Ordinanza n. 607/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1987
dal Pretore di Finale Ligure sul ricorso proposto da Piovano Domenico
contro Pisano Fiammetta, iscritta al n. 788 del registro ordinanze
1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53,
prima Serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Finale Ligure, con ordinanza emessa il
2 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3,
secondo comma, 29, 31, 36, 42, secondo comma, e 47, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 608 del codice di procedura civile;
che il giudice a quo si duole che la norma impugnata non preveda
la concreta reperibilità di un alloggio da parte del conduttore non
moroso nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento di
rilascio quale condizione di eseguibilità del provvedimento stesso e
ciò anche nell'ipotesi in cui il locatore non agisca per necessità
(da ciò conseguirebbero la violazione del diritto all'abitazione,
del principio della preminenza del lavoro sul capitale nonché dei
limiti costituzionalmente imposti per fini sociali alla autonomia
contrattuale ed alla proprietà);
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione
venga dichiarata inammissibile ovvero infondata;
Considerato che la questione è del tutto identica a quella già
sollevata dal medesimo giudice con ordinanze del 21 novembre 1981 e
26 giugno 1983 (R.O. nn. 151/1982 e 1239/1984);
che il Pretore di Finale Ligure ha integralmente richiamato
detti provvedimenti senza aggiungere argomenti nuovi o diversi
rispetto a quelli esaminati da questa Corte che, con ordinanza n. 571
del 10 dicembre 1987, ha escluso l'ammissibilità del giudizio
relativo alla proposta questione, con riferimento al carattere
discrezionale della scelta tra le molteplici possibili soluzioni del
problema;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, secondo comma,
29, 31, 36, 42, secondo comma, 47, secondo comma, della Costituzione,
dal Pretore di Finale Ligure con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:607 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte