Ordinanza n. 59/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 238, 511, 511-bis, 514 e 525 del codice di procedura
penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con
ordinanze emesse il 26 aprile 2001 dalla Corte di appello di Venezia,
il 20 ottobre 2000 dal Tribunale di Palmi, il 22 giugno 2001 dal
Tribunale di Tortona, rispettivamente iscritte ai nn. 505, 512 e 789
del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 26 e 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il tribunale di Palmi (r.o. n. 512 del 2001) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 238, 511, 511-bis e 525 del codice di procedura
penale, nella parte in cui "non consente la lettura degli atti
dibattimentali assunti nel medesimo dibattimento ma da giudice
diverso o collegio diversamente composto";
che la questione era già stata sollevata nei confronti degli
artt. 238, 511 e 511-bis cod. proc. pen. nell'ambito dello stesso
procedimento dal medesimo tribunale, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost;
che questa corte, con ordinanza n. 95 del 2000, aveva
disposto la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo
esame della rilevanza della questione a seguito delle modifiche
introdotte nell'art. 111 della Costituzione dalla legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, e delle relative norme
transitorie;
che il rimettente ripropone la questione, ora estesa
all'art. 525 cod. proc. pen., in riferimento anche agli artt. 97 e
111 Cost., richiamandosi alle argomentazioni esposte nelle precedenti
ordinanze e svolgendo ulteriori considerazioni sulle censure di
illegittimità degli artt. 511 e 525 cod. proc. pen;
che nella precedente ordinanza di rimessione il combinato
disposto degli artt. 238, 511 e 511-bis cod. proc. pen. era stato
sottoposto a scrutinio di legittimità costituzionale ex art. 3 della
Costituzione per la irragionevole diversità della disciplina
riservata agli atti assunti da un collegio diversamente composto
rispetto a quella prevista per i verbali di prove assunte in altro
procedimento, nonché per la irrazionale "dispersione" di atti
legittimamente acquisiti nel contraddittorio delle parti;
che, sotto il profilo della violazione dell'art. 24 Cost., il
rimettente lamentava che la disciplina censurata poteva riguardare
anche prove favorevoli all'imputato, che sarebbe così rimasto
discriminato "rispetto ad imputati con prove favorevoli assunte in
altro processo";
che ad avviso del giudice a quo la medesima disciplina, non
consentendo "la utilizzazione di atti assunti nel contraddittorio da
un precedente collegio nel medesimo dibattimento" viola altresì
l'art. 111 Cost., che proprio nel contraddittorio delle parti ha
individuato il principio cardine della formazione della prova nel
processo penale;
che, infine, le norme censurate si porrebbero in contrasto
con l'art. 97 Cost., in quanto "sterili ripetizioni di prove"
potrebbero determinare l'impossibilità di definire i processi "nei
brevi tempi di vigenza di un medesimo collegio";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata
manifestamente infondata e depositando copia dell'atto di intervento
presentato in relazione a identica questione sollevata dallo stesso
tribunale con ordinanza rubricata al n. 313 del r.o. del 2001;
che la Corte di appello di Venezia (r.o. n. 505 del 2001) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost.,
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 511, 514 e 525, comma 2, cod. proc. pen., secondo
l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione,
nella parte in cui non prevede che, "nel caso di mutamento totale o
parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente
istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa aver
luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili
per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli
che, in particolare, la Corte rimettente premette che uno
degli appellanti aveva proposto eccezione di nullità della sentenza
di primo grado, "per non aver partecipato all'intera istruttoria
dibattimentale tutti i giudici che hanno concorso a deliberare la
sentenza" e che dagli atti risultava che effettivamente, dopo la
celebrazione di alcune udienze durante le quali erano stati sentiti
numerosi testi, a seguito del mutamento di uno dei componenti del
collegio, il tribunale, nella nuova composizione, e nonostante una
specifica richiesta della difesa, non aveva ritenuto necessario
"rinnovare l'esame dei testi [...] già esaminati, atteso che la
modifica della composizione del collegio giudicante di per sé solo
non giustifica l'accoglimento della richiesta";
che quanto ai profili di non manifesta infondatezza la Corte
rimettente sostiene che la normativa denunciata, interpretata alla
stregua della richiamata giurisprudenza, contrasta con gli artt. 3,
25, 101 e 111 Cost;
che l'art. 3 della Costituzione risulterebbe violato, con
riferimento alla diversa disciplina prevista dall'art. 190-bis cod.
proc. pen., in quanto "tale riesame obbligato verrebbe escluso per le
situazioni di maggior preoccupazione quanto alla genuina e "terza
acquisizione delle prove e invece imposto nelle situazioni
"fisiologiche (quale è l'occasionale mutamento del giudice per
ragioni del tutto svincolate dalle vicende endoprocedimentali)";
che la normativa impugnata sarebbe altresì in contrasto con
gli artt. 25, 101 e 111 della Costituzione in quanto il principio che
impone "l'integrale riesame di tutte le prove orali già assunte"
nella pienezza del contraddittorio, da un lato, verrebbe a
compromettere l'efficienza del processo e, dall'altro, ne
determinerebbe una dilazione della durata del tutto irragionevole;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata e depositando copia dell'atto di intervento presentato in
relazione ad analoga questione sollevata dal tribunale di Palmi con
ordinanza rubricata al n. 312 del r.o. del 2001;
che il tribunale di Tortona (r.o. n. 789 del 2001) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo
periodo, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 511, comma 2, cod. proc. pen., secondo l'interpretazione
delle sezioni unite della Corte di cassazione, nella parte in cui
prevede che, "nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del
mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione
del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice
non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza
ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e
sia stato richiesto da una delle parti";
che il rimettente premette che, dopo l'esame di numerosi
testi, la difesa di alcuni imputati, a seguito del mutamento della
composizione del collegio, aveva chiesto la rinnovazione del
dibattimento in base all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. e un
nuovo esame dei testi già esaminati dal precedente collegio;
che, pur condividendo il principio che la immutabilità del
giudice "rappresenti uno dei principi fondanti del sistema
processuale, attraverso il quale si estrinsecano i canoni
dell'oralità, dell'immediatezza e della centralità del
dibattimento" il tribunale rimettente ritiene che tali principi
devono essere opportunamente bilanciati con il "principio di non
dispersione dei mezzi di prova";
che la norma censurata sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e
111 Cost., comportando una irragionevole dilazione dei tempi
processuali e non garantendo un efficace esercizio della
giurisdizione penale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata e depositando copia dell'atto di intervento presentato in
relazione ad analoga questione sollevata dal tribunale di Palmi con
ordinanza rubricata al n. 313 del r.o. del 2001.
Considerato che le questioni sollevate dal tribunale di Palmi,
dalla Corte di appello di Venezia e dal tribunale di Tortona sono
sostanzialmente identiche e che pertanto va disposta la riunione dei
relativi giudizi;
che in sostanza i rimettenti lamentano che, in caso di
rinnovazione del dibattimento per essere il giudice persona fisica
diversa da quella davanti alla quale si era svolta l'istruttoria
dibattimentale, le norme censurate impongono, alla luce
dell'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione,
di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni quando questo
possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti;
che tale disciplina si porrebbe in contrasto con gli artt. 3,
24, 25, 97, 101 e 111 Cost;
che con ordinanza n. 399 del 2001 questa Corte ha dichiarato
manifestamente infondate analoghe questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 511, comma 2, e 525, comma 2, cod. proc.
pen., sollevate in riferimento agli stessi parametri (artt. 3, 25,
101 e 111 Cost.) e sulla base di argomentazioni sostanzialmente
coincidenti con quelle prospettate dagli attuali rimettenti;
che successivamente, con ordinanza n. 431 del 2001, questa
Corte ha dichiarato manifestamente infondata altra questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238,
511, 511-bis e 525 cod. proc. pen., sollevata dal tribunale di Palmi
(identica alla r.o. n. 512 del 2001) in riferimento agli artt. 3, 24,
97 e 111 Cost;
che pertanto, non essendovi motivo di discostarsi dalle
considerazioni svolte e dalle conclusioni raggiunte nelle ordinanze
nn. 399 e 431 del 2001, le questioni di legittimità costituzionale
vanno dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238,
511, 511-bis 514 e 525 del codice di procedura penale, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione,
dal tribunale di Palmi, dalla Corte di appello di Venezia e dal
tribunale di Tortona, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte