Ordinanza n. 64/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/03/1985 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2Codice civile
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2776 del
codice civile, in relazione all'art. 2751-bis n. 2, dello stesso
codice, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1983 dal Tribunale
di Spoleto nel procedimento civile vertente tra De Razza Carlo e s.p.a.
IFI, iscritta al n. 908 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984.
Visti gli atti di costituzione di De Razza Carlo e dell'IFI,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 15 giugno
1983, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 4, 35 e 36 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2776 cod. civ., in
relazione all'art. 2751-bis, n. 2, dello stesso codice, "nella parte in
cui non prevede che i crediti indicati nell'art. 2751-bis, n. 2, cod.
civ., in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili, sono collocati
sul prezzo degli immobili in via sussidiaria, con preferenza solo
rispetto ai debiti chirografari e non anche rispetto ad ogni altro
credito anche se assistito da ipoteca";
e che nel presente giudizio si è costituita la parte privata avv.
Carlo De Razza ed ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio
dei ministri;
considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna
motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione né
contiene il minimo riferimento al caso di specie, eludendo in tal modo
il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa
obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione
termini e motivi della questione (v., da ultimo, sentenze n. 9 e n. 6
del 1985).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2776 cod. civ., in relazione
all'art. 2751-bis, n. 2, dello stesso codice, sollevata, in riferimento
agli artt. 1, 4, 35 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Spoleto
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte