solo il cognome

paterno evidentemente a causa dell'influenza che la concezione

patriarcale della famiglia ha avuto ed ha nella nostra società",

sono ritenute dal giudice remittente in contrasto con le norme

costituzionali citate perché violerebbero: a) il diritto

all'identità personale, impedendo ai figli legittimi di "evidenziare

i due rami genealogici che costituiscono il fondamento della

costituzione ereditaria ( sic) dell'individuo"; b) il principio di

eguaglianza, riservando ai figli legittimi "in punto di attribuzione

del cognome" un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per

i figli naturali dall'art. 262, secondo comma, cod. civ., e per gli

adottivi dall'art. 27, primo comma, della legge n. 164 del 1983; c)

il principio di eguaglianza dei coniugi in ottemperanza al quale la

legge di riforma del diritto di famiglia del 1975 ha sostituito alla

patria potestà sui figli minori la potestà di entrambi i genitori;

che pertanto viene sollecitata una dichiarazione di

illegittimità costituzionale che consenta "l'attribuzione del doppio

cognome ai figli legittimi", rimettendo al legislatore il compito di

intervenire con una disciplina integrativa diretta a ovviare al

"rischio di eventuali disfunzioni di carattere burocratico che dalla

proliferazione dei cognomi può derivare";

che nei giudizi dinanzi a questa Corte non si sono costituite le

parti private, né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio

dei Ministri.

Considerato che i giudizi di legittimità costituzionale

introdotti dalle due ordinanze sopra indicate hanno per oggetto la

medesima questione e quindi devono essere riuniti e decisi con unico

provvedimento;

che alcuni degli argomenti addotti dal giudice a quo, e

precisamente quello desunto dal diritto all'identità personale

tutelato dall'art. 2 Cost., e quello desunto dall'art. 262, secondo

comma, cod. civ., in relazione all'art. 3 Cost., sono già stati

giudicati privi di consistenza da questa Corte in riferimento ad

analoga questione sollevata da altro giudice e decisa con l'ordinanza

n. 176 del 1988;

che non meno inconsistente è l'ulteriore argomento desunto,

ancora in relazione all'art. 3 Cost., dall'art. 27 della legge 4

maggio 1983 n. 164, erroneamente interpretato nel senso che

l'adottato assumerebbe sia il cognome del padre adottivo sia il

cognome della madre adottiva: l'art. 27, primo comma, cit. dispone

che "per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio

legittimo degli adottanti", e quindi il precetto successivo, a mente

del quale egli "assume e trasmette il cognome (non i cognomi) degli

adottanti" significa (in via di corollario) che, analogamente ai

figli legittimi, l'adottato assume il cognome determinato dalla legge

come segno distintivo dei membri della famiglia legittima costituita

dai genitori adottivi col matrimonio, cioè, secondo l'ordinamento

vigente, il cognome del marito;

che il limite derivante da tale ordinamento all'eguaglianza dei

coniugi non contrasta con l'art. 29 Cost., in quanto utilizza una

regola radicata nel costume sociale come criterio di tutela

dell'unità della famiglia fondata sul matrimonio;

che le altre argomentazioni del giudice remittente si svolgono

sul piano della politica legislativa, prospettando l'opportunità di

introdurre un diverso sistema di determinazione del nome "che

individua l'appartenenza della persona a un determinato gruppo

familiare", ugualmente idoneo a salvaguardarne l'unità senza

comprimere l'eguaglianza dei coniugi (dovendosi notare, peraltro, che

il sistema del doppio cognome - essendo indispensabile un correttivo

per impedire che il numero dei cognomi aumenti in proporzione

geometrica di generazione in generazione - consentirebbe alla madre

di trasmettere il proprio cognome soltanto ai figli, non anche ai

nipoti ex filiis);

che, oltre al sistema preferito dal giudice a quo, si prospetta

un'altra soluzione, la quale evita la complicazione del doppio

cognome, di guisa che si pone un problema di scelta del sistema più

opportuno e delle relative modalità tecniche, la cui decisione

compete esclusivamente al legislatore;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 73 del r.d. 9 luglio 1939 n.

1238 sull'ordinamento dello stato civile, 6, 143-bis, 236, 237,

secondo comma, e 262, secondo comma, cod. civ., in riferimento agli

artt. 2, 3 e 29 Cost., sollevata dal Tribunale di Lucca con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:586 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte