Ordinanza n. 66/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 663/1981
- art. 8legge 663/1981
- art. 7d.l. 663/1981
- art. 8d.l. 663/1981
usata come parametro
citata
- art. 77Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7,
commi 2, lett. a e d, e 3, e dell'art. 8, commi 1, 2, 3 e 5, del d.l.
20 novembre 1981, n. 663 (Norme per l'edilizia residenziale e
provvidenze in materia di sfratti) promossi con tre ordinanze emesse
l'1 dicembre 1981 dal Pretore di Padova, iscritte ai nn. 142, 143 e 144
del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 206 del 28 luglio 1982.
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin;
Ritenuto che il Pretore di Padova, con tre ordinanze identicamente
motivate, emesse il 1 dicembre 1981, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, lett. a e d, e
terzo comma, nonché dell'art. 8, primo, secondo, terzo e quinto comma,
del decreto - legge 20 novembre 1981, n. 663 (recante "norme per
l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti"), in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 41, secondo e
terzo comma, e 42, secondo comma della Costituzione: senza, per altro,
che le ordinanze stesse motivino sulla rilevanza di ciascuna delle
impugnative in tal senso proposte, né rechino alcun cenno sulle
fattispecie in esame nei giudizi a quibus;
e che nei tre giudizi nessuno si è costituito, né ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che i giudizi vanno riuniti e decisi con unica
ordinanza;
e che il decreto - legge n. 663 del 1981 non è stato convertito in
legge, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, lett. a e d, e
terzo comma, e dell'art. 8, primo, secondo, terzo e quinto comma, del
decreto - legge 20 novembre 1981, n. 663
- in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 41,
secondo e terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione -
sollevata dal Pretore di Padova con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte