Ordinanza n. 62/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1982 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5Codice di procedura civile
- art. 6legge 75/1980
- art. 3legge 75/1980
- art. 4legge 75/1980
- art. 1legge 610/1979
usata come parametro
- art. 103Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 1Costituzione
- art. 2Costituzione
- art. 24legge 75/1980
- art. 3Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 38Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 25legge 75/1980
citata
- art. 367Codice di procedura civile
- art. 6legge 177/1976
- art. 2legge 336/1970
- art. 1legge 324/1959
- art. 57d.l. 163/1979
- art. 14d.P.R. 1079/1970
- art. 4d.P.R. 1079/1970
- art. 3legge 1034/1971
- art. 24legge 1034/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4
u.c., e 6 commi 1 e 2, l. 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine
previsto dall'art. 1 l. 6 dicembre 1979 n. 610, in materia di
trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in
servizio e in quiescenza; norme in materia di computo della 13
mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di
interpretazione e di attuazione dell'art. 6 l. 29 aprile 1976 n. 177,
sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura
dei termini per la opzione) e dell'art. 5 cod. proc. civ. (momento
determinante della giurisdizione e della competenza) promossi con le
ordinanze emesse il 9 ottobre 1980 dal Pretore di Modena, l'11 dicembre
1980 dal Pretore di Genova, il 9 gennaio 1981 dal Tribunale di Cosenza,
il 9 marzo 1981 dal Pretore di Roma, il 5 marzo 1981 dal Pretore di
Genova, il 17 marzo 1981 dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere (tre
ordinanze), il 29 ottobre 1980 dal Tribunale di Genova e il 9 giugno
1981 dal Pretore di Modena, rispettivamente iscritte ai numeri 26, 49,
222, 287, 307, 388, 389, 390, 525 e 589 del registro ordinanze 1981 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 91, 98,
227, 262, 276 e 318 del 1981 e n. 5 del 1982.
Visti gli atti di costituzione di Alibrandi Rosa e di Malvezzi
Ercole e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che:
1. - Provvedendo sul ricorso alternativamente inteso
da Scapinelli Lorenzo, magistrato ordinario collocato a riposo il 6
febbraio 1976 con l'attribuzione, ai sensi dell'art. 2 comma 2, l. 24
maggio 1970 n. 336 e pertanto anche ai fini della liquidazione della
indennità di buonuscita, del trattamento economico di presidente di
sezione della Corte di cassazione, a conseguire la condanna dell'ENPAS
a corrispondergli la prestazione pecuniaria a lui dovuta nella misura
risultante dalla liquidazione della medesima effettuata mediante il
computo, nella base contributiva, anche della indennità integrativa
speciale istituita con l'art. 1 l. 27 maggio 1959 n. 324, o a sollevare
questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt.
3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 in quanto e se escludono
l'indennità integrativa speciale dal novero degli assegni corrisposti
ai dipendenti dello Stato, che, per essere ricompresi nella base
retributiva, concorrono alla determinazione dell'ammontare
dell'indennità di buonuscita, nel contraddittorio dell'Istituto che
aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario
invocando l'art. 57 d.l. 29 maggio 1979 n. 163 (richiamato in vigore
con efficacia retroattiva dalla l. 13 agosto 1979 n. 374, ribadita
dalle ll. 6 dicembre 1979 n. 610 e 20 marzo 1980 n. 75) e nel merito
aveva chiesto il rigetto della domanda attrice, l'adito Pretore di
Modena, in funzione di giudice del lavoro, a) in via principale
giudicò rilevante in relazione alla decisione della questione di
giurisdizione e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt.
3 comma l, e 24 comma 1 Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 comma 1 l. 20 marzo 1980 n. 75 che, abrogata
ogni diversa disposizione, attribuisce alla giurisdizione dei t.a.r. le
controversie in materia di indennità di buonuscita e di cessazione del
rapporto di impiego spettanti ai dipendenti dello Stato e delle sue
aziende autonome collocati a riposo e b) in subordine, per il caso di
mancato accoglimento della questione sollevata in via principale,
giudicò agli stessi fini della prima rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 25 comma 1 e all'art. 24 comma 1
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 cod.
proc. civ., il quale, prevedendo l'irrilevanza, per la determinazione
della giurisdizione delle modificazioni avvenute in corso di causa del
solo stato di fatto esistente al momento della domanda e non anche
delle modificazioni dello stato di diritto, rende immediatamente
operanti anche nei giudizi pendenti le sopravvenute disposizioni di
legge modificatrici della giurisdizione, sospendendo il giudizio con
ordinanza 9 ottobre 1980, notificata il 29 e comunicata il 30 dello
stesso mese di ottobre, pubblicata nella G.U. n. 91 del 1 aprile 1981 e
iscritta al n. 26 R.O. 1981. Avanti la Corte nessuna delle parti si è
costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri con atto depositato il 14 aprile 1981, nel quale l'Avvocatura
generale dello Stato ha concluso per la infondatezza delle proposte
questioni.
che:
2. - Provvedendo sui ricorsi separatamente proposti da Meola
Carmine, Robles Pietro Filippo, Wannenes Dario, Biagiotti Valentino e
De Franchis Carlo nei confronti dell'ENPAS (ricorsi poi riuniti),
l'adito Pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro, giudicò
rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità
dei commi 1 e 2 dell'art. 6 l. 20 marzo 1980 n. 75 (il secondo dei
quali sancisce l'estinzione dei giudizi pendenti avanti ad autorità
giudiziaria diversa dai t.a.r. alla data di entrata in vigore della
legge con integrale compensazione delle spese tra le parti) in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con ordinanza 11 dicembre 1980,
notificata il successivo 23 e comunicata il 6 gennaio 1981, pubblicata
nella G.U. n. 98 dell'8 aprile 1981 e iscritta a n. 49 R.O. 1981.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto depositato
il 28 aprile 1981, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha
concluso per la infondatezza della proposta questione.
che:
3. - Provvedendo sull'appello proposto dall'ENPAS nei
confronti di Alia Caterina ved. Copani avverso la sentenza 6-21
dicembre 1979, con cui il Pretore di Cosenza, in funzione di giudice
del lavoro, aveva condannato l'Istituto a favore della Alia al
pagamento della somma di lire 1.003.229 con interessi legali e
svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a far tempo dal 15
ottobre 1973 ex art. 14 d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079, il Tribunale
di Cosenza giudicò rilevanti e non manifestamente infondate le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 u.c. (per il
quale le somme dovute a titolo di prestazione a sensi dell'art. 3 della
stessa legge non danno luogo a corresponsione di interessi) e 6 comma 2
l. 20 marzo 1980 n. 75 in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., con
ordinanza 9 gennaio 1981, comunicata il 17 e notificata il 18 del
successivo mese di febbraio, pubblicata nella G.U. n. 227 del 19 agosto
1981 e iscritta al n. 222 R.O. 1981. Avanti la Corte nessuna delle
parti si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri con atto depositato il 1 settembre 1981, nel
quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la irrilevanza
e in ipotesi per la infondatezza delle proposte questioni.
che:
4. - Provvedendo sul ricorso proposto da Alibrandi Rosa ved.
Verardi per conseguire la condanna dell'ENPAS, rimasto contumace, al
pagamento della differenza tra l'indennità che sarebbesi dovuta
corrispondere al marito defunto dott. Mario qualora gli fosse stata
computata la tredicesima mensilità, e la indennità in effetti
liquidata dall'Istituto, l'adito Pretore di Roma, in funzione di
giudice del lavoro, giudicò rilevante e non manifestamente infondata,
in riferimento all'art. 24 commi 1 e 2 Cost., la questione, dalla
ricorrente sollevata, di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma
2 l. 20 marzo 1980 n. 75 con ordinanza 9 marzo 1981, notificata il 13 e
comunicata il 20 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 262 del 23
settembre 1981 e iscritta al n. 287 R.O. 1981. Avanti la Corte si è
costituito per la Alia l'avv. Arrigo Gramaccini, giusta delega in
margine alla comparsa di costituzione depositata il 10 luglio 1981,
concludendo per l'accoglimento della proposta questione, per la
manifesta infondatezza della quale ha concluso l'Avvocatura generale
dello Stato, intervenuta nell'interesse del Presidente del Consiglio
dei ministri con atto depositato il 7 ottobre 1981.
che:
5. - Provvedendo sul ricorso proposto da Soffientini Angela
nel contraddittorio dell'ENPAS al duplice fine di conseguire la
riliquidazione, previo computo della tredicesima, della indennità di
buonuscita e la corresponsione degli interessi, che assumeva dovutile
per il ritardo, l'adito Pretore di Genova, in funzione di giudice del
lavoro, giudicò non manifestamente infondata, in riferimento all'art.
25 commi 1 e 2 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 6
comma 2 l. 20 marzo 1980 n. 75 nella parte in cui impone la
compensazione delle spese tra le parti nei giudizi dichiarati estinti
ai sensi della norma medesima con ordinanza 5 marzo 1981, notificata il
16 e comunicata il 24 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 262
del 23 settembre 1981 e iscritta al n. 307 R.O. 1981. Avanti la Corte
nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 13 ottobre
1981, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la
infondatezza della proposta questione.
che:
6. - Provvedendo sul ricorso proposto da Di Marco Francesco
nel contraddittorio dell'ENPAS al fine di conseguire la riliquidazione
dell'indennità di buonuscita previo computo della tredicesima
mensilità, l'adito Pretore di S. Maria Capua Vetere, in funzione di
giudice del lavoro, - dopo aver ritenuto irrilevanti, allo stato, le
eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Di Marco in
relazione all'art. 4 u.c. l. 75/1980, con cui è stata esclusa la
corresponsione di interessi per il ritardo nel pagamento delle somme
spettanti a seguito di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, e
in relazione all'art. 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 nella parte in
cui esclude l'indennità integrativa speciale dal computo della base
contributiva ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita -
giudicò non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità
costituzionale dell'art. 6 commi 1 e 2 l. 20 marzo 1980 n. 75 in
riferimento agli artt. 3 comma 1, 24 comma 1, 25 comma 1 e 102 comma 1
Cost., con ordinanza 17 marzo 1981, notificata il 3 e comunicata il 6
del mese di aprile, pubblicata nella G.U. n. 276 del 7 ottobre 1981 e
iscritta al n. 388 R.O. 1981. Avanti la Corte nessuna delle parti si è
costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri con atto depositato il 27 ottobre 1981, nel quale l'Avvocatura
generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta
questione.
che: 7,
8. - Lo stesso Pretore di S. Maria Capua Vetere, in
funzione di giudice del lavoro, con due ordinanze emesse sotto la
stessa data 17 marzo 1981 su separati ricorsi - non riuniti - di
Borrelli Cosmo Onorio e di Zangari Calliope nel contraddittorio
dell'ENPAS (ordinanze, debitamente notificate, comunicate, pubblicate e
rispettivamente iscritte ai nn. 389 e 390 R.O. 1981), giudicò non
manifestamente infondata la questione di costituzionalità già
sollevata con la ordinanza iscritta al n. 388 R.O. 1981. Avanti la
Corte nessuna delle parti si è costituita; comune a quello spiegato
nell'incidente 388/1981 è l'intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri.
che:
9. - Provvedendo sull'appello proposto dall'ENPAS contro
D'Alia Giorgio e Scambellone Filippo avverso la sentenza 15-17 ottobre
1979 con cui il Pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro,
aveva condannato l'Istituto a pagare al D'Alia lire 3.123.787 per
integrazione indennità di buonuscita e lire 1.767.071 per interessi e
allo Sgambellone lire 962.757 per integrazione indennità di buonuscita
e lire 263.032 per interessi, oltre le spese giudiziali liquidate in
lire 450.000, il Tribunale di Genova giudicò non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma
2 l. 20 marzo 1980 n. 75 nella parte in cui impone l'estinzione
d'ufficio, con compensazioni delle spese, dei processi pendenti aventi
ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con
inclusione della 13 mensilità, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
con ordinanza 29 ottobre 1980, comunicata l'11 e notificata il 13 del
mese di novembre, pubblicata nella G.U. n. 318 del 18 novembre 1981 e
iscritta al n. 525 R.O. 1981. Avanti la Corte nessuna delle parti si
è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri con atto depositato il 9 dicembre 1981, nel quale l'Avvocatura
generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta
questione.
che:
10. - Provvedendo con ordinanza 9 giugno 1981 (notificata il
24 e comunicata il 26 dello stesso mese di giugno, pubblicata nella
G.U. n. 5 del 6 gennaio 1982 e iscritta al n. 589 R.O. 1981) sul
ricorso proposto da Malvezzi Ercole nel contraddittorio dell'ENPAS,
l'adito Pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro, dichiarò
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3
comma 1, 24 comma 1 e 103 comma 1 Cost., la questione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 6 comma 1 l. 20 marzo 1980 n. 75, viziato,
sempre ad avviso del giudice a quo, anche da eccesso di potere
legislativo perché, abrogata ogni diversa disposizione, attribuisce
alla giurisdizione esclusiva dei t.a.r. le controversie in materia di
indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di
impiego spettanti ai dipendenti dello Stato e delle sue aziende
autonome collocati a riposo. Avanti la Corte si è costituito Ercole
Malvezzi, rappresentato e difeso, giusta procura speciale n. 3244 rep.
per notar Pini di Modena, dall'avv. Mattia Persiani con deduzioni
depositate il 18 settembre 1981, in cui ha svolto argomentazioni intese
all'accoglimento della proposta questione (argomentazioni e conclusione
ribadite nella memoria depositata il 9 febbraio 1982); ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato
il 26 gennaio 1981, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha
argomentato e concluso per la infondatezza della questione
(argomentazioni e conclusione ribadite nella memoria 12 febbraio 1981).
Considerato che:
11. - Carattere di novità rispetto alle questioni
già giudicate infondate da questa Corte con sent. 185/1981 e di bel
nuovo proposte nei dieci incidenti, la cui trattazione unitaria si
appalesa opportuna, sembra rivesta il profilo di contrasto dell'art. 6
comma 2 l. 75/1980 in riferimento all'art. 3 Cost. (contrasto già
escluso con il n. 10 del dispositivo della richiamata sentenza),
prospettato con la ordinanza 29 ottobre 1980 dal Tribunale di Genova a
motivo della ipotizzata diversità dei presupposti dell'estinzione del
processo, previsti nella legge impugnata, rispetto a quelli
dell'istituto dell'estinzione, così come costruiti nel codice di rito
civile. Ma l'argomento del giudice a quo non merita plauso perché il
collegamento dell'estinzione - e non della possibile trasmigrazione del
giudizio avanti il giudice competente o munito di giurisdizione -
all'incompetenza o al difetto di giurisdizione del giudice adito
rientra nella razionale discrezionalità del legislatore per poco si
ponga mente all'art. 367 c.p.c., il quale non consente tale
trasmigrazione le quante volte fornito di giurisdizione sia (non il
giudice ordinario, ma) il giudice speciale.
che:
12. - Non diversa ha da essere la sorte della censura di
eccesso di potere legislativo, di cui, secondo l'avviso espresso dal
Pretore di Modena nella ordinanza 9 giugno 1981, sarebbe affetto l'art.
6 comma 1 l. 75/1980, perché questa Corte, nella motivazione in
diritto della ripetuta sentenza (n. 36.2), non ha mancato di precisare
che le controversie sulla indennità di buonuscita dei dipendenti dello
Stato e delle aziende autonome "non esigono menomamente per
l'accertamento dei fatti l'utilizzazione di tecniche di cui la l.
533/1973 somministra messe assai più copiosa di quel che non sia
riuscito ai conditores della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 di apprestare".
Pertanto il legislatore ordinario non ha violato gli artt. 3, 24 comma
1 e 103 comma 1 Cost., cui nulla di sostanzioso aggiunge la
prospettazione dell'eccesso di potere legislativo per esser del tutto
razionale la scelta operata dal legislatore medesimo.
che:
13. - Per il resto nessun argomento nuovo viene nelle
ordinanze di rimessione svolto che induca a dubitare della validità
dei giudizi d'infondatezza formulati nella sentenza 185/1981.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 comma 1 l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata dal
Pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento
agli artt. 3 comma 1 e 24 comma 1 Cost. con ordinanza 9 ottobre 1980, e
dallo stesso Pretore, anche in riferimento all'art. 103 comma 1 Cost. e
sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo, con ordinanza 9
giugno 1981;
b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 cod. proc. civ. sollevata dal Pretore di
Modena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 24
commi 1 e 25 comma 1 Cost., con ordinanza 9 ottobre 1980;
c) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2 l. 20 marzo 1980 n. 75,
sollevata dal Pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro, con
ordinanza 11 dicembre 1980 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., e
dal Pretore di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del
lavoro, con le tre ordinanze rese il 17 marzo 1981 in riferimento agli
artt. 3 comma 1, 24 comma 1, 25 comma 1 e 102 comma 1 Cost.;
d) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4 u.c. e 6 comma 2 l. 20 marzo 1980 n. 75,
sollevata dal Tribunale di Cosenza, in riferimento agli artt. 3, 24 e
38 Cost., con ordinanza 9 gennaio 1981;
e) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 comma 2 l. 20 marzo 1980 n. 75, sollevata
dal Pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza
5 marzo 1981, in riferimento all'art. 24, commi 1 e 2 Cost., e dal
Tribunale di Genova con ordinanza 29 ottobre 1980 in riferimento agli
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte