Ordinanza n. 76/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/03/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 353Codice di procedura civile
- art. 354Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 del regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), e
degli articoli 6, 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, secondo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio
1985 dal Tribunale di Lucca nel procedimento instaurato da Montauti
Amelia ed altro, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149-bis
dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Lucca, con decreto del 1° ottobre
1984, emesso su ricorso proposto dai coniugi Amelia Montauti e
Giuseppe Zumbo per ottenere l'autorizzazione all'aggiunta del cognome
materno al cognome dei loro legittimi figli minori Gian Paolo ed
Alessandro, aveva ordinato all'ufficiale di stato civile di
rettificare l'atto di nascita dei detti minori con l'aggiunta del
cognome "Montauti";
che, a seguito di ricorso del Procuratore della Repubblica di
Lucca, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 1° dicembre
1984, aveva dichiarato la "nullità (inesistenza) della sentenza
emessa dal Tribunale di Lucca in forma di decreto", perché
"sottoscritta dal solo Presidente, e non anche dal giudice
estensore", rimettendo le parti davanti allo stesso Tribunale a norma
degli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile;
che il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 21 gennaio 1985, ha
denunciato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 73 del regio decreto 9
luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), e degli
articoli 6, 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, secondo comma, del
codice civile, in quanto non prevedono per il figlio legittimo la
facoltà di assumere anche il cognome materno e per la madre la
facoltà di trasmettere ai figli legittimi il proprio cognome;
Considerato che, non essendosi provveduto alla riassunzione del
processo ai sensi del combinato disposto degli articoli 354, primo
comma, e 353, secondo comma, del codice di procedura civile, il
giudizio di legittimità costituzionale risulta promosso prima che il
Tribunale di Lucca fosse reinvestito della causa, in pendenza, per
giunta, del termine per il ricorso in cassazione avverso la sentenza
emessa dalla Corte d'appello di Firenze;
e che, pertanto, la questione appare proposta in via del tutto
eventuale e, comunque, prematuramente, con conseguente difetto del
requisito della rilevanza (v. sentenze n. 300 del 1983, n. 117 del
1984, n. 140 del 1984, n. 254 del 1985).
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 73 del regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile ), e degli articoli 6,
143-bis, 236, 237, secondo comma, e 262, secondo comma, del codice
civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della
Costituzione, dal Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte