Ordinanza n. 723/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 566Codice penale
- art. 567Codice penale
- art. 568Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 569 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dal Tribunale
di Roma nel procedimento penale a carico di Trani Nerina, iscritta al
n. 385 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38 - 1ª s.s. dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
}tps;7AA Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa
il 4 aprile 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 30 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 569 c.p. "nei
limiti di cui in motivazione";
che il giudice a quo ha motivato la sollevata questione
rilevando che, a volte, come nella specie da lui esaminata,
l'automatica applicazione della pena accessoria di cui all'art. 569
c.p. penalizza anche i minori;
che il giudice a quo è dell'avviso che l'automatica
applicazione della pena accessoria ex art. 569 c.p. contrasti anche
con la disciplina legislativa in base alla quale si consente al
Tribunale per i minorenni una serie graduata di interventi prima di
pervenire alla dichiarazione di decadenza della potestà dei
genitori, considerata quindi come estremo rimedio;
che, nell'ordinanza di rimessione, si fa riferimento all'art. 30
Cost. quale fonte di diritti e doveri, reciproci, tra genitori e
figli;
Considerato che le sanzioni penali, quali conseguenze dei fatti
che manifestano la più grave delle illiceità, superano, per se
stesse, anche diritti fondamentali del reo quale, ad esempio, quello
di libertà;
che non è certamente in ragione di eventuali ripercussioni
negative, su terzi, che l'applicazione di sanzioni penali, principali
od accessorie, può eventualmente provocare, che va dichiarata
l'illegittimità costituzionale d'una determinata pena;
che i minori non possono subire danni dalla perdita, da parte
del padre o della madre, della potestà dei genitori, tenuto conto
che nell'art. 30, secondo comma, Cost. è espressamente sancito che,
nei casi d'incapacità dei genitori ad esercitare la predetta
potestà, la legge provvede a che siano assolti, da terzi, i loro
compiti; e che appunto un caso d'incapacità legale d'esercizio della
potestà dei genitori è quello previsto dall'art. 569 c.p.;
che la pena accessoria prevista da quest'ultimo articolo è
prescritta anche a tutela dei minori, essendo venute meno, a causa
dei gravi delitti commessi dai genitori contro "lo stato di famiglia"
(supposizione o soppressione di stato, ex art. 566 c.p.; alterazione
di stato ex art. 567 c.p.; occultamento di stato di un fanciullo
legittimo o naturale riconosciuto ex art. 568 c.p.) le garanzie per
la corretta gestione, da parte degli stessi genitori, degli interessi
dei minori;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 569 c.p., sollevata, in riferimento all'art.
30 Cost., con ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dal Tribunale di
Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:723 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte