Ordinanza n. 66/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/03/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 432 del codice
di procedura civile promossi dal Tribunale amministrativo regionale
della Puglia, sezione di Lecce, con sei ordinanze emesse il 13 maggio
(5 ordinanze) e il 27 maggio 1998, iscritte ai nn. 502, 503, 504,
505, 506 e 760 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 42, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di Giuliano Giovanni ed altri e di
Minonne Salvatore, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2000 il giudice
relatore Franco Bile;
Uditi l'avv. Gabriella Spata per Giuliano Giovanni ed altri e per
Minonne Salvatore e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia,
sezione di Lecce, adito in sede di giurisdizione esclusiva sul
pubblico impiego, ha proposto con le sei ordinanze indicate
l'identica questione di legittimità costituzionale, per violazione
degli artt. 3, 36 e 113 della Costituzione, dell'art. 432 codice di
procedura civile (secondo cui - nel rito del lavoro - quando sia
certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta,
il giudice ordinario la liquida con valutazione equitativa) nel
presupposto della inapplicabilità dello stesso al processo
amministrativo;
che dall'esposizione in fatto delle ordinanze n. 502, 503,
504 e 505 si ricava che Italo Vincenzo Fusaro', Michele Olivieri,
Annunziata Saracino e Giovanni Giuliano - premesso di aver ricevuto
dal comune di Avetrana successivi incarichi a tempo determinato,
formalmente qualificati come contratti di prestazione d'opera, e di
avere invece prestato attività lavorativa subordinata con
inserimento nell'apparato organizzatorio dell'ente - avevano
diffidato il comune a riconoscere l'instaurazione di altrettanti
rapporti di pubblico impiego e successivamente avevano proposto
ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, chiedendo
l'annullamento del silenzio-rifiuto, nonché l'accertamento
dell'avvenuta instaurazione di rapporti di pubblico impiego a tempo
indeterminato, con tutte le conseguenze sul piano giuridico ed
economico;
che l'ordinanza n. 506/1998, avente identica motivazione, è
stata pronunziata dal medesimo Tribunale amministrativo nel giudizio
successivamente promosso in via congiunta dai suddetti ricorrenti per
impugnare la delibera con la quale il comune aveva risposto
negativamente ai loro atti di diffida;
che con l'ordinanza n. 760/1998 il Tribunale amministrativo
ha prospettato la stessa questione di legittimità costituzionale nel
giudizio promosso da Salvatore Minonne contro l'U.S.L. LE/12, in
relazione ad una prestazione di servizio, svolta in base ad una
convenzione, per l'accertamento in via principale della
illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza-diffida
(con cui il Minonne aveva rivendicato la natura di pubblico impiego
del rapporto) e per l'accertamento della costituzione di un rapporto
di impiego a tempo indeterminato, nonché in via gradata del diritto
a percepire le differenze tra le retribuzioni erogate e quelle
spettanti in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto;
che tutte le ordinanze sopra indicate osservano che le
convenzioni stipulate dalle amministrazioni pubbliche con i
ricorrenti, nelle quali si parlava di prestazioni d'opera, devono
ritenersi simulate in quanto i ricorrenti hanno svolto mansioni del
tutto diverse, le quali presentano gli indici rivelatori della
subordinazione;
che, peraltro, secondo il giudice a quo le domande di
riconoscimento dell'esistenza di rapporti di pubblico impiego non
possono essere accolte, in quanto tali rapporti sarebbero nulli,
perché instaurati senza concorso;
che ai fini della decisione sulla domanda di rivendicazione
della differenza fra il dovuto in forza dei contratti di prestazione
d'opera e quanto i ricorrenti dei suddetti giudizi avrebbero avuto
diritto di percepire in forza dei rapporti di impiego nulli
dissimulati, non sarebbe applicabile l'art. 2126, comma primo codice
civile, in quanto difetterebbe il presupposto necessario per
l'applicazione di tale norma, cioè la previsione nella pianta
organica dell'ente dell'esistenza (e quindi della vacanza e
disponibilità) di un posto corrispondente alle attività prestate da
ciascuno dei ricorrenti;
che il giudice a quo, una volta assunta l'inapplicabilità
dell'art. 2126, primo comma codice civile, esamina le pretese dei
ricorrenti alla stregua dell'art. 2041 codice civile, ritenendo
sussistente sul punto la propria giurisdizione esclusiva;
che, secondo il giudice a quo l'onere di dimostrare
l'arricchimento della pubblica amministrazione graverebbe sui
lavoratori ricorrenti, che si verrebbero a trovare in una posizione
di difficoltà probatoria;
che la difficoltà di adempiere all'onere probatorio sarebbe
superabile ove il giudice amministrativo potesse applicare l'art. 432
codice di procedura civile e quindi, si potesse far luogo alla
liquidazione in via equitativa delle somme dovute ai ricorrenti per
le effettive prestazioni svolte;
che, tuttavia, l'applicazione al giudizio amministrativo sul
pubblico impiego di questa norma, essendo essa inerente al rito
speciale del lavoro, non sarebbe prevista e tale omessa previsione
apparirebbe in contrasto con gli artt. 3, 36 e 113 della
Costituzione;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sostenuto
l'inammissibilità della questione di costituzionalità o comunque la
sua infondatezza nel merito;
che i ricorrenti costituiti hanno sostenuto tra l'altro
l'infondatezza della questione per essere l'art. 2126 codice civile
applicabile anche nel caso di inesistenza di vacanza o disponibilità
di posti in pianta organica;
Considerato che nelle ordinanze di rimessione - mentre si
riferisce che i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del rapporto
di pubblico impiego e la condanna dell'amministrazione convenuta al
pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantomeno ai
sensi dell'art. 2126 codice civile - non si enuncia, invece, che essi
abbiano formulato, in via subordinata, alcuna domanda fondata
sull'arricchimento senza causa delle pubbliche amministrazioni
convenute, ex art. 2041 codice civile;
che le ordinanze non contengono alcuna enunciazione
dell'esistenza di una situazione che, in relazione alla causa petendi
ed al petitum dei ricorsi, sia stata ritenuta dal tribunale
amministrativo regionale rimettente idonea a giustificare la
qualificazione delle domande in base all'art. 2041 codice civile;
che, pertanto, (come già questa Corte ha affermato
nell'ordinanza n. 252 del 10 giugno 1994) si deve reputare
manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di
legittimità costituzionale di una norma che il giudice a quo non
deve applicare, perché concerne una domanda che dal testo della
stesse ordinanze di rimessione non risulta proposta, essendo indubbio
che anche il processo amministrativo è caratterizzato dal principio
della domanda.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 432 cod. proc.
civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 113 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia,
sezione di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte