Corte costituzionale

Ordinanza n. 601/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo e

terzo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti

agrari"), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1985 dal

Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Del Prete

Luigia e Cicatelli Donato ed altri, iscritta al n. 792 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il proprietario di un

fondo ne aveva richiesto la disponibilità per eseguirvi opere di

miglioramento e trasformazione, il Tribunale di Salerno, con

ordinanza del 5 luglio 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt.

4, 35, 41, 42 e 44 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16, commi primo e terzo, della legge 3

maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), nella parte in

cui consente al proprietario, oltre che al conduttore, tali addizioni

e migliorie negli impianti produttivi e nei fabbricati rurali;

che il giudice a quo osserva come la norma impugnata, nel

consentire al proprietario siffatti interventi sul fondo affittato,

vanifichi in concreto le condizioni in cui si esplica il diritto al

lavoro del conduttore, privandolo dei mezzi di sussistenza e

sacrificandone la libertà d'iniziativa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rapppresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la

declaratoria d'infondatezza;

Considerato che la norma impugnata consente sia al proprietario

che all'affittuario del fondo l'esecuzione di "opere di miglioramento

fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e

dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la

destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei

programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non

esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il

fondo";

che proprio la previsione a favore di entrambe le parti del

rapporto di affitto delle descritte facoltà d'intervento sul fondo

assicura quel contemperamento degli opposti interessi nel quale si

sostanzia il senso dell'espressione "equi rapporti sociali", come da

questa Corte recentemente argomentato nella sentenza n. 437 del 1988;

che, inoltre, lo specifico interesse dell'affittuario

all'esecuzione di quanto sia necessario al miglioramento del fondo,

trova un'appropriata tutela nel diritto di surrogarsi al locatore

nell'effettuazione o nel completamento delle opere, ora espressamente

riconosciutagli dall'ultimo comma del medesimo art. 16 qui impugnato;

che le forme procedimentali descritte dalla norma impugnata dal

secondo comma in poi, oltre ad assicurare il contradditorio delle

parti, consentono - attraverso le funzioni decisorie attribuite

all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura un diretto controllo

pubblico circa la congruità delle opere rispetto alle condizioni

richieste dalla legge;

che, pertanto, la proposta questione è palesemente priva di

fondamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16, primo e terzo comma, della legge 3

maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), sollevata, in

riferimento agli artt. 4, 35, 41, 42 e 44 della Costituzione, dal

Tribunale di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:601 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte